Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 257
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione

    Il motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in assenza di confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Le doglianze non si appuntano sui criteri di scelta della misura applicata, ma sull’esistenza nell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, aspetto avversato senza l’indicazione di specifici ed inopinabili elementi di fatto, documentati in questa sede assolvendo all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 257
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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