Art. 2.
E' autorizzata la corresponsione all'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della somma di lire 52.500.000 a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nel periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi all'interno, di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza e per il potenziamento di quelli esistenti in capitali estere.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvedera' mediante utilizzo di una corrispondente quota delle residue disponibilita' del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, n. 292 .
E' autorizzata la corresponsione all'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della somma di lire 52.500.000 a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nel periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi all'interno, di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza e per il potenziamento di quelli esistenti in capitali estere.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvedera' mediante utilizzo di una corrispondente quota delle residue disponibilita' del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, n. 292 .