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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2370/2022 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Roberto Nevoni, Stefano Armellini e Fabio De Blasio attore contro
Controparte_1 con l'avv. Patrizia Rossini convenuta nonché contro
Controparte_2 con gli avv.ti Franco Degani e Daniele Fusini convenuta nonché contro
Controparte_3 con l'avv. Gaetanoantonio Tasca convenuta nonché contro
Controparte_4 con gli avv.ti Davide Cortese e Federica Tramarollo convenuta nonché contro
Controparte_5 con gli avv.ti Andrea Totò e Daniela Fieni convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_6
1 terza chiamata con gli avv.ti Daniela Maria Vita e Pasqualino Miraglia
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
1. ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_3
(di seguito anche “ ) e
[...] Controparte_4 CP_7 [...]
(di seguito anche “ ). Egli, unico Controparte_2 Controparte_2 superstite della famiglia composta dal padre , dalla madre Persona_1 CP_8
dal fratello , agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro la cognata
[...] Persona_2
(moglie del fratello e la di lei figlia (nata da Controparte_1 Per_2 Controparte_5 precedente matrimonio, così come la defunta , al fine di far dichiarare Persona_3 inefficaci i seguenti atti dispositivi: a) polizza n. 3100/220527 BNL Private SE (doc. 15 attore), avente sia come contraente sia come assicurata e le “Figlie” quali Controparte_1 beneficiarie;
b) polizza n. 3100/243623 BNL Private SE (doc. 16 attore), avente CP_1 sia come contraente sia come assicurata e le “Eredi legittime” quali beneficiarie;
c)
[...] polizza n. 3100/159964 BNL Private SE (doc. 20 attore), avente
[...] come contraente, come soggetto assicurato e le Controparte_2 Controparte_1
“Eredi legittime” come beneficiarie;
d) polizza n. 3100/648109 BNL Private SE (doc. 21 attore), avente sia come contraente sia come soggetto assicurato, i “figli viventi Controparte_1 dell'assicurato” come beneficiari. Tutte le polizze menzionate sono state concluse con
[...]
soggetto assicuratore, e si inquadrano come contratti di assicurazione sulla vita CP_3 con partecipazione agli utili e “unit linked”. L'attore domanda altresì di revocare e dichiarare inefficaci la cessione della polizza n. 3100/648109 da a Controparte_1 Controparte_5 avvenuta in data 1.10.2018 ed i seguenti ulteriori atti dispositivi: (i) il contratto di finanziamento
“Anticipi e Crediti di Firma” n. 770884 del 27.09.2016 stipulato tra la e Controparte_1 [...]
(ii) la costituzione di pegno del 1.08.2016 a favore di sulla polizza n. CP_7 CP_7
3100/220527 (cfr. sub a) sopra); (iii) la costituzione di pegno del 1.08.2016 a favore di
[...] sulla polizza n. 3100/243623 (cfr. sub b) sopra); (iv) la costituzione di pegno del CP_7
30.08.2016 avente ad oggetto il titolo FR00124431158 – BNP PARIBAS LINUS FLEXI
WORLD a favore di assentita da fiduciaria di CP_7 Controparte_2 Controparte_1
L'attore sostiene di vantare ragioni di credito nei confronti della cognata la Controparte_1 quale avrebbe fraudolentemente disposto di beni che, seppur formalmente intestati al defunto marito appartenevano in realtà al patrimonio mobiliare dei coniugi Persona_2 Per_1
e su cui l'attore afferma di vantare diritti a titolo di successione
[...] Controparte_8 universale. In sintesi, l'attore domanda in via principale la declaratoria di relativa inefficacia delle polizze assicurative e del pagamento dei relativi premi, della cessione della polizza da
2 a nonché del finanziamento e degli atti di costituzione di Controparte_1 Controparte_5 pegno a garanzia del finanziamento stesso. In via subordinata, l'attore domanda la revocatoria degli atti di designazione dei beneficiari delle polizze.
