Articolo 7 della Legge 29 marzo 1985, n. 113
Articolo 6Articolo 8
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20 aprile 1985
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21 maggio 2022
Art. 7. Rapporto di lavoro e norme di tutela 1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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