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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2025, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: LA SQ nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Cagliari in sede di appello e per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di LE PP;
sentiti gli Avv.ti Rodolfo Meloni e Francesco Montali, in difesa di LE PP, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello proposto da LE PP: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7808 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/02/2025 (a) confermava la sussistenza della gravità degli indizi a carico dello stesso per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacente e per i relativi reati-fine; (b) ritenute affievolite le esigenze cautelari, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in Capannori (Lucca). 2. Contro tale ordinanza ricorreva il pubblico ministero presso il tribunale di Cagliari che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari: si deduceva che il tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed aveva ritenuto, altresì, concrete ed attuali le esigenze cautelari, sulla base • dell'emersione di uno stabile e perdurante inserimento di LE PP nella associazione finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del narcotraffico;
tuttavia, nonostante la gravità del pericolo cautelare rilevato, era stata ritenuta idonea a contenerlo la misura degli arresti domiciliari con il presidio di controllo elettronico. Inoltre, si evidenziava come gli arresti fossero stati disposti presso l'abitazione di • GI PP, in Capannori, località dove risiedeva MA PP, la quale, in qualità di Direttrice di una filiale della Banca Intesa Sanpaolo in Lucca, aveva costituito un punto di riferimento per l'apertura di conti correnti ed investimenti finanziari utili allo svolgimento delle attività criminali dell'associazione. Si evidenziava che, poiché l'indagine coinvolgeva numerose persone della famiglia • "PP", la scelta di applicare gli arresti domiciliari presso l'abitazione di uno degli appartenenti a tale famiglia, peraltro in un luogo, come Capannori, dove LE PP poteva entrare in relazione con le persone coinvolte nell'attività di riciclaggio, si ponesse in contrasto, sia con l'emersione del grave quadro indiziario, sia con la valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, emergente dalle prove che • indicavano che l'attività illecita del PP si era protratta almeno fino al 2023. 3. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione anche il difensore di LE PP, che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza delle • esigenze cautelari: nel valutare la sussistenza del pericolo di recidiva, il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione quanto allegato dal ricorrente circa la decisione del tribunale per il riesame di Napoli che, investito della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del PP per i reati previsti dagli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen., aveva revocato la misura inflitta al ricorrente ed annullato il M.A.E.; tale emergenza, se valutata unitamente all'incensuratezza ed al tempo trascorso 2 dall'ultimo atto illecito contestato (sei anni), avrebbe dovuto condurre alla revoca della misura;
3.2. violazione di legge: il tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in Germania, non prendendo alcuna posizione sulla possibilità di estendere anche alla "misura cautelare" quanto previsto per le "misure alternative alla detenzione" dalla decisione quadro 829/2009 GAI e dal d.lgs. n. 36 del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e deve essere accolto. 1.1. Il tribunale per il riesame confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di LE PP per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, oltre che per i relativi reati fine;
e riteneva, altresì, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Quanto all'adeguatezza della misura riteneva che (a) il fatto che la carcerazione cautelare perdurasse dal 31 gennaio del 2024, (b) il fatto che il ricorrente fosse incensurato, (c) il fatto che la condotta di riciclaggio più vicina nel tempo risalisse all'ottobre 2021, consentissero di ritenere adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione del familiare, GI PP, in Capannori (Lucca). Il Collegio ritiene che tale valutazione sia contraddittoria, oltre che fondata su una valutazione incompleta del compendio indiziario. Invero la gravità della ipotesi d'accusa, si associava alla emersione di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, in quanto era emerso che l'attività di riciclaggio dei proventi illeciti delle attività criminali svolte da UI EL TE si erano protratte quantomeno "fino al 2023" attraverso l'utilizzo del conto corrente della ditta "Bella Italia" a disposizione dell'associazione, come indicato nel capo a) di imputazione. Tale dato non era stato considerato dal tribunale che, invece, aveva ritenuto che le attività criminose si fossero concluse nel 2018. A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla scelta del luogo dove imporre la cautela, indicato nell'abitazione di GI PP, che l'ordinanza non tiene in considerazione il coinvolgimento nell'attività criminale oggetto di indagine di altri componenti della famiglia PP;
