Art. 7. Rapporto di lavoro e norme di tutela 1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.