2. In via preliminare, la convenuta eccepisce iure hereditatis Controparte_1
l'intervenuta usucapione in favore del defunto marito delle somme investite nei Persona_2 contratti assicurativi di cui agli allegati 6/1, 6/2, 6/3 della denuncia di successione di Per_2
[...]
L'eccezione è infondata.
La tesi secondo cui al momento della sua morte fosse già divenuto Persona_2 proprietario dei titoli e dei valori depositati sui conti a lui intestati in forza di un acquisto a titolo originario per decorso del tempo è inconciliabile con le statuizioni irrevocabili di cui ai capi 2)
e 3) del dispositivo della sentenza n. 2349/2018 del Tribunale di PA (doc. 3 attore): questa ha accertato “l'esistenza del mandato di gestione patrimoniale in capo a ”, con Persona_2 implicito accertamento negativo della paventata nullità del contratto di mandato, e che “i valori mobiliari di cui agli Allegati 6/1, 6/2 e 6/3 della denuncia di successione di Persona_2
[costituenti il residuo della gestione da lui operata] per metà sono di proprietà di CP_8
per metà appartengono all'eredità di ”. Dunque, la disponibilità del
[...] Persona_1 patrimonio mobiliare in capo a non ha mai assunto i caratteri tipici della Persona_2 situazione fattuale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dal momento che essa si è tradotta nell'esercizio di poteri nell'ambito di una gestione fiduciaria condotta nell'interesse dei veri titolari . Inoltre, non è stata fornita la prova del Controparte_8 Persona_1 compimento di alcun atto di interversione da parte di , il quale al più ha goduto di Persona_2 una disponibilità qualificabile come detenzione in quanto fondata sulla mera tolleranza dei proprietari, circostanza comunque inidonea ad integrare un possesso ad usucapionem (art. 1144 c.c.).
3. Ancora in via preliminare, la convenuta eccepisce la prescrizione CP_7 quinquennale dell'azione revocatoria relativa agli atti di stipulazione delle polizze n.
3100/220527, n. 3100/243623, n. 3100/159964, al finanziamento e alle tre costituzioni di pegno. A tale eccezione si associa la convenuta Controparte_1
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in un termine quinquennale decorrente dalla data del compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale ovvero nella successiva data della conoscenza o almeno della conoscibilità dell'atto medesimo. In generale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento che il diritto può essere fatto valere e
3 l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. 11758/2018). La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve infatti essere letta in combinato con la regola dell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
il momento in cui dell'atto è data pubblicità ai terzi rappresenta normalmente il primo in cui il diritto può essere azionato, con la conseguenza che una successiva inerzia protratta nel tempo è idonea a determinare l'estinzione del diritto ad agire in revocatoria (Cass. 4049/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione dell'azione revocatoria l'atto interruttivo non può che consistere nell'atto di citazione: solo la proposizione della domanda giudiziale realizza l'effetto di interrompere il corso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
(Cass. ord. 26543/2022).
Nel caso di specie, non vengono in luce atti dispositivi inerenti a beni immobili o mobili registrati, bensì disposizioni di denaro e di beni afferenti ad un patrimonio mobiliare (titoli e valori); dunque, non assume rilevanza l'espletamento delle formalità pubblicitarie, bensì il momento del compimento effettivo dell'atto. Tuttavia, tale conclusione deve essere contemperata con l'esigenza di individuare il momento del sorgere di un'effettiva conoscibilità dell'atto in capo all'attore, in ossequio al principio generale della tutela dell'affidamento, per cui il legittimato attivo ad una domanda giudiziale incorre nelle conseguenze negative della consumazione di un termine di prescrizione o decadenza solo laddove la sua inerzia risulti prolungata per un certo periodo temporale a partire dal momento in cui avrebbe potuto concretamente agire in giudizio. Ne consegue che, laddove l'attore mostri di aver ignorato incolpevolmente il compimento dell'atto dispositivo per un certo intervallo di tempo, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere spostato in avanti al momento in cui lo stesso attore sia stato messo nelle condizioni di venire a conoscenza di tale atto.