né il fatto che in Capannori dimorava anche MA PP la quale, pur non essendo indagata, aveva costituito un punto di riferimento per la gestione degli interessi finanziari dell'associazione, avendo il ruolo di Direttrice di una Filiale sita in Lucca, dell'Istituto di credito "Intesa Sanpaolo" . 3 La scelta del "luogo" per l'applicazione degli arresti domiciliari, dunque, non risulta avere tenuto in considerazione le concrete possibilità di riattivazione dei legami criminali di LE PP con gli altri componenti dell'associazione. 1.2. In sintesi, il Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, affinché, in sede di giudizio di rinvio, sia riesaminato il quadro cautelare, con rinnovata valutazione (a) dell'intensità del pericolo di reiterazione, anche tenuto conto del prolungamento dell'attività criminale fino al 2023, (b) dell'adeguatezza della misura cautelare. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di LE PP è infondato e, conseguentemente, non può essere accolto. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione, allegando il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle decisioni di altro tribunale - quello di Napoli - che aveva ritenuto inesistente il quadro indiziario a carico del PP per reati consumati "dopo" quelli per i quali si procede. La censura non può essere accolta, tenuto conto che la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare risulta persuasiva e scevra di vizi logico-giuridici. Il Collegio rileva che la decisione relative ad altro procedimento che, come quello di Napoli, è stato aperto in relazione a condotte criminose - in ipotesi - consumate successivamente a quello per cui si procede, non può influire sulle decisioni relative al pericolo cautelare correlato all'emersione di gravi ed univoci indizi relativi alla partecipazione di LE PP all'associazione funzionale al riciclaggio internazionale del provento del narcotraffico gestito da UI EL TE. La motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia l'esistenza di un grave pericolo cautelare rilevando che gli elementi di prova raccolti nel presente procedimento indicavano che LE PP avesse offerto la sua disponibilità e la sua fattiva collaborazione ad una associazione per il riciclaggio di notevolissimi proventi dell'attività di narcotraffico, esercitato attraverso un collaudato sistema di acquisto di veicoli di lusso nel mercato tedesco, che poi venivano reimmessi nel mercato con contratti di vendita e di noleggio che producevano profitti aggiuntivi. Il tribunale, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la complessità e la gravità dei reati contestati e la dedizione all'attività di riciclaggio, proseguita anche dopo l'incarcerazione di UI EL TE, confermavano l'attualità e concretezza del pericolo e la necessità di un perdurante controllo cautelare. Si tratta di una motivazione che viene contestata dal ricorrente in modo generico, dato che non sono stati allegati i documenti - asseritamente decisivi - dei quali si lamenta l'omessa valutazione;
il percorso argomentativo tracciato dal tribunale si presenta, dunque, contrariamente a quanto dedotto, idoneo a sostenere la sussistenza del concreto 4 pericolo rilevato, emergente si ripete - dalla estrema gravità dei fatti in contestazione e dalla persistente, e decisiva, partecipazione del ricorrente alla gestione del complesso sistema di riciclaggio oggetto di indagine. 2.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto gli arresti domiciliari in Capannori, presso l'abitazione di GI PP, sono stati concessi in seguito all'espressa richiesta del ricorrente. Questi, dopo l'iniziale valutazione di inadeguatezza del primo domicilio proposto (presso l'abitazione di OL SI), aveva segnalato la possibilità di applicare gli arresti presso l'abitazione di GI PP, con implicita rinuncia alla richiesta di applicazione degli arresti in Germania. La doglianza difensiva, quindi, è anche sostanzialmente priva di interesse. 2.3. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di LE PP consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta ricorso di PP LE che condanna il pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Cagliari in sede di appello e per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di LE PP;
