Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2013, proposto da
DD RO in qualità di titolare della Ditta TI PR, già Ditta TI PR di DI TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Teodori e Alessio Coli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Carletti, in Ancona, via Marconi, 17;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria in Ancona, corso Mazzini, 55;
Comune di Macerata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, n. 56 del 13/3/2013, recante disposizioni di tutela.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ED EP TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 2 luglio 2013, DD RO in qualità di titolare della Ditta TI PR, già Ditta TI PR di DI TI, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Marche chiedendo l’annullamento del decreto n. 56 del 13 marzo 2013, notificato il 6 aprile 2013, emanato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, con cui si dichiarava il "Negozio TI - Guzzi", sito a Macerata in Corso Cavour n. 15 e Via Trento n. 6, catastalmente individuato al foglio 66 particella 27 subalterni 9 e 10, bene di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004, per l’effetto sottoponendolo a tutte le disposizioni di tutela ivi previste.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del decreto in questione, fondando la propria impugnazione su tre motivi di gravame principali.
Il primo motivo denunciava l'insussistenza dei necessari requisiti per il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale, poiché l'istruttoria ministeriale si basava quasi esclusivamente sulla storia familiare dei TI e sulla loro attività commerciale, legata al marchio Moto Guzzi dal 1921, tralasciando una valutazione oggettiva degli elementi architettonici e strutturali dell'immobile.
La relazione storico-artistica allegata al decreto, redatta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, pur descrivendo in modo suggestivo le vicende della famiglia e l'importanza della vetrina su Corso Cavour, riconosceva essa stessa le sostanziali modifiche subite dalla vetrina nel corso di novant'anni, con la perdita degli elementi originari ad eccezione dell'insegna "PR TI".
Secondo la ricorrente, né il negozio, caratterizzato da una struttura quadrangolare regolare con travi a vista, né la sottostante officina presentavano caratteri di originalità, storicità o pregio architettonico tali da giustificare la tutela.
Il secondo motivo eccepiva l'insufficienza e la lacunosità dell'istruttoria amministrativa, la quale aveva omesso di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13 del D.Lgs. 42/04.
La ricorrente sottolineava come l'Amministrazione non avesse condotto accertamenti tecnici approfonditi sugli elementi materiali dell'immobile, basando invece la dichiarazione di interesse su una narrativa familiare e su una vetrina fortemente alterata.
Il terzo motivo configurava una violazione di legge e un eccesso di potere, derivante sia dal difetto di istruttoria che dalla falsità dei presupposti e da un'erronea valutazione dei fatti.
In particolare, il ricorrente invocava l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 42/04, secondo il quale non sono assoggettabili a tutela le cose la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, argomentando che la vetrina, unico elemento parzialmente originario, aveva subito modifiche radicali nel tempo e non poteva quindi essere considerata un bene ultracinquantennale nella sua configurazione attuale.
L'impugnazione evidenziava come il decreto, imponendo un vincolo sull'intero immobile, ledesse in modo sproporzionato il diritto di proprietà e l'autonomia privata del ricorrente, limitandone la possibilità di alienare, locare o destinare i locali ad usi diversi, senza che sussistesse un contrapposto interesse pubblico giustificato, trattandosi in sostanza della mera tutela di un'attività commerciale storica.
Nel merito, il ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento del decreto n. 56/2013 per violazione e falsa applicazione della normativa sul patrimonio culturale, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, con condanna al pagamento delle spese.
In via subordinata, nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto comunque meritevole di tutela qualche elemento, chiedeva che la dichiarazione di interesse fosse limitata alla sola vetrina, escludendo i restanti locali.
A sostegno del ricorso venivano prodotti in via istruttoria il decreto impugnato, la relazione storico-artistica, la comunicazione di avvio del procedimento, rilievi fotografici e un articolo giornalistico, e si chiedeva, ove necessario, un’ordinanza istruttoria volta alla produzione di una relazione dettagliata da parte dell'Amministrazione o la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
In data 4 giugno 2014 l'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio con atto di stile, contestando integralmente l'ammissibilità in rito e il fondamento in merito del ricorso in esame.
All’udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
In primo luogo, dall’esame degli atti di causa è evidente l’insussistenza dei necessari requisiti per il riconoscimento del "Negozio TI - Guzzi" quale bene culturale di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 42 del 2004.
La motivazione ministeriale, infatti, si basa precipuamente su una ricostruzione storica della famiglia TI e sulla sua tradizione legata al marchio Moto Guzzi, tralasciando completamente un'analisi obiettiva degli elementi architettonici e strutturali dell'immobile.