Le date in cui sono stati compiuti gli atti dispositivi oggetto della revocatoria si desumono dal materiale di causa: a) la stipulazione della polizza assicurativa n. 3100/220527 risale al 7.06.2013 (doc. 15 attore), con decorrenza dal 18.06.2013; b) la stipulazione della polizza assicurativa n. 3100/243623 è del 19.09.2013 (doc. 16 attore), con decorrenza dal
30.09.2013; c) la polizza assicurativa n. 3100/159964 è stata conclusa in data 21.04.2012, con decorrenza dal 26.04.2012 (doc. 20 attore); d) il finanziamento denominato “Anticipi e Crediti di Firma n. 770884” è stato stipulato in data 27.09.2016 (doc. 17 attore); e) le due costituzioni di pegno sulla polizza n. 3100/220527 e sulla polizza n. 3100/243623 sono avvenute in data
22.08.2016 (docc. 18 e 19 attore); f) la costituzione di pegno sul titolo FR0012443158 – BNP
PARIBAS FLEXI WORLD risale al 30.08.2016 (doc. 31 attore).
Dunque, alla luce dell'elemento temporale rappresentato dalla data del compimento dell'atto dispositivo, dovrebbe subito concludersi per la declaratoria di prescrizione dell'azione revocatoria avverso i menzionati atti. Infatti, nel caso di specie consta che l'atto di citazione è
4 stato depositato in data 14.04.2022; si tratta di un atto intervenuto ben oltre i 5 anni previsti dall'art. 2903 c.c. e dunque tardivo.
Anche a voler esigere un coefficiente di conoscibilità dell'atto dispositivo in capo all'attore, così da posticipare il dies a quo del termine quinquennale, la conclusione è comunque la stessa. Anzitutto, l'attore afferma di aver appreso già nel 2011 dall'avvocato della convenuta che quest'ultima era stata designata erede universale del marito Controparte_1
con testamento olografo e che dunque era subentrata nella titolarità dei conti Persona_2 precedentemente intestati al coniuge (pag. 8 atto di citazione); inoltre, l'invio di una diffida da parte dell'attore, in qualità di procuratore della madre al fine di invitare Controparte_8
a riconoscere formalmente i diritti di legittimaria della prima nell'ambito della Controparte_1 successione di è un ulteriore elemento presuntivo che depone per la Persona_2 conoscenza da parte dell'attore della situazione in atto sul patrimonio mobiliare della famiglia
(doc. 8 attore). Da ultimo, facendo seguito ad una missiva del 24.10.2012, in data 13.01.2014
l'attore ha inviato una e-mail alla società per sollecitare l'invio dell'elenco Controparte_3 delle polizze contratte da , , Persona_1 Controparte_8 Persona_2 Parte_1 con indicazione del tipo, della data di sottoscrizione, della qualifica di contraente, assicurato o beneficiario (doc. 27 attore); dunque, almeno dall'inizio del 2014 l'attore dimostrava quantomeno di sospettare che sul patrimonio di famiglia, transitato sui conti oramai intestati alla convenuta (erede di CC , fossero stati stipulati contratti di Controparte_1 Per_2 assicurazione sulla vita. Quanto agli ulteriori atti dispositivi oggetto del presente giudizio, cioè il finanziamento e le costituzioni di pegno in favore di è altamente inverosimile che CP_7
l'attore non ne abbia avuto contezza all'epoca del compimento degli stessi, soprattutto in considerazione del legame familiare con la cognata, del fatto che la provvista conseguita dalla
è stata in parte destinata all'acquisto di un immobile a Monza (cfr. docc. 4 e 5 CP_1 convenuta e che di tale ulteriore atto l'attore ha potuto avere conoscenza CP_7 attraverso la trascrizione nei registri immobiliari. Inoltre, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria e, parallelamente, ai fini del decorso del relativo termine di prescrizione, non occorre che l'attore abbia una piena certezza dell'esistenza e dell'esatto ammontare del suo credito, essendo invece sufficiente una consapevolezza circa l'astratta probabilità della sua esistenza (cfr., tra le altre, Cass. 11755/2018): tanto vale a destituire di fondamento la tesi avanzata dall'attore secondo cui il primo momento utile per agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. sarebbe stato da collocare in quello della pronuncia della sentenza n. 2349/2018 del Tribunale di PA di accertamento dell'effettiva titolarità soggettiva dei beni afferenti al patrimonio mobiliare impiegato negli atti dispositivi di cui al presente giudizio (doc. 3 attore).
