CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2022 depositato il 14/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100007863134000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100007863134000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024044612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024044612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004470401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011400088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014436340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014436340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025626260001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015172134001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160005301476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160005301476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008898758001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008961013001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002419564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180008362354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180008362354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010316566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010940979001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170010499250000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009587126000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 19 gennaio 2022, nei confronti della Agenzia delle Entrate SI, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90000588 10/000, notificata in data 30 novembre 2021, portante un carico tributario di complessivi euro 63.785,94 in relazione a n. 14 avvisi di addebito e a n.12 cartelle di pagamento di seguito elencate:
1. cartella n. 030 2010 00078631 34/000, asseritamente notificata il 13.05. 2010, di € 10.122,53 relativa a IRPEF, IVA, anno 2006;
2. cartella n. 030 2011 00240446 12/000, asseritamente notificata il 29.11. 2011, di € 1.152,50 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2005 e 2006;
3. cartella n.030 2013 00044704 01/000, asseritamente notificata il 21.03.2013, di € 416,77 relativa a
Tassa Automobilistica, anno 2007; 4. cartella n. 030 2014 00114000 88/000, asseritamente notificata il 01.09. 2014, di € 354,81 relativa a
Tassa Automobilistica, anno 2008;
5. cartella n. 030 2014 00144363 40/000, asseritamente notificata il 29.10. 2014, di € 2.918,46 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2009 e 2010;
6. cartella n. 030 2014 00256262 60/001, asseritamente notificata il 21.04. 2015, di € 368,85 relativa a diritti camerali, anno 2012;
7. cartella n. 030 2015 00151721 34/001, asseritamente notificata il 08.03. 2016, di € 376,87 relativa a diritti camerali, anno 2013;
8. cartella n. 030 2016 00053014 76/000, asseritamente notificata il 01.09. 2016, di € 2.690,18 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2011 e 2012;
9. cartella n. 030 2016 00088987 58/001, asseritamente notificata il 17.10. 2016, di € 302,48 relativa a diritti camerali, anno 2014;
10. cartella n. 030 2017 00089610 13/001, asseritamente notificata il 24.08. 2017, di € 242,48 relativa a diritti camerali, anno 2015;
11. cartella n. 030 2017 00104992 50/000, asseritamente notificata il 20.11. 2017, di € 323,59 relativa a
TARES Comune di Davoli, anno 2013;
12. cartella n. 030 2018 00024196 54/000, asseritamente notificata il 18.09. 2018, di € 1.198,12 relativa a tassa automobilistica, anno 2013;
13. cartella n. 030 2018 00083623 54/000, asseritamente notificata il 16.10. 2018, di € 134,52 relativa a tassa automobilistica, anni 2013 e 2014;
14. cartella n. 030 2018 00095 871 26/000, asseritamente notificata il 02.01. 2019, di € 288,89 relativa a
TARI Comune di Davoli, anno 2014;
15. cartella n. 030 2018 00103165 66/000, asseritamente notificata il 28.02. 2019, di € 234,18 relativa a tassa automobilistica, anno 2012;
16. cartella n. 030 2018 00109409 79/001, asseritamente notificata il 28.02. 2019, di € 217,82 relativa a diritti camerali, anno 2016.
Deduceva in diritto:
1. Omessa notifica atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
2. Prescrizione del credito azionato con le su indicate cartelle di pagamento.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del medesimo per omessa notifica degli avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza e illegittimità della pretesa creditoria azionata con l'opposta intimazione per intervenuta prescrizione del credito azionato con le su rammentate cartelle. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resisteva l'intimata Agenzia delle Entrate SI di AN con memoria depositata in data
04/04/2023.
Si dà atto che parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Accolta l'istanza cautelare all'udienza del 24 marzo 2023, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva, preliminarmente, la Corte che l'oggetto del giudizio, come incardinato dal contribuente con l'atto introduttivo, non può che essere circoscritto all'esame del provvedimento di intimazione in relazione ai crediti di natura tributaria restando, comunque, esclusi dalla cognizione dell'adito Collegio gli avvisi di addebito
INPS e le cartelle di pagamento n.030 2009 00218868 44/000 e n.030 2017 00031285 92/000, sottesi a detta intimazione, che non hanno natura tributaria atteso che "la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato" (cfr. Cass., Civ. SS.UU, 19 gennaio 2010 n. 679, la quale richiama la precedente "Ordinanza 05/06/2008 n. l4831").
2. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il contribuente con il primo motivo di doglianza lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento).
A seguito di produzione documentale della resistente Agenzia della SI, versata in atti (v. all.ti da
3 a 18 fasc. AdER) circa la rituale avvenuta notifica delle cartelle, l'odierno ricorrente, con memoria integrativa depositata il 3 maggio 2023, ne contestava la regolarità evidenziando “… come le notifiche di tutte le cartelle esattoriali siano state notificate a mani di persona diversa dal ricorrente e l'Ager non ha prodotto la notifica della raccomandata informativa” e, per gli atti successivi al 2017, l'irritualità del deposito presso la casa comunale di Davoli, essendo egli dal 02.11.2017 residente nel Comune di Sevelen (Svizzera), giusta certificato di residenza prodotto in atti.
In ordine al primo profilo di contestazione, giova rammentare, alla stregua di consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. Cass., civ., Sez. V, 27.05.2011 n. 11708, e, di recente, Cass. civ. Sez. VI-5, Ord.
01.12.2020 n. 27436), che la cartella esattoriale ed ogni altro atto della riscossione possono essere notificati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte dell'Agenzia della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.
M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e, di recente, Cass. civ., Sez. VI-5, Ord. 01.12. 2020,
n.27436).
Sempre, in materia di notifiche curate direttamente dall'Agente della SI mediante servizio postale,
e ricevute da persona diversa dal destinatario, non occorre neppure procedere all'invio della comunicazione di avvenuta notifica e ciò in quanto non risultano applicabili le prescrizioni contenute nella L. n. 890/1982, come affermato costantemente dalla Suprema Corte secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (ex multis, Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 29642 del 2019;
Cass. n. 10037 del 2019; Cass. n. 12470 del 2020; e da ultimo Cass. n. 26371 del 2025).
Quanto, poi, alla residenza all'estero, il certificato versato in atti è assolutamente inconferente. Non basta dichiarare di essere residenti all'estero e, soprattutto, non è sufficiente un semplice dato anagrafico di residenza all'estero per evitare di essere considerato residente fiscalmente anche in Italia. Del resto, non risulta che il contribuente abbia provveduto a cancellarsi dall'anagrafe italiana con contestuale iscrizione alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), per invocare l'irritualità di tutte le notifiche effettuate dalla Agenzia delle Entrate SI al proprio domicilio fiscale in Italia.
Pertanto, in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni le cartelle de quibus debbono considerarsi ritualmente notificate e poiché non opposte irretrattabili e cristallizzate circa l'an ed il quantum debeatur.
3. In ordine al secondo e ultimo rilievo (prescrizione del credito azionato) va, innanzi tutto, osservato che non è in questa sede deducibile l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento, ma solo quella maturata successivamente fino alla data di notificazione dell'opposta intimazione di pagamento (30/11/2021).
Ciò posto, relativamente ai crediti azionati con le cartelle di pagamento si osserva quanto appresso:
3.a cartella n. 030 2010 00078631 34/000, notificata il 13.05.2010. Nella fattispecie, viene in rilievo un credito erariale Irpef e IVA anno 2006 il cui termine di prescrizione è decennale (cfr. Cass., civ., Sez. V, Ord.,
21.12.2021, n. 40929 ed ancora Cass. Civ., Sez. VI-5, Ord.,10.09.2020, n. 18703). Prescrizione interrotta con il preavviso di fermo amministrativo 03080 2011 00000265000, notificato in data 03.01.2012 (v. All.19 fasc. AdER). E', quindi, da escludere la prescrizione del credito azionato.
3.b cartella n. 030 2011 00240446 12/000, notificata il 29.11.2011. Nella fattispecie, viene in rilievo un tributo in materia di “tasse automobilistiche” il cui termine di prescrizione è triennale. La prescrizione risulta interrotta con il preavviso di fermo amministrativo 03080 2012 00002932000, notificato il 02.10.2012 e di seguito con gli avvisi di intimazione 030 2016 90026549 17/000, notificata in data 30.03.2016, e 030 2018 90040435
12/000, notificata in data 7.12.2018 (v. All.ti 21, 20 e 22 fasc AdER).
Al riguardo, il contribuente eccepisce che la produzione documentale delle intimazioni di pagamento è limitata alle sole relate di notifica senza indicare le cartelle sottese.