sentiti gli Avv.ti Rodolfo Meloni e Francesco Montali, in difesa di LE PP, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello proposto da LE PP: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7808 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/02/2025 (a) confermava la sussistenza della gravità degli indizi a carico dello stesso per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacente e per i relativi reati-fine; (b) ritenute affievolite le esigenze cautelari, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in Capannori (Lucca). 2. Contro tale ordinanza ricorreva il pubblico ministero presso il tribunale di Cagliari che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari: si deduceva che il tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed aveva ritenuto, altresì, concrete ed attuali le esigenze cautelari, sulla base • dell'emersione di uno stabile e perdurante inserimento di LE PP nella associazione finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del narcotraffico;
tuttavia, nonostante la gravità del pericolo cautelare rilevato, era stata ritenuta idonea a contenerlo la misura degli arresti domiciliari con il presidio di controllo elettronico. Inoltre, si evidenziava come gli arresti fossero stati disposti presso l'abitazione di • GI PP, in Capannori, località dove risiedeva MA PP, la quale, in qualità di Direttrice di una filiale della Banca Intesa Sanpaolo in Lucca, aveva costituito un punto di riferimento per l'apertura di conti correnti ed investimenti finanziari utili allo svolgimento delle attività criminali dell'associazione. Si evidenziava che, poiché l'indagine coinvolgeva numerose persone della famiglia • "PP", la scelta di applicare gli arresti domiciliari presso l'abitazione di uno degli appartenenti a tale famiglia, peraltro in un luogo, come Capannori, dove LE PP poteva entrare in relazione con le persone coinvolte nell'attività di riciclaggio, si ponesse in contrasto, sia con l'emersione del grave quadro indiziario, sia con la valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, emergente dalle prove che • indicavano che l'attività illecita del PP si era protratta almeno fino al 2023. 3. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione anche il difensore di LE PP, che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza delle • esigenze cautelari: nel valutare la sussistenza del pericolo di recidiva, il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione quanto allegato dal ricorrente circa la decisione del tribunale per il riesame di Napoli che, investito della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del PP per i reati previsti dagli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen., aveva revocato la misura inflitta al ricorrente ed annullato il M.A.E.; tale emergenza, se valutata unitamente all'incensuratezza ed al tempo trascorso 2 dall'ultimo atto illecito contestato (sei anni), avrebbe dovuto condurre alla revoca della misura;
3.2. violazione di legge: il tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in Germania, non prendendo alcuna posizione sulla possibilità di estendere anche alla "misura cautelare" quanto previsto per le "misure alternative alla detenzione" dalla decisione quadro 829/2009 GAI e dal d.lgs. n. 36 del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e deve essere accolto. 1.1. Il tribunale per il riesame confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di LE PP per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, oltre che per i relativi reati fine;
e riteneva, altresì, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Quanto all'adeguatezza della misura riteneva che (a) il fatto che la carcerazione cautelare perdurasse dal 31 gennaio del 2024, (b) il fatto che il ricorrente fosse incensurato, (c) il fatto che la condotta di riciclaggio più vicina nel tempo risalisse all'ottobre 2021, consentissero di ritenere adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione del familiare, GI PP, in Capannori (Lucca). Il Collegio ritiene che tale valutazione sia contraddittoria, oltre che fondata su una valutazione incompleta del compendio indiziario. Invero la gravità della ipotesi d'accusa, si associava alla emersione di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, in quanto era emerso che l'attività di riciclaggio dei proventi illeciti delle attività criminali svolte da UI EL TE si erano protratte quantomeno "fino al 2023" attraverso l'utilizzo del conto corrente della ditta "Bella Italia" a disposizione dell'associazione, come indicato nel capo a) di imputazione. Tale dato non era stato considerato dal tribunale che, invece, aveva ritenuto che le attività criminose si fossero concluse nel 2018. A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla scelta del luogo dove imporre la cautela, indicato nell'abitazione di GI PP, che l'ordinanza non tiene in considerazione il coinvolgimento nell'attività criminale oggetto di indagine di altri componenti della famiglia PP;