Vi è dunque accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, con conseguente rigetto delle domande di revocatoria riguardanti la stipulazione delle polizze n. 3100/220527
BNL Private SE, n. 3100/243623 BNL Private SE e n. 3100/159964 BNL Private
5 SE, il finanziamento “Anticipi e Crediti di Firma” n. 770884 e le tre costituzioni di pegno sulla polizza n. 3100/220527, sulla polizza n. 3100/243623 e sul titolo FR00124431158 – BNP
PARIBAS LINUS FLEXI WORLD.
4. L'unico atto dispositivo per il quale la questione preliminare in punto di prescrizione non risulta dirimente è la stipulazione della polizza n. 3100/648109 BNL Private SE (doc.
21 attore), sottoscritta dalla convenuta in data 17.08.2018, quindi meno di 5 Controparte_1 anni prima dell'atto di citazione, e poi asseritamente ceduta alla figlia Controparte_5
In generale, i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono i seguenti: i)
l'esistenza del credito vantato da colui che agisce in revocatoria, quanto meno nei termini di probabilità; ii) un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
iii) l'eventus damni¸ cioè il pericolo di pregiudizio per il creditore derivante dall'atto dispositivo del debitore;
iv) sul piano soggettivo, la scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore;
v) ancora sul piano soggettivo, la participatio fraudis del terzo per gli atti a titolo oneroso, vale a dire la sua consapevolezza che l'atto di disposizione pregiudica il creditore.
In merito al requisito sub i), ossia l'esistenza del credito, occorre tenere in conto l'accertamento cristallizzato nella sentenza parziale n. 2349/2018 del Tribunale di PA
(doc. 3 attore), confermata in appello con sentenza n. 827/2021 della Corte d'appello di
EN (doc. 4 attore), a sua volta passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso per cassazione: essa ha statuito la qualità di erede necessaria in capo ad Controparte_8 per la quota di 1/4 nei confronti di;
inoltre ha sancito che i titoli e i valori depositati Persona_2 su conti intestati a gli erano stati affidati in base ad un mandato di gestione Persona_2 conferitogli dai genitori, i quali dunque dovevano considerarsi gli effettivi titolari per metà ciascuno in regime di comunione legale (doc. 4 attore).
Dunque, sulla base di quanto ivi deciso, l'odierno attore, quale erede del fratello Per_2
e dei coniugi e deve ritenersi titolare di una
[...] Persona_1 Controparte_8 ragione di credito (pari a 7/8 del patrimonio immobiliare) nei confronti della convenuta CP_1
[...]
Sussiste astrattamente anche il prospettato eventus damni. Infatti, la conclusione di una polizza assicurativa, implicante il pagamento di premi in denaro a fronte della corresponsione meramente eventuale di un indennizzo, rappresenta un atto idoneo a depauperare la garanzia patrimoniale generica, quanto meno nei termini di un pericolo di pregiudizio alle ragioni del creditore.
Stante la natura onerosa dell'atto revocando, desumibile chiaramente dal fatto che la polizza assicurativa di per sè importa il pagamento di un premio e di commissioni da parte del soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n. 2 c.c. sorge l'esigenza di accertare il requisito della participatio fraudis del terzo contraente.
6 Quanto all'atto di stipula della polizza n. 3100/641809 BNL Private SE, difetta la prova dell'elemento soggettivo del terzo contraente Infatti, non è stato Controparte_3 dimostrato che al momento della conclusione del contratto con Controparte_1 CP_3 fosse al corrente del complesso quadro dei rapporti intercorrenti tra l'assicurata e il
[...] cognato nel contempo non può sostenersi che l'assicuratore fosse tenuto a Parte_1 conoscere l'esistenza di ragioni di credito in capo all'attore, terzo estraneo al rapporto assicurativo, nei confronti della controparte negoziale soprattutto considerato Controparte_1 il contenzioso all'epoca ancora in atto per la ricostruzione delle quote di riserva relative all'eredità dei defunti e . Non vi sono dunque elementi idonei a Persona_1 Persona_2 far ritenere che la società abbia partecipato all'intento fraudolento asseritamente CP_3 ascritto alla debitrice nei confronti del creditore, dal momento che le allegazioni attoree sul punto si sono mantenute ad un livello di genericità: la mera ed astratta attitudine della stipulazione di un contratto di assicurazione a determinare un arricchimento per l'istituto assicurativo non è da sola sufficiente a integrare il prescritto requisito della participatio fraudis.
Vi è dunque rigetto della domanda di revocatoria della stipulazione della polizza n.
3100/648109 BNL Private SE.
5. Per quanto concerne la domanda volta alla declaratoria di relativa inefficacia della cessione della polizza n. 3100/648109 BNL Private SE, deve considerarsi quanto segue.
Sebbene a pagina 2 della polizza in questione (doc. 21 attore) figuri l'intestazione congiunta in capo a e tuttavia non vi è alcuna menzione dei dati Controparte_1 Controparte_5 anagrafici di nelle successive sezioni contenenti le informazioni sul Controparte_5 contraente, sull'assicurato e sul beneficiario. Inoltre, l'attore, di fronte alla specifica contestazione della convenuta non ha mai assolto all'onere, su di esso Controparte_1 incombente, di fornire la prova dell'avvenuta cessione del contratto da a Controparte_1 non essendosi attivato per produrre documentazione a supporto di tale Controparte_5 circostanza.
Deve dunque concludersi per il rigetto anche della domanda di revocatoria della cessione della polizza per difetto di prova dell'atto dispositivo revocando.
6. Vi è altresì rigetto della domanda subordinata di revoca degli atti di designazione dei beneficiari delle polizze.
Nel caso di specie, vi è stata perfetta coincidenza temporale tra l'atto di stipulazione delle polizze e la designazione dei relativi beneficiari.
Ne deriva che, quanto alla polizza n. 3100/648109, valgono le medesime considerazioni esposte in punto di carenza di prova dell'elemento soggettivo in capo ai terzi contraenti. Con riguardo, invece, alle polizze n. 3100/220527, n. 3100/243623, n. 3100/159964
l'infondatezza della domanda discende, oltre che dal difetto della participatio fraudis, dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale. Dal complesso
7 delle difese delle parti, tale eccezione può infatti considerarsi estesa anche alla domanda subordinata.
7. L'attore domanda la condanna di al risarcimento dei danni ex Controparte_5 art. 2043 c.c. quale terza beneficiaria della polizza n. 3100/648109. Domanda altresì la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. quale terzo contraente del CP_7 finanziamento e delle tre costituzioni di pegno. In via subordinata, l'attore chiede la condanna di e degli eredi di (sorella di e Controparte_5 Persona_3 Controparte_5 figlia di nata da precedente matrimonio) al pagamento dell'indennizzo per Controparte_1 ingiustificato arricchimento. terza chiamata dall'attore in base Controparte_6 ad esigenze sorte dalle difese delle parti convenute, inizialmente dichiarata contumace, si è successivamente costituita e ha confermato la propria qualità di erede universale testamentaria della deceduta (pag. 2 comparsa di costituzione e risposta Persona_3
, con la conseguenza che la domanda subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve CP_6 intendersi rivolta anche nei suoi confronti.
Le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti delle convenute e CP_7 ono infondate. Controparte_5
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto dispositivo assoggettabile ad azione revocatoria, postula che: i) l'atto dispositivo sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; ii) dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, totalmente o parzialmente, della garanzia patrimoniale;
iii) il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) o da una posizione di illiceità autonoma;
iv) sussista in concreto un eventus damni cagionato dal fatto illecito del terzo (Cass. 4721/2019).
Nel caso di specie, in difetto dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria non può che concludersi per l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata nei confronti delle convenute e CP_7 Controparte_5
8. La domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'attore in subordine a quella di cui all'art. 2043 c.c., è anch'essa infondata.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda risarcitoria osta alla configurabilità del rimedio indennitario di cui all'art. 2041 c.c., in ossequio all'impostazione recentemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al concetto di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento
(cfr. Cass. SS.UU. 33954/2023).
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
8 definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
Lo condanna a rifondere le spese di giudizio a tutte le convenute, liquidate per ciascuna in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Lo condanna infine a rifonderle anche a liquidate in euro Controparte_6
3.543,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed accessori di legge.
PA, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2370/2022 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Roberto Nevoni, Stefano Armellini e Fabio De Blasio attore contro
Controparte_1 con l'avv. Patrizia Rossini convenuta nonché contro
Controparte_2 con gli avv.ti Franco Degani e Daniele Fusini convenuta nonché contro
Controparte_3 con l'avv. Gaetanoantonio Tasca convenuta nonché contro
Controparte_4 con gli avv.ti Davide Cortese e Federica Tramarollo convenuta nonché contro
Controparte_5 con gli avv.ti Andrea Totò e Daniela Fieni convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_6
1 terza chiamata con gli avv.ti Daniela Maria Vita e Pasqualino Miraglia
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
1. ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_3
(di seguito anche “ ) e
[...] Controparte_4 CP_7 [...]
(di seguito anche “ ). Egli, unico Controparte_2 Controparte_2 superstite della famiglia composta dal padre , dalla madre Persona_1 CP_8
dal fratello , agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro la cognata
[...] Persona_2
(moglie del fratello e la di lei figlia (nata da Controparte_1 Per_2 Controparte_5 precedente matrimonio, così come la defunta , al fine di far dichiarare Persona_3 inefficaci i seguenti atti dispositivi: a) polizza n. 3100/220527 BNL Private SE (doc. 15 attore), avente sia come contraente sia come assicurata e le “Figlie” quali Controparte_1 beneficiarie;
b) polizza n. 3100/243623 BNL Private SE (doc. 16 attore), avente CP_1 sia come contraente sia come assicurata e le “Eredi legittime” quali beneficiarie;
c)
[...] polizza n. 3100/159964 BNL Private SE (doc. 20 attore), avente
[...] come contraente, come soggetto assicurato e le Controparte_2 Controparte_1
“Eredi legittime” come beneficiarie;
d) polizza n. 3100/648109 BNL Private SE (doc. 21 attore), avente sia come contraente sia come soggetto assicurato, i “figli viventi Controparte_1 dell'assicurato” come beneficiari. Tutte le polizze menzionate sono state concluse con
[...]
soggetto assicuratore, e si inquadrano come contratti di assicurazione sulla vita CP_3 con partecipazione agli utili e “unit linked”. L'attore domanda altresì di revocare e dichiarare inefficaci la cessione della polizza n. 3100/648109 da a Controparte_1 Controparte_5 avvenuta in data 1.10.2018 ed i seguenti ulteriori atti dispositivi: (i) il contratto di finanziamento
“Anticipi e Crediti di Firma” n. 770884 del 27.09.2016 stipulato tra la e Controparte_1 [...]