Ad avviso del Collegio, in ipotesi di notifica postale diretta, la prova della ricezione è affidata esclusivamente all'avviso di ricevimento. Una volta che il Fisco dimostra, tramite l'avviso di ricevimento, che il plico sia stato recapitato presso il domicilio fiscale del contribuente, scatta l'inversione dell'onore della prova. Talché, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. civ. Sez. V sentenza 22.06 2018, n.16528).
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'Agenzia delle Entrate SI dato prova di aver ritualmente notificato, ai fini interruttivi della prescrizione, gli avvisi di intimazione 030 2016 90026549 17/000, e 030
2018 90040435 12/00, era onere del contribuente dimostrare che gli avvisi non contenessero la cartella di pagamento 030 2011 00240446 12/000; onere probatorio rimasto, però, disatteso.
Deve, dunque, escludersi che alla data di notifica della opposta intimazione il termine breve di prescrizione triennale del tributo in questione sia utilmente decorso.
3.c cartella n.030 2013 00044704 01/000, notificata il 21.03.2013, cartella n.030 2014 00114000 88/000, notificata il 01.09.2014 e cartella n.030 2014 00144363 40/000, notificata il 29.10.2014. I crediti azionati con tali cartelle, in relazione al tributo in contestazione “tasse automobilistiche”, scontano, come detto, il termine breve di prescrizione triennale. Ai fini interruttivi della prescrizione, l'Agenzia della SI ha dato prova di aver notificato al contribuente, in data 02.03.2016, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03076 2016 0000457000 (v. all.23 fasc. AdER) e, di seguito, avviso di intimazione 030 2018 90040435 12/000, notificata in data 7.12.2018 (v. All. 22 fasc AdER cit.).
Per quanto in precedenza argomentato al punto 3.b, deve escludersi che alla data di notifica della opposta intimazione il termine breve di prescrizione triennale sia utilmente decorso.
3.d cartella n. 030 2014 00256262 60/001, notificata il 21.04. 2015, portante un credito in materia di diritti camerali. Il termine di prescrizione é quinquennale (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 13.12.2023, n. 34890), Sicché, alla data di notifica dell'opposta intimazione il termine di prescrizione non era utilmente decorso, tenuto conto dell'atto interruttivo di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03076 2016
0000457000 (v. all.23 fasc. AdER cit.) e della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D. Lgs. n. 159 del 2015.
3.e cartella n. 030 2015 00151721 34/001, notificata il 08.03.2016, cartella n. 030 2016 00088987 58/001, notificata il 17.10.2016, cartella n. 030 2017 00089610 13/001, notificata il 24.08.2017 e cartella n. 030 2017
00104992 50/000 notificata il 20.11.2017. I crediti azionati con dette cartelle, relativi a tributi in materia di diritti camerali e TARI, soggiacciono al termine breve di prescrizione quinquennale. E' agevole, pertanto, rilevare che alla data di notifica dell'opposta intimazione non sia utilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da
COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D. Lgs. n. 159 del 2015.
3.f cartella n. 030 2016 00053014 76/000, notificata il 01.09.2016, in materia di “tasse automobilistiche”. La resistente Agenzia della SI, in proposito, non ha documentato atti interruttivi della prescrizione. Il credito azionato risulta prescritto alla data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento.
3.g Da ultimo, è da escludere che siano prescritti i crediti azionati con le ultime sei cartelle di pagamento
(nn. 12, 13, 14, 15 e 16), tutte notificate nell'anno 2018, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D.
Lgs. n. 159 del 2015.
Consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
Le spese di giudizio che si compensano per un terzo, in ragione del parziale difetto di giurisdizione e del rilievo accolto, seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O. relativamente agli avvisi di addebito INPS
e alle cartelle di pagamento n. 030 2009 00218868 44/000 e n. 030 2017 00031285 92/000, sottesi all'impugnata intimazione di pagamento;
2. dichiara prescritto il credito azionato con la cartella di pagamento n. n. 030 2016 00053014 76/000;
3. rigetta, nel resto, il ricorso;
4. condanna il contribuente alla rifusione, in favore della resistente Agenzia delle Entrate SI, delle spese di giudizio che già compensate per un terzo liquida, per la restante parte, in complessivi euro 3.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.
c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 23 maggio 2023.
