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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.01.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3721/2023 R.G. e vertente
TRA
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Moschella;
Parte_1
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di soggetto totalmente invalido civile e per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge
n. 104/1992;
- che in data 06.06.2021 veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica e veniva riconosciuta soggetto invalido nella misura del 100% ma non venivano riscontrati i presupposti degli ulteriori requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Veniva ritenuti sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/92;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 4620/2021, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento, con consulenza depositata in data 26.05.2023, aveva dichiarato l'assenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento del diritto richiesto;
- che in data 14.06.2023 veniva depositata dichiarazione di dissenso alla ctu. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che sussistevano i requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio, ivi compreso quello di accertamento tecnico preventivo, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 15.01.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 27.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 4620/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “Sclerosi Multipla con difficoltà deambulatorie. Sindrome Ansioso Depressiva. Disturbi bronchiali lievi”, ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Sclerosi multipla (EDSS 6,5) in trattamento con immunosoppressore, in soggetto con alterazione della statica e della deambulazione. Sindrome ansioso- depressiva. Asma bronchiale. Deficit visivo ed uditivo”. In particolare, il ctu ha precisato che: “La sclerosi multipla della quale è affetta la ricorrente, confermata dalle indagini clinico-strumentali è una malattia lentamente progressiva del SNC caratterizzata da placche di demielinizzazione disseminate nell'encefalo e nel midollo spinale con conseguenti sintomi e segni neurologici diversificati, in genere con remissioni
e riacutizzazioni ricorrenti. I sintomi più comuni all'esordio sono le parestesie a uno o più arti, perdita di forza ed impaccio con associati disturbi visivi (indebolimento della vista, neurite ottica). Insorge apatia, perdita della critica, labilità emotiva e di attenzione. Il decorso è molto variabile, non pronosticabile e con la non rara possibilità di presentare crisi frequenti con decorso rapidamente progressivo che rendono il soggetto inabile. La EDSS è una scala (valori da 0 a 10) che ha lo scopo di valutare i livelli di disabilità dei soggetti affetti da Sclerosi Multipla. Nel caso in esame siamo già in una fase molto avanzata con EDDS pari a 6,5. La ricorrente ha infatti bisogno di assistenza costante da entrambi i lati per camminare ed il quadro clinico, come si evince dalla documentazione clinico-strumentale e dalla obiettività clinica, ha subito un deciso peggioramento nell'ultimo periodo. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava CP_1 già una situazione di gravità, tanto che è stata riconosciuta soggetto totalmente inabile 100 % e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate fino allo stato attuale. Poiché il deficit delle funzioni è in uno stato particolarmente avanzato si ritiene persona non autosufficiente che necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di terzi. Pertanto alla periziata spetta anche il diritto a percepire il beneficio economico della Indennità di Accompagnamento. Confortato dalla documentazione in possesso, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto (Indennità di Accompagnamento) decorre dal mese di Gennaio 2024”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu – che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta le condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Non si procede alla condanna dei ratei attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità di accompagnamento Parte_1
a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.01.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3721/2023 R.G. e vertente
TRA
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Moschella;
Parte_1
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di soggetto totalmente invalido civile e per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge
n. 104/1992;
- che in data 06.06.2021 veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica e veniva riconosciuta soggetto invalido nella misura del 100% ma non venivano riscontrati i presupposti degli ulteriori requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Veniva ritenuti sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/92;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 4620/2021, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento, con consulenza depositata in data 26.05.2023, aveva dichiarato l'assenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento del diritto richiesto;
- che in data 14.06.2023 veniva depositata dichiarazione di dissenso alla ctu. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che sussistevano i requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio, ivi compreso quello di accertamento tecnico preventivo, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 15.01.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 27.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 4620/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “Sclerosi Multipla con difficoltà deambulatorie. Sindrome Ansioso Depressiva. Disturbi bronchiali lievi”, ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Sclerosi multipla (EDSS 6,5) in trattamento con immunosoppressore, in soggetto con alterazione della statica e della deambulazione. Sindrome ansioso- depressiva. Asma bronchiale. Deficit visivo ed uditivo”. In particolare, il ctu ha precisato che: “La sclerosi multipla della quale è affetta la ricorrente, confermata dalle indagini clinico-strumentali è una malattia lentamente progressiva del SNC caratterizzata da placche di demielinizzazione disseminate nell'encefalo e nel midollo spinale con conseguenti sintomi e segni neurologici diversificati, in genere con remissioni
e riacutizzazioni ricorrenti. I sintomi più comuni all'esordio sono le parestesie a uno o più arti, perdita di forza ed impaccio con associati disturbi visivi (indebolimento della vista, neurite ottica). Insorge apatia, perdita della critica, labilità emotiva e di attenzione. Il decorso è molto variabile, non pronosticabile e con la non rara possibilità di presentare crisi frequenti con decorso rapidamente progressivo che rendono il soggetto inabile. La EDSS è una scala (valori da 0 a 10) che ha lo scopo di valutare i livelli di disabilità dei soggetti affetti da Sclerosi Multipla. Nel caso in esame siamo già in una fase molto avanzata con EDDS pari a 6,5. La ricorrente ha infatti bisogno di assistenza costante da entrambi i lati per camminare ed il quadro clinico, come si evince dalla documentazione clinico-strumentale e dalla obiettività clinica, ha subito un deciso peggioramento nell'ultimo periodo. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava CP_1 già una situazione di gravità, tanto che è stata riconosciuta soggetto totalmente inabile 100 % e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate fino allo stato attuale. Poiché il deficit delle funzioni è in uno stato particolarmente avanzato si ritiene persona non autosufficiente che necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di terzi. Pertanto alla periziata spetta anche il diritto a percepire il beneficio economico della Indennità di Accompagnamento. Confortato dalla documentazione in possesso, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto (Indennità di Accompagnamento) decorre dal mese di Gennaio 2024”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu – che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta le condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Non si procede alla condanna dei ratei attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità di accompagnamento Parte_1
a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino