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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025 e promossa
DA
PartitaIVA_1
con l'Avv.
[...]
GUERRIERI MICHELE Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore di sostegno NTroparte_1 C.F._1
e con NTroparte_2 NTroparte_3 C.F._2
l'Avv. FRANCHINI MARIA FRANCESCA PIAZZALE G. MATTEOTTI, 21 60044
FA .
APPELLATI
NTroparte_4 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
pagina 1 di 6 Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1772/2023 del 14/12/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE era affidato alle cure della SRT del Dipartimento Salute Mentale dell' CP_1 CP_5
ove era ricoverato per episodio psicotico acuto.
[...]
Allontanatosi dalla struttura è precipitato dal greto del fiume da una altezza di circa dieci metri, procurandosi importanti lesioni.
Il medesimo, in persona dell'amministratore di sostegno, la madre e la sorella hanno citato l' CP_6
ora chiedendo il risarcimento di tutti danni conseguiti dalla negligenza con cui è stato
[...] NT
trattato.
L' si è costituita resistendo. CP_6
Il Tribunale, a seguito di istruttoria testimoniale e Ctu, ha così deciso:
1) accoglie parzialmente la domande degli attori e, per l'effetto, condanna l' in CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di CP_1
risarcimento danno non patrimoniale della somma di euro 208.495,50 ed in favore di CP_3
a titolo di risarcimento del danno parentale della somma di €. 10.000,00;
[...]
2) dispone che gli importi vadano devalutati alla data del sinistro, e successivamente rivalutati fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, e che sugli stessi siano inoltre applicati gli interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta tutte le altre domande formulate da parte di e NTroparte_3 NTroparte_4
4) liquida le spese di lite in complessivi €. 12.015,00 di cui € 786,00 per spese, oltre Iva, Cap e 15% spese generali condannando la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_6
pagamento dei due terzi del suddetto importo in favore degli attori;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Ha impugnato la sentenza l'AST; si sono costituiti e la madre NTroparte_1 CP_3
resistendo; , benchè ritualmente citata con pec al difensore in primo grado,
[...] NTroparte_4
non si è costituita onde va dichiarata contumace.
Preliminarmente merita delibare l'eccezione degli appellati, per cui l' avrebbe consumato il potere NT
di appello in quanto ha accettato la proposta conciliativa avanzata dal primo giudice ex art. 185 c.p.c..
L'eccezione non ha pregio, in disparte il fatto che in caso di accettazione della proposta del giudice,
l'art. 185 c.p.c. impone sia redatto processo verbale, che manca, il primo giudice espressamente motiva pagina 2 di 6 circa il mancato accordo sulla proposta e tale statuizione non essendo impugnata, non può qui disattendersi.
Primo motivo: FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 163, CO. 3, N. 3 E 164 C.P.C.
Si duole l' che il primo giudice abbia rigettato la sua eccezione di nullità della citazione per NT
mancanza del petitum, non avendo precisato gli attori la misura del risarcimento richiesto.
L'art. 164 c.p.c. commina la nullità della citazione solo laddove sia assolutamente incerto l'oggetto della domanda: nella fattispecie l'oggetto è stato precisamente determinato dagli attori, nel risarcimento del danno, come sarà liquidato in giudizio.
Su tale domanda il convenuto ha potuto adeguatamente contraddire sia sull'an che sul quantum, onde non v'è motivo di comminare la nullità.
Secondo motivo: OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLE
OSSERVAZIONI CRITICHE DEI CC.TT.PP. ASUR MARCHE ALLA BOZZA DI C.T.U. -
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Sotto questo titolo, in realtà l'appellante ripropone le critiche alla ctu già svolte abbondantemente in primo grado sia nel corso della perizia (di cui riproduce testualmente ampi stralci) che negli atti conclusivi.
Non è vero che il primo giudice non abbia motivato in ordine alle critiche mosse dai Ctp alla Ctu;
al contrario il Tribunale ha chiaramente richiamato il principio pacifico in giurisprudenza, per cui
“Quando il giudice di merito fa proprie le conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza dover necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr ex multis Cassazione civile, 10/06/2020 n.
11081, Cassazione civile, 04/02/2020, n. 2462, Cassazione civile, 11/06/2018 n. 15147, Cassazione
Civile, 02.02.2015 n. 1815).
Peraltro, leggendo le osservazioni, si nota come in esse non sia richiamato alcun riferimento scientifico a supporto delle teorie ivi espresse, risolvendosi in una serie di valutazioni soggettive circa l'opportunità di somministrare al paziente le terapie che i consulenti del giudice hanno CP_1
motivatamente ritenuto errate, e che peraltro erano state prescritte dal reparto psichiatrico dell'Ospedale all'atto della dimissione dello CP_1
pagina 3 di 6 L'azione dei farmaci prescritti dall'ospedale in dimissione (Invega 9 mg) era funzionale a mantenere stabile lo al fine di consentigli di poter proficuamente svolgere un percorso riabilitativo presso il CP_1
Centro Diurno di Fabriano, che è una struttura residenziale in cui si svolge un programma diagnostico, terapeutico riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica con caratteristiche di post-acuzie con assistenza ad alta intensità sanitaria.
Il farmaco con cui la terapia consigliata fu senza ragione sostituito con il 10 gttx3, che è un Per_1
antipsicotico derivato del butirrofenone, con effetti inibitori più limitati rispetto al paliperidone , principio attivo dell'Invega: e gli effetti dell'errata prescrizione si sono visti.
Di conseguenza la decisione del primo giudice va condivisa.
Terzo motivo: OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CARENZA DELLA PROVA
DEL DANNO PARENTALE - ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 113 E 114
C.P.C. (EQUITÀ).
Secondo l'appellante, il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dalla Sig.ra CP_3
oltre a non essere stato quantificato non è stato minimamente documentato, tantomeno risulta
[...]
esser stato provato in corso di giudizio, tant'è che la decisione è stata assunta facendo applicazione del criterio dell'equità, ma illegittimamente in quanto nessuna delle parti lo aveva chiesto. Dunque, vi è un'evidente violazione da parte del decidente degli artt. 113 e 114 c.p.c.
In ogni caso l'appellante lamenta che detto danno viene quantificato dal decidente in € 10.000,00 richiamando dei criteri di equità, senza tuttavia motivare il legittimo percorso argomentativo logico- giuridico che lo ha condotto a tale decisione.
Anche questo motivo non riporta esattamente i fatti di causa.
Il danno è stato dimostrato, nella sua esistenza, dalla prova testimoniale dalla quale è emerso che la in conseguenza dell'invalidità del figlio ha stravolto e modificato le proprie abitudini di vita CP_3
dedicandosi interamente ad assisterlo.
La liquidazione in via equitativa è stata richiesta, in primo grado sia dalla che dalla CP_3 [...]
(ma per quest'ultima è stato rigettato, proprio per difetto di prova nell'an). CP_4
Rimane da stabilire se 10.000 euro sia una somma congrua.
In effetti il primo giudice non indica i criteri adottati per giungere a tale liquidazione.
La quale questa Corte ritiene di confermare per i seguenti motivi.
La sussistenza di un danno parentale conseguente anche alle gravi lesioni di uno stretto congiunto, come danno non patrimoniale, è ormai principio acquisito in giurisprudenza, la quale indirizza verso le tabelle del Tribunale di Roma o Milano per quantificarlo, percentualizzando in relazione alla gravità delle lesioni il danno da morte.
pagina 4 di 6 Il danno si è prodotto nel 2015, quando la aveva 53 anni ed il figlio 21, erano conviventi ed CP_3
era presente un solo altro familiare.
Secondo le tabelle di Milano attuali il risarcimento da morte con i parametri indicati ammonta ad euro
340.257,00; se si percentualizzasse con l'invalidità dello ON (32%) si avrebbe un risarcimento di euro 108.882.
Che è sensibilmente maggiore alla liquidazione del primo giudice, la quale, in mancanza di impugnazione, va confermata.
Quarto motivo: ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Si trascrive di seguito l'esplicitazione del motivo:
“Per mero tuziorismo, in via gradata rispetto ai precedenti motivi di gravame, è doveroso sollevare anche un ulteriore profilo di doglianza in punto di merito con riguardo alla quantificazione dei danni.