Il Presidente-relatore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2022 depositato il 14/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000588810/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100007863134000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100007863134000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024044612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024044612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004470401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011400088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014436340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014436340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025626260001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015172134001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160005301476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160005301476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008898758001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008961013001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002419564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180008362354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180008362354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010316566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010940979001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170010499250000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009587126000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 19 gennaio 2022, nei confronti della Agenzia delle Entrate SI, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90000588 10/000, notificata in data 30 novembre 2021, portante un carico tributario di complessivi euro 63.785,94 in relazione a n. 14 avvisi di addebito e a n.12 cartelle di pagamento di seguito elencate:
1. cartella n. 030 2010 00078631 34/000, asseritamente notificata il 13.05. 2010, di € 10.122,53 relativa a IRPEF, IVA, anno 2006;
2. cartella n. 030 2011 00240446 12/000, asseritamente notificata il 29.11. 2011, di € 1.152,50 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2005 e 2006;
3. cartella n.030 2013 00044704 01/000, asseritamente notificata il 21.03.2013, di € 416,77 relativa a
Tassa Automobilistica, anno 2007; 4. cartella n. 030 2014 00114000 88/000, asseritamente notificata il 01.09. 2014, di € 354,81 relativa a
Tassa Automobilistica, anno 2008;
5. cartella n. 030 2014 00144363 40/000, asseritamente notificata il 29.10. 2014, di € 2.918,46 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2009 e 2010;
6. cartella n. 030 2014 00256262 60/001, asseritamente notificata il 21.04. 2015, di € 368,85 relativa a diritti camerali, anno 2012;
7. cartella n. 030 2015 00151721 34/001, asseritamente notificata il 08.03. 2016, di € 376,87 relativa a diritti camerali, anno 2013;
8. cartella n. 030 2016 00053014 76/000, asseritamente notificata il 01.09. 2016, di € 2.690,18 relativa a
Tassa Automobilistica, anni 2011 e 2012;
9. cartella n. 030 2016 00088987 58/001, asseritamente notificata il 17.10. 2016, di € 302,48 relativa a diritti camerali, anno 2014;
10. cartella n. 030 2017 00089610 13/001, asseritamente notificata il 24.08. 2017, di € 242,48 relativa a diritti camerali, anno 2015;
11. cartella n. 030 2017 00104992 50/000, asseritamente notificata il 20.11. 2017, di € 323,59 relativa a
TARES Comune di Davoli, anno 2013;
12. cartella n. 030 2018 00024196 54/000, asseritamente notificata il 18.09. 2018, di € 1.198,12 relativa a tassa automobilistica, anno 2013;
13. cartella n. 030 2018 00083623 54/000, asseritamente notificata il 16.10. 2018, di € 134,52 relativa a tassa automobilistica, anni 2013 e 2014;
14. cartella n. 030 2018 00095 871 26/000, asseritamente notificata il 02.01. 2019, di € 288,89 relativa a
TARI Comune di Davoli, anno 2014;
15. cartella n. 030 2018 00103165 66/000, asseritamente notificata il 28.02. 2019, di € 234,18 relativa a tassa automobilistica, anno 2012;
16. cartella n. 030 2018 00109409 79/001, asseritamente notificata il 28.02. 2019, di € 217,82 relativa a diritti camerali, anno 2016.
Deduceva in diritto:
1. Omessa notifica atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
2. Prescrizione del credito azionato con le su indicate cartelle di pagamento.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del medesimo per omessa notifica degli avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza e illegittimità della pretesa creditoria azionata con l'opposta intimazione per intervenuta prescrizione del credito azionato con le su rammentate cartelle. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resisteva l'intimata Agenzia delle Entrate SI di AN con memoria depositata in data
04/04/2023.
Si dà atto che parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Accolta l'istanza cautelare all'udienza del 24 marzo 2023, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva, preliminarmente, la Corte che l'oggetto del giudizio, come incardinato dal contribuente con l'atto introduttivo, non può che essere circoscritto all'esame del provvedimento di intimazione in relazione ai crediti di natura tributaria restando, comunque, esclusi dalla cognizione dell'adito Collegio gli avvisi di addebito
INPS e le cartelle di pagamento n.030 2009 00218868 44/000 e n.030 2017 00031285 92/000, sottesi a detta intimazione, che non hanno natura tributaria atteso che "la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato" (cfr. Cass., Civ. SS.UU, 19 gennaio 2010 n. 679, la quale richiama la precedente "Ordinanza 05/06/2008 n. l4831").
2. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il contribuente con il primo motivo di doglianza lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento).
A seguito di produzione documentale della resistente Agenzia della SI, versata in atti (v. all.ti da
3 a 18 fasc. AdER) circa la rituale avvenuta notifica delle cartelle, l'odierno ricorrente, con memoria integrativa depositata il 3 maggio 2023, ne contestava la regolarità evidenziando “… come le notifiche di tutte le cartelle esattoriali siano state notificate a mani di persona diversa dal ricorrente e l'Ager non ha prodotto la notifica della raccomandata informativa” e, per gli atti successivi al 2017, l'irritualità del deposito presso la casa comunale di Davoli, essendo egli dal 02.11.2017 residente nel Comune di Sevelen (Svizzera), giusta certificato di residenza prodotto in atti.
In ordine al primo profilo di contestazione, giova rammentare, alla stregua di consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. Cass., civ., Sez. V, 27.05.2011 n. 11708, e, di recente, Cass. civ. Sez. VI-5, Ord.
01.12.2020 n. 27436), che la cartella esattoriale ed ogni altro atto della riscossione possono essere notificati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte dell'Agenzia della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.
M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e, di recente, Cass. civ., Sez. VI-5, Ord. 01.12. 2020,
n.27436).
Sempre, in materia di notifiche curate direttamente dall'Agente della SI mediante servizio postale,
e ricevute da persona diversa dal destinatario, non occorre neppure procedere all'invio della comunicazione di avvenuta notifica e ciò in quanto non risultano applicabili le prescrizioni contenute nella L. n. 890/1982, come affermato costantemente dalla Suprema Corte secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (ex multis, Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 29642 del 2019;
Cass. n. 10037 del 2019; Cass. n. 12470 del 2020; e da ultimo Cass. n. 26371 del 2025).
Quanto, poi, alla residenza all'estero, il certificato versato in atti è assolutamente inconferente. Non basta dichiarare di essere residenti all'estero e, soprattutto, non è sufficiente un semplice dato anagrafico di residenza all'estero per evitare di essere considerato residente fiscalmente anche in Italia. Del resto, non risulta che il contribuente abbia provveduto a cancellarsi dall'anagrafe italiana con contestuale iscrizione alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), per invocare l'irritualità di tutte le notifiche effettuate dalla Agenzia delle Entrate SI al proprio domicilio fiscale in Italia.
Pertanto, in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni le cartelle de quibus debbono considerarsi ritualmente notificate e poiché non opposte irretrattabili e cristallizzate circa l'an ed il quantum debeatur.
3. In ordine al secondo e ultimo rilievo (prescrizione del credito azionato) va, innanzi tutto, osservato che non è in questa sede deducibile l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento, ma solo quella maturata successivamente fino alla data di notificazione dell'opposta intimazione di pagamento (30/11/2021).
Ciò posto, relativamente ai crediti azionati con le cartelle di pagamento si osserva quanto appresso:
3.a cartella n. 030 2010 00078631 34/000, notificata il 13.05.2010. Nella fattispecie, viene in rilievo un credito erariale Irpef e IVA anno 2006 il cui termine di prescrizione è decennale (cfr. Cass., civ., Sez. V, Ord.,
21.12.2021, n. 40929 ed ancora Cass. Civ., Sez. VI-5, Ord.,10.09.2020, n. 18703). Prescrizione interrotta con il preavviso di fermo amministrativo 03080 2011 00000265000, notificato in data 03.01.2012 (v. All.19 fasc. AdER). E', quindi, da escludere la prescrizione del credito azionato.
3.b cartella n. 030 2011 00240446 12/000, notificata il 29.11.2011. Nella fattispecie, viene in rilievo un tributo in materia di “tasse automobilistiche” il cui termine di prescrizione è triennale. La prescrizione risulta interrotta con il preavviso di fermo amministrativo 03080 2012 00002932000, notificato il 02.10.2012 e di seguito con gli avvisi di intimazione 030 2016 90026549 17/000, notificata in data 30.03.2016, e 030 2018 90040435
12/000, notificata in data 7.12.2018 (v. All.ti 21, 20 e 22 fasc AdER).
Al riguardo, il contribuente eccepisce che la produzione documentale delle intimazioni di pagamento è limitata alle sole relate di notifica senza indicare le cartelle sottese.