L'intera istruttoria, come emerge dalla relazione storico-artistica allegata al decreto, appare incentrata su aspetti affettivi e celebrativi, con riferimenti a "atmosfere senza tempo" e alla figura di PR TI, senza però individuare concretamente quei caratteri di originalità, storicità e pregio artistico oggettivo che la normativa richiede espressamente per l'apposizione del vincolo.
La stessa relazione ammette che l'unico elemento architettonico rilevato, la vetrina su Corso Cavour, ha subito nel corso dei decenni radicali modifiche che ne hanno snaturato l'aspetto originario, conservando della configurazione iniziale soltanto l'insegna "PR TI".
Questa circostanza assume rilievo decisivo, poiché l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 42 del 2004 esclude dalla qualifica di bene culturale le cose la cui esecuzione realizzativa non risalga ad oltre cinquant'anni, e la vetrina, per ammissione della stessa Amministrazione, non presenta più le caratteristiche cromatiche e compositive originarie, essendo stata uniformemente verniciata di rosso in tempi recenti.
Pertanto, la pretesa storicità dell'elemento architettonico principale viene meno, rendendo illegittima qualsiasi estensione del vincolo all'intero immobile.
Il secondo profilo di illegittimità concerne l'insufficiente e lacunosa istruttoria operata dalla Soprintendenza, la quale ha omesso di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 del codice.
Dall'esame degli atti si evince che non sono stati minimamente considerati gli aspetti materiali e costruttivi dei locali, i quali si presentano privi di qualsiasi carattere di originalità o pregio.
La pavimentazione, gli impianti elettrici e di riscaldamento sono di realizzazione recente, mentre la presenza di muri in cartongesso e di altri elementi moderni configura il negozio come un semplice spazio commerciale moderno.
La mera esposizione di fotografie storiche, trofei e coppe, nonché la disposizione "a spina di pesce" delle motociclette, costituiscono elementi di arredo che, per quanto suggestivi, non sono idonei a integrare i presupposti giuridici per la dichiarazione di interesse culturale, la quale deve fondarsi su caratteristiche intrinseche del bene immobile e non sulle attività che in esso si svolgono.
L'Amministrazione ha dunque operato una valutazione completamente fuorviata, confondendo il valore storico dell'attività commerciale e della famiglia con il valore artistico o storico-architettonico dell'immobile che la ospita.
Da ciò discende il terzo e fondamentale motivo di ricorso, ossia la sussistenza di un palese eccesso di potere e di una violazione di legge.
L'emanazione del decreto in assenza dei presupposti normativi configura un esercizio arbitrario del potere amministrativo, lesivo degli interessi patrimoniali e dell'autonomia privata del ricorrente.
Il vincolo, imponendo pesanti limiti alla proprietà e alla destinazione d'uso dei locali, pone in essere un sacrificio sproporzionato, non giustificato da un contrapposto interesse pubblico concretamente accertato.
Come è noto, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione deve essere esercitata nel rispetto dei canoni di logicità, coerenza, proporzionalità e completezza motivazionale, principi chiaramente violati nel caso in esame.
La Soprintendenza, infatti, ha soggettivamente attribuito un valore culturale all'immobile in questione basandosi su una narrativa familiare emotivamente coinvolgente, ma giuridicamente irrilevante, senza dimostrare come il negozio e la sottostante officina incarnino un gusto estetico o una testimonianza storica materiale meritevole di tutela.
L'impugnato provvedimento, pertanto, si pone in netto contrasto con l'interesse economico della proprietà, limitandone in modo inaccettabile il diritto di disporre dei propri beni e di modificarne la destinazione, senza che sussista un valido interesse pubblico a tale restrizione.
La fondatezza del ricorso è ulteriormente confermata dalla natura stessa dell'istruttoria, avviata sulla scorta di un semplice articolo giornalistico online e condotta senza un approfondito accertamento tecnico-scientifico.
La conclusione dell'architetto Bonifazi, secondo cui la vetrina avrebbe "tutti i requisiti previsti dal Codice Urbani", è stata acriticamente assunta come base per l'avvio del procedimento, dimostrando una leggerezza istruttoria che di per sé invalida il successivo atto amministrativo.
In definitiva, l'analisi del ricorso e dei documenti allegati evidenzia come il decreto n. 56 del 2013 sia viziato da illegittimità sostanziali e procedurali, giustificandone pienamente l'annullamento.
Da ultimo, la novità in fatto della questione e la limitata attività processuale svolta permettono di ritenere sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento in oggetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED EP TA, Presidente, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ED EP TA |
IL SEGRETARIO