Infatti, sebbene in assenza di responsabilità della nessun danno potrà essere riconosciuto CP_6
agli attori, in ogni caso, si ritiene che la quantificazione dei danni come operata dal giudice di prime cure non sia legittima, ma risulti eccessiva.
Invero, nella quantificazione del danno è doveroso tener conto delle circostanze personali della vittima che nel nostro caso, purtroppo soffriva delle psicopatologie emerse in atti e le cui menomazioni, quindi, non dipendono affatto da responsabilità dei sanitari CP_6
Nella decisione appellata, non pare che il giudice abbia tenuto debitamente conto di ciò, in quanto non ha applicato alcuna riduzione per queste peculiari specificità.
Dunque, nella denegata ipotesi di responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta si ritiene che la quantificazione dei danni nel caso concreto debba essere rivista al ribasso ed effettuata sulla scorta dei noti criteri legali indicati dalla Giurisprudenza, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e delle ulteriori evidenze emerse nel corso del giudizio.”.
Questa Corte non identifica nella esposta narrativa, alcuna concreta critica alla liquidazione effettuata dal primo giudice del danno patito dallo CP_1
In altre parole, l'appellante si limita a lamentare l'errore del Tribunale senza spiegare in cosa consista quest'errore, limitandosi a dedurre che il danno va stimato sulla base di noti criteri legali indicati dalla
Giurisprudenza (senza indicare quali) tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e delle ulteriori evidenze emerse nel corso del giudizio (senza indicare quali): per il che il motivo, nella sua indeterminatezza, è inammissibile.
Quinto motivo: INGIUSTA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRIMO
GRADO.
pagina 5 di 6 L' è risultata soccombente e non si vede come il primo giudice avrebbe potuto disapplicare il CP_6
principio di soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante (nulla per la contumace), liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi per il corrispondente scaglione di valore, limitando a tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Parte_1
così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna alle spese dell'appellante che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Nulla sulle spese per la contumace.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025 e promossa
DA
PartitaIVA_1
con l'Avv.
[...]
GUERRIERI MICHELE Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore di sostegno NTroparte_1 C.F._1
e con NTroparte_2 NTroparte_3 C.F._2
l'Avv. FRANCHINI MARIA FRANCESCA PIAZZALE G. MATTEOTTI, 21 60044
FA .
APPELLATI
NTroparte_4 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
pagina 1 di 6 Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1772/2023 del 14/12/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE era affidato alle cure della SRT del Dipartimento Salute Mentale dell' CP_1 CP_5
ove era ricoverato per episodio psicotico acuto.
[...]
Allontanatosi dalla struttura è precipitato dal greto del fiume da una altezza di circa dieci metri, procurandosi importanti lesioni.
Il medesimo, in persona dell'amministratore di sostegno, la madre e la sorella hanno citato l' CP_6
ora chiedendo il risarcimento di tutti danni conseguiti dalla negligenza con cui è stato
[...] NT
trattato.
L' si è costituita resistendo. CP_6
Il Tribunale, a seguito di istruttoria testimoniale e Ctu, ha così deciso:
1) accoglie parzialmente la domande degli attori e, per l'effetto, condanna l' in CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di CP_1
risarcimento danno non patrimoniale della somma di euro 208.495,50 ed in favore di CP_3
a titolo di risarcimento del danno parentale della somma di €. 10.000,00;
[...]
2) dispone che gli importi vadano devalutati alla data del sinistro, e successivamente rivalutati fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, e che sugli stessi siano inoltre applicati gli interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta tutte le altre domande formulate da parte di e NTroparte_3 NTroparte_4
4) liquida le spese di lite in complessivi €. 12.015,00 di cui € 786,00 per spese, oltre Iva, Cap e 15% spese generali condannando la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_6
pagamento dei due terzi del suddetto importo in favore degli attori;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Ha impugnato la sentenza l'AST; si sono costituiti e la madre NTroparte_1 CP_3
resistendo; , benchè ritualmente citata con pec al difensore in primo grado,
[...] NTroparte_4
non si è costituita onde va dichiarata contumace.