Ad avviso del Collegio, in ipotesi di notifica postale diretta, la prova della ricezione è affidata esclusivamente all'avviso di ricevimento. Una volta che il Fisco dimostra, tramite l'avviso di ricevimento, che il plico sia stato recapitato presso il domicilio fiscale del contribuente, scatta l'inversione dell'onore della prova. Talché, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. civ. Sez. V sentenza 22.06 2018, n.16528).
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'Agenzia delle Entrate SI dato prova di aver ritualmente notificato, ai fini interruttivi della prescrizione, gli avvisi di intimazione 030 2016 90026549 17/000, e 030
2018 90040435 12/00, era onere del contribuente dimostrare che gli avvisi non contenessero la cartella di pagamento 030 2011 00240446 12/000; onere probatorio rimasto, però, disatteso.
Deve, dunque, escludersi che alla data di notifica della opposta intimazione il termine breve di prescrizione triennale del tributo in questione sia utilmente decorso.
3.c cartella n.030 2013 00044704 01/000, notificata il 21.03.2013, cartella n.030 2014 00114000 88/000, notificata il 01.09.2014 e cartella n.030 2014 00144363 40/000, notificata il 29.10.2014. I crediti azionati con tali cartelle, in relazione al tributo in contestazione “tasse automobilistiche”, scontano, come detto, il termine breve di prescrizione triennale. Ai fini interruttivi della prescrizione, l'Agenzia della SI ha dato prova di aver notificato al contribuente, in data 02.03.2016, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03076 2016 0000457000 (v. all.23 fasc. AdER) e, di seguito, avviso di intimazione 030 2018 90040435 12/000, notificata in data 7.12.2018 (v. All. 22 fasc AdER cit.).
Per quanto in precedenza argomentato al punto 3.b, deve escludersi che alla data di notifica della opposta intimazione il termine breve di prescrizione triennale sia utilmente decorso.
3.d cartella n. 030 2014 00256262 60/001, notificata il 21.04. 2015, portante un credito in materia di diritti camerali. Il termine di prescrizione é quinquennale (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 13.12.2023, n. 34890), Sicché, alla data di notifica dell'opposta intimazione il termine di prescrizione non era utilmente decorso, tenuto conto dell'atto interruttivo di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03076 2016
0000457000 (v. all.23 fasc. AdER cit.) e della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D. Lgs. n. 159 del 2015.
3.e cartella n. 030 2015 00151721 34/001, notificata il 08.03.2016, cartella n. 030 2016 00088987 58/001, notificata il 17.10.2016, cartella n. 030 2017 00089610 13/001, notificata il 24.08.2017 e cartella n. 030 2017
00104992 50/000 notificata il 20.11.2017. I crediti azionati con dette cartelle, relativi a tributi in materia di diritti camerali e TARI, soggiacciono al termine breve di prescrizione quinquennale. E' agevole, pertanto, rilevare che alla data di notifica dell'opposta intimazione non sia utilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da
COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D. Lgs. n. 159 del 2015.
3.f cartella n. 030 2016 00053014 76/000, notificata il 01.09.2016, in materia di “tasse automobilistiche”. La resistente Agenzia della SI, in proposito, non ha documentato atti interruttivi della prescrizione. Il credito azionato risulta prescritto alla data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento.
3.g Da ultimo, è da escludere che siano prescritti i crediti azionati con le ultime sei cartelle di pagamento
(nn. 12, 13, 14, 15 e 16), tutte notificate nell'anno 2018, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale da COVID-19, ex art. 68 D.L. 18 del 2020 e art. 12 D.
Lgs. n. 159 del 2015.
Consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
Le spese di giudizio che si compensano per un terzo, in ragione del parziale difetto di giurisdizione e del rilievo accolto, seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O. relativamente agli avvisi di addebito INPS
e alle cartelle di pagamento n. 030 2009 00218868 44/000 e n. 030 2017 00031285 92/000, sottesi all'impugnata intimazione di pagamento;
2. dichiara prescritto il credito azionato con la cartella di pagamento n. n. 030 2016 00053014 76/000;
3. rigetta, nel resto, il ricorso;
4. condanna il contribuente alla rifusione, in favore della resistente Agenzia delle Entrate SI, delle spese di giudizio che già compensate per un terzo liquida, per la restante parte, in complessivi euro 3.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.
c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 23 maggio 2023.
Il Presidente-relatore