Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Graziella Pol, in Latina, al viale dello Statuto, 41;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS-prot. -OMISSIS-del 20 aprile 2016 di demolizione di un manufatto ad uso rimessa agricola, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. MI Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del 20.04.2016, notificata in data 26.04.2016, a firma del Responsabile p.t. del Settore Edilizio del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta la demolizione, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di un manufatto ad uso rimessa rimessa agricola ed adiacente tettoria a sbalzo in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, in catasto al fol. -OMISSIS-, realizzato in ritenuta assenza di titolo edilizio.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del gravato provvedimento, sulla base delle seguenti doglianze in diritto.
Con il primo motivo di ricorso ha eccepito che il provvedimento impugnato sarebbe viziato, in via preliminare, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, da considerarsi dovuto in relazione al caso concreto.
Con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per la carenza di motivazione in relazione al tempo decorso dal presunto abuso ed alla proporzionalità dell’atto in relazione al caso concreto.
Con ultimo motivo di ricorso, ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità e l’erroneità del provvedimento impugnato nel “merito”, in quanto l’opera contestata rappresenterebbe un annesso pertinenziale (tettoia aperta a tre lati per il ricovero di prodotti agricoli) a servizio della sua azienda agricola e dunque non passibile di sanzione demolitoria.
3. Il Comune di -OMISSIS-, ritualmente evocato, non si è costituto in giudizio.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, tenuta da remoto, a causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. In ordine alle censure dedotte con il primo e secondo mezzo, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione, va detto che esse si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti: ciò, da un lato, rende ultroneo e non necessario un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, configurando l’ingiunzione demolitoria una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche emessa secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, afferente al potere di vigilanza edilizia (controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi), istituzionalmente devoluto ai Comuni, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7502; sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6769; sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624); dall’altro lato, la motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016)”).
Né rileva il semplice decorso del tempo, in quanto, come confermato dal Massimo Consesso della G.A.: “ l’ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio), sia in relazione alla sussistenza in capo all'Amministrazione procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27/03/2017, n. 1386).
7. Infine, privo di pregio si rivela il terzo motivo di ricorso.
In disparte il rilievo che le deduzioni dei ricorrenti circa la natura e ridotta consistenza delle opere non sono suffragate da alcuna documentazione (fotografica o altro), di talché si appalesa generica e indimostrata l’asserzione secondo cui si tratterebbe di interventi realizzati in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-ter d.P.R. n. 380/2001, le opere di cui è ingiunta la demolizione configurano interventi di nuova costruzione, consistendo nella costruzione di un manufatto ad unico piano (terra), con forma rettangolare, con antistante piazzale, con pavimentazione in parte in cemento e in parte in breccia.
Esse, peraltro, come correttamente rilevato dalla Pubblica Amministrazione, hanno determinato una alterazione, nelle dimensioni e nella sagoma, dell’originario fabbricato.
Invero, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, allorquando, come nella specie, esso non sia utilizzato per fini contingenti, bensì destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo (T.A.R. Campania 1183/2026, del 18.02.2026; T.A.R. Lecce n. 666/2019).
Quanto alla pavimentazione, va detto che i lavori sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono.
Trattandosi, nel caso di specie, di una superficie contestata di circa 90 mq di lunghezza e 30 mq di larghezza, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter del D.P.R. 380/2001 (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2024, n. 1659).
Per quanto detto, risulta infondato il motivo di ricorso in cui è dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
9. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di TI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.