(ii) la costituzione di pegno del 1.08.2016 a favore di sulla polizza n. CP_7 CP_7
3100/220527 (cfr. sub a) sopra); (iii) la costituzione di pegno del 1.08.2016 a favore di
[...] sulla polizza n. 3100/243623 (cfr. sub b) sopra); (iv) la costituzione di pegno del CP_7
30.08.2016 avente ad oggetto il titolo FR00124431158 – BNP PARIBAS LINUS FLEXI
WORLD a favore di assentita da fiduciaria di CP_7 Controparte_2 Controparte_1
L'attore sostiene di vantare ragioni di credito nei confronti della cognata la Controparte_1 quale avrebbe fraudolentemente disposto di beni che, seppur formalmente intestati al defunto marito appartenevano in realtà al patrimonio mobiliare dei coniugi Persona_2 Per_1
e su cui l'attore afferma di vantare diritti a titolo di successione
[...] Controparte_8 universale. In sintesi, l'attore domanda in via principale la declaratoria di relativa inefficacia delle polizze assicurative e del pagamento dei relativi premi, della cessione della polizza da
2 a nonché del finanziamento e degli atti di costituzione di Controparte_1 Controparte_5 pegno a garanzia del finanziamento stesso. In via subordinata, l'attore domanda la revocatoria degli atti di designazione dei beneficiari delle polizze.
2. In via preliminare, la convenuta eccepisce iure hereditatis Controparte_1
l'intervenuta usucapione in favore del defunto marito delle somme investite nei Persona_2 contratti assicurativi di cui agli allegati 6/1, 6/2, 6/3 della denuncia di successione di Per_2
[...]
L'eccezione è infondata.
La tesi secondo cui al momento della sua morte fosse già divenuto Persona_2 proprietario dei titoli e dei valori depositati sui conti a lui intestati in forza di un acquisto a titolo originario per decorso del tempo è inconciliabile con le statuizioni irrevocabili di cui ai capi 2)
e 3) del dispositivo della sentenza n. 2349/2018 del Tribunale di PA (doc. 3 attore): questa ha accertato “l'esistenza del mandato di gestione patrimoniale in capo a ”, con Persona_2 implicito accertamento negativo della paventata nullità del contratto di mandato, e che “i valori mobiliari di cui agli Allegati 6/1, 6/2 e 6/3 della denuncia di successione di Persona_2
[costituenti il residuo della gestione da lui operata] per metà sono di proprietà di CP_8
per metà appartengono all'eredità di ”. Dunque, la disponibilità del
[...] Persona_1 patrimonio mobiliare in capo a non ha mai assunto i caratteri tipici della Persona_2 situazione fattuale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dal momento che essa si è tradotta nell'esercizio di poteri nell'ambito di una gestione fiduciaria condotta nell'interesse dei veri titolari . Inoltre, non è stata fornita la prova del Controparte_8 Persona_1 compimento di alcun atto di interversione da parte di , il quale al più ha goduto di Persona_2 una disponibilità qualificabile come detenzione in quanto fondata sulla mera tolleranza dei proprietari, circostanza comunque inidonea ad integrare un possesso ad usucapionem (art. 1144 c.c.).
3. Ancora in via preliminare, la convenuta eccepisce la prescrizione CP_7 quinquennale dell'azione revocatoria relativa agli atti di stipulazione delle polizze n.
3100/220527, n. 3100/243623, n. 3100/159964, al finanziamento e alle tre costituzioni di pegno. A tale eccezione si associa la convenuta Controparte_1
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in un termine quinquennale decorrente dalla data del compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale ovvero nella successiva data della conoscenza o almeno della conoscibilità dell'atto medesimo. In generale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento che il diritto può essere fatto valere e
3 l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. 11758/2018). La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve infatti essere letta in combinato con la regola dell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
il momento in cui dell'atto è data pubblicità ai terzi rappresenta normalmente il primo in cui il diritto può essere azionato, con la conseguenza che una successiva inerzia protratta nel tempo è idonea a determinare l'estinzione del diritto ad agire in revocatoria (Cass. 4049/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione dell'azione revocatoria l'atto interruttivo non può che consistere nell'atto di citazione: solo la proposizione della domanda giudiziale realizza l'effetto di interrompere il corso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
(Cass. ord. 26543/2022).