Preliminarmente merita delibare l'eccezione degli appellati, per cui l' avrebbe consumato il potere NT
di appello in quanto ha accettato la proposta conciliativa avanzata dal primo giudice ex art. 185 c.p.c..
L'eccezione non ha pregio, in disparte il fatto che in caso di accettazione della proposta del giudice,
l'art. 185 c.p.c. impone sia redatto processo verbale, che manca, il primo giudice espressamente motiva pagina 2 di 6 circa il mancato accordo sulla proposta e tale statuizione non essendo impugnata, non può qui disattendersi.
Primo motivo: FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 163, CO. 3, N. 3 E 164 C.P.C.
Si duole l' che il primo giudice abbia rigettato la sua eccezione di nullità della citazione per NT
mancanza del petitum, non avendo precisato gli attori la misura del risarcimento richiesto.
L'art. 164 c.p.c. commina la nullità della citazione solo laddove sia assolutamente incerto l'oggetto della domanda: nella fattispecie l'oggetto è stato precisamente determinato dagli attori, nel risarcimento del danno, come sarà liquidato in giudizio.
Su tale domanda il convenuto ha potuto adeguatamente contraddire sia sull'an che sul quantum, onde non v'è motivo di comminare la nullità.
Secondo motivo: OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLE
OSSERVAZIONI CRITICHE DEI CC.TT.PP. ASUR MARCHE ALLA BOZZA DI C.T.U. -
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Sotto questo titolo, in realtà l'appellante ripropone le critiche alla ctu già svolte abbondantemente in primo grado sia nel corso della perizia (di cui riproduce testualmente ampi stralci) che negli atti conclusivi.
Non è vero che il primo giudice non abbia motivato in ordine alle critiche mosse dai Ctp alla Ctu;
al contrario il Tribunale ha chiaramente richiamato il principio pacifico in giurisprudenza, per cui
“Quando il giudice di merito fa proprie le conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza dover necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr ex multis Cassazione civile, 10/06/2020 n.
11081, Cassazione civile, 04/02/2020, n. 2462, Cassazione civile, 11/06/2018 n. 15147, Cassazione
Civile, 02.02.2015 n. 1815).
Peraltro, leggendo le osservazioni, si nota come in esse non sia richiamato alcun riferimento scientifico a supporto delle teorie ivi espresse, risolvendosi in una serie di valutazioni soggettive circa l'opportunità di somministrare al paziente le terapie che i consulenti del giudice hanno CP_1
motivatamente ritenuto errate, e che peraltro erano state prescritte dal reparto psichiatrico dell'Ospedale all'atto della dimissione dello CP_1
pagina 3 di 6 L'azione dei farmaci prescritti dall'ospedale in dimissione (Invega 9 mg) era funzionale a mantenere stabile lo al fine di consentigli di poter proficuamente svolgere un percorso riabilitativo presso il CP_1
Centro Diurno di Fabriano, che è una struttura residenziale in cui si svolge un programma diagnostico, terapeutico riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica con caratteristiche di post-acuzie con assistenza ad alta intensità sanitaria.
Il farmaco con cui la terapia consigliata fu senza ragione sostituito con il 10 gttx3, che è un Per_1
antipsicotico derivato del butirrofenone, con effetti inibitori più limitati rispetto al paliperidone , principio attivo dell'Invega: e gli effetti dell'errata prescrizione si sono visti.
Di conseguenza la decisione del primo giudice va condivisa.
Terzo motivo: OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CARENZA DELLA PROVA
DEL DANNO PARENTALE - ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 113 E 114
C.P.C. (EQUITÀ).
Secondo l'appellante, il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dalla Sig.ra CP_3
oltre a non essere stato quantificato non è stato minimamente documentato, tantomeno risulta
[...]
esser stato provato in corso di giudizio, tant'è che la decisione è stata assunta facendo applicazione del criterio dell'equità, ma illegittimamente in quanto nessuna delle parti lo aveva chiesto. Dunque, vi è un'evidente violazione da parte del decidente degli artt. 113 e 114 c.p.c.
In ogni caso l'appellante lamenta che detto danno viene quantificato dal decidente in € 10.000,00 richiamando dei criteri di equità, senza tuttavia motivare il legittimo percorso argomentativo logico- giuridico che lo ha condotto a tale decisione.
Anche questo motivo non riporta esattamente i fatti di causa.
Il danno è stato dimostrato, nella sua esistenza, dalla prova testimoniale dalla quale è emerso che la in conseguenza dell'invalidità del figlio ha stravolto e modificato le proprie abitudini di vita CP_3
dedicandosi interamente ad assisterlo.
La liquidazione in via equitativa è stata richiesta, in primo grado sia dalla che dalla CP_3 [...]
(ma per quest'ultima è stato rigettato, proprio per difetto di prova nell'an). CP_4
Rimane da stabilire se 10.000 euro sia una somma congrua.
In effetti il primo giudice non indica i criteri adottati per giungere a tale liquidazione.
La quale questa Corte ritiene di confermare per i seguenti motivi.
La sussistenza di un danno parentale conseguente anche alle gravi lesioni di uno stretto congiunto, come danno non patrimoniale, è ormai principio acquisito in giurisprudenza, la quale indirizza verso le tabelle del Tribunale di Roma o Milano per quantificarlo, percentualizzando in relazione alla gravità delle lesioni il danno da morte.
pagina 4 di 6 Il danno si è prodotto nel 2015, quando la aveva 53 anni ed il figlio 21, erano conviventi ed CP_3
era presente un solo altro familiare.
Secondo le tabelle di Milano attuali il risarcimento da morte con i parametri indicati ammonta ad euro
340.257,00; se si percentualizzasse con l'invalidità dello ON (32%) si avrebbe un risarcimento di euro 108.882.
Che è sensibilmente maggiore alla liquidazione del primo giudice, la quale, in mancanza di impugnazione, va confermata.
Quarto motivo: ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Si trascrive di seguito l'esplicitazione del motivo:
“Per mero tuziorismo, in via gradata rispetto ai precedenti motivi di gravame, è doveroso sollevare anche un ulteriore profilo di doglianza in punto di merito con riguardo alla quantificazione dei danni.
Infatti, sebbene in assenza di responsabilità della nessun danno potrà essere riconosciuto CP_6
agli attori, in ogni caso, si ritiene che la quantificazione dei danni come operata dal giudice di prime cure non sia legittima, ma risulti eccessiva.
Invero, nella quantificazione del danno è doveroso tener conto delle circostanze personali della vittima che nel nostro caso, purtroppo soffriva delle psicopatologie emerse in atti e le cui menomazioni, quindi, non dipendono affatto da responsabilità dei sanitari CP_6
Nella decisione appellata, non pare che il giudice abbia tenuto debitamente conto di ciò, in quanto non ha applicato alcuna riduzione per queste peculiari specificità.
Dunque, nella denegata ipotesi di responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta si ritiene che la quantificazione dei danni nel caso concreto debba essere rivista al ribasso ed effettuata sulla scorta dei noti criteri legali indicati dalla Giurisprudenza, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e delle ulteriori evidenze emerse nel corso del giudizio.”.
Questa Corte non identifica nella esposta narrativa, alcuna concreta critica alla liquidazione effettuata dal primo giudice del danno patito dallo CP_1
In altre parole, l'appellante si limita a lamentare l'errore del Tribunale senza spiegare in cosa consista quest'errore, limitandosi a dedurre che il danno va stimato sulla base di noti criteri legali indicati dalla
Giurisprudenza (senza indicare quali) tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e delle ulteriori evidenze emerse nel corso del giudizio (senza indicare quali): per il che il motivo, nella sua indeterminatezza, è inammissibile.
Quinto motivo: INGIUSTA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRIMO
GRADO.
pagina 5 di 6 L' è risultata soccombente e non si vede come il primo giudice avrebbe potuto disapplicare il CP_6
principio di soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante (nulla per la contumace), liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi per il corrispondente scaglione di valore, limitando a tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Parte_1
così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna alle spese dell'appellante che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Nulla sulle spese per la contumace.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6