né il fatto che in Capannori dimorava anche MA PP la quale, pur non essendo indagata, aveva costituito un punto di riferimento per la gestione degli interessi finanziari dell'associazione, avendo il ruolo di Direttrice di una Filiale sita in Lucca, dell'Istituto di credito "Intesa Sanpaolo" . 3 La scelta del "luogo" per l'applicazione degli arresti domiciliari, dunque, non risulta avere tenuto in considerazione le concrete possibilità di riattivazione dei legami criminali di LE PP con gli altri componenti dell'associazione. 1.2. In sintesi, il Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, affinché, in sede di giudizio di rinvio, sia riesaminato il quadro cautelare, con rinnovata valutazione (a) dell'intensità del pericolo di reiterazione, anche tenuto conto del prolungamento dell'attività criminale fino al 2023, (b) dell'adeguatezza della misura cautelare. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di LE PP è infondato e, conseguentemente, non può essere accolto. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione, allegando il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle decisioni di altro tribunale - quello di Napoli - che aveva ritenuto inesistente il quadro indiziario a carico del PP per reati consumati "dopo" quelli per i quali si procede. La censura non può essere accolta, tenuto conto che la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare risulta persuasiva e scevra di vizi logico-giuridici. Il Collegio rileva che la decisione relative ad altro procedimento che, come quello di Napoli, è stato aperto in relazione a condotte criminose - in ipotesi - consumate successivamente a quello per cui si procede, non può influire sulle decisioni relative al pericolo cautelare correlato all'emersione di gravi ed univoci indizi relativi alla partecipazione di LE PP all'associazione funzionale al riciclaggio internazionale del provento del narcotraffico gestito da UI EL TE. La motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia l'esistenza di un grave pericolo cautelare rilevando che gli elementi di prova raccolti nel presente procedimento indicavano che LE PP avesse offerto la sua disponibilità e la sua fattiva collaborazione ad una associazione per il riciclaggio di notevolissimi proventi dell'attività di narcotraffico, esercitato attraverso un collaudato sistema di acquisto di veicoli di lusso nel mercato tedesco, che poi venivano reimmessi nel mercato con contratti di vendita e di noleggio che producevano profitti aggiuntivi. Il tribunale, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la complessità e la gravità dei reati contestati e la dedizione all'attività di riciclaggio, proseguita anche dopo l'incarcerazione di UI EL TE, confermavano l'attualità e concretezza del pericolo e la necessità di un perdurante controllo cautelare. Si tratta di una motivazione che viene contestata dal ricorrente in modo generico, dato che non sono stati allegati i documenti - asseritamente decisivi - dei quali si lamenta l'omessa valutazione;
il percorso argomentativo tracciato dal tribunale si presenta, dunque, contrariamente a quanto dedotto, idoneo a sostenere la sussistenza del concreto 4 pericolo rilevato, emergente si ripete - dalla estrema gravità dei fatti in contestazione e dalla persistente, e decisiva, partecipazione del ricorrente alla gestione del complesso sistema di riciclaggio oggetto di indagine. 2.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto gli arresti domiciliari in Capannori, presso l'abitazione di GI PP, sono stati concessi in seguito all'espressa richiesta del ricorrente. Questi, dopo l'iniziale valutazione di inadeguatezza del primo domicilio proposto (presso l'abitazione di OL SI), aveva segnalato la possibilità di applicare gli arresti presso l'abitazione di GI PP, con implicita rinuncia alla richiesta di applicazione degli arresti in Germania. La doglianza difensiva, quindi, è anche sostanzialmente priva di interesse. 2.3. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di LE PP consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta ricorso di PP LE che condanna il pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025.