Versione
20 aprile 1985
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21 maggio 2022
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Art. 7. Rapporto di lavoro e norme di tutela 1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2021, n. 4333Provvedimento: […] 3) Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 legge n.113/1985, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc., l'eccezione di prescrizione. Il tribunale aveva omesso di considerare che, data la soppressione della figura di centralinisti non vedenti per l'installazione di un centralino automatico centralizzato la CP_1 sarebbe potuta permanere in servizio, al più, per soli due anni. Ciò perché ai sensi dell'art. 7 legge n. 113/1985 “in caso di trasformazione del centralino che comporta la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente per il periodo di due anni”.Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- art. 113/1985 legge·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 2932 c.c.·
- disabilità visiva·
- obbligo di assunzione·
- impossibilità oggettiva della prestazione·
- compensatio lucri cum damno·
- collocamento obbligatorio·
- art. 1227 c.c.