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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9569 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1965, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Monica Chiapperini e
Antonio Serra, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Monica Chiapperini e Antonio
Serra, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carloforte, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la signora continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in via Pt_1
Giudice Mariano,79.
3) il Signor vivrà a casa del padre a Carloforte nella via Martini,20 o dove Pt_2 riterrà.
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano ad eccezione di quanto sopra previsto, che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e neppure in ordine al contributo per il mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9569 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1965, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Monica Chiapperini e
Antonio Serra, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Monica Chiapperini e Antonio
Serra, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carloforte, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la signora continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in via Pt_1
Giudice Mariano,79.
3) il Signor vivrà a casa del padre a Carloforte nella via Martini,20 o dove Pt_2 riterrà.
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano ad eccezione di quanto sopra previsto, che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e neppure in ordine al contributo per il mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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