Nel caso di specie, non vengono in luce atti dispositivi inerenti a beni immobili o mobili registrati, bensì disposizioni di denaro e di beni afferenti ad un patrimonio mobiliare (titoli e valori); dunque, non assume rilevanza l'espletamento delle formalità pubblicitarie, bensì il momento del compimento effettivo dell'atto. Tuttavia, tale conclusione deve essere contemperata con l'esigenza di individuare il momento del sorgere di un'effettiva conoscibilità dell'atto in capo all'attore, in ossequio al principio generale della tutela dell'affidamento, per cui il legittimato attivo ad una domanda giudiziale incorre nelle conseguenze negative della consumazione di un termine di prescrizione o decadenza solo laddove la sua inerzia risulti prolungata per un certo periodo temporale a partire dal momento in cui avrebbe potuto concretamente agire in giudizio. Ne consegue che, laddove l'attore mostri di aver ignorato incolpevolmente il compimento dell'atto dispositivo per un certo intervallo di tempo, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere spostato in avanti al momento in cui lo stesso attore sia stato messo nelle condizioni di venire a conoscenza di tale atto.
Le date in cui sono stati compiuti gli atti dispositivi oggetto della revocatoria si desumono dal materiale di causa: a) la stipulazione della polizza assicurativa n. 3100/220527 risale al 7.06.2013 (doc. 15 attore), con decorrenza dal 18.06.2013; b) la stipulazione della polizza assicurativa n. 3100/243623 è del 19.09.2013 (doc. 16 attore), con decorrenza dal
30.09.2013; c) la polizza assicurativa n. 3100/159964 è stata conclusa in data 21.04.2012, con decorrenza dal 26.04.2012 (doc. 20 attore); d) il finanziamento denominato “Anticipi e Crediti di Firma n. 770884” è stato stipulato in data 27.09.2016 (doc. 17 attore); e) le due costituzioni di pegno sulla polizza n. 3100/220527 e sulla polizza n. 3100/243623 sono avvenute in data
22.08.2016 (docc. 18 e 19 attore); f) la costituzione di pegno sul titolo FR0012443158 – BNP
PARIBAS FLEXI WORLD risale al 30.08.2016 (doc. 31 attore).
Dunque, alla luce dell'elemento temporale rappresentato dalla data del compimento dell'atto dispositivo, dovrebbe subito concludersi per la declaratoria di prescrizione dell'azione revocatoria avverso i menzionati atti. Infatti, nel caso di specie consta che l'atto di citazione è
4 stato depositato in data 14.04.2022; si tratta di un atto intervenuto ben oltre i 5 anni previsti dall'art. 2903 c.c. e dunque tardivo.
Anche a voler esigere un coefficiente di conoscibilità dell'atto dispositivo in capo all'attore, così da posticipare il dies a quo del termine quinquennale, la conclusione è comunque la stessa. Anzitutto, l'attore afferma di aver appreso già nel 2011 dall'avvocato della convenuta che quest'ultima era stata designata erede universale del marito Controparte_1
con testamento olografo e che dunque era subentrata nella titolarità dei conti Persona_2 precedentemente intestati al coniuge (pag. 8 atto di citazione); inoltre, l'invio di una diffida da parte dell'attore, in qualità di procuratore della madre al fine di invitare Controparte_8
a riconoscere formalmente i diritti di legittimaria della prima nell'ambito della Controparte_1 successione di è un ulteriore elemento presuntivo che depone per la Persona_2 conoscenza da parte dell'attore della situazione in atto sul patrimonio mobiliare della famiglia
(doc. 8 attore). Da ultimo, facendo seguito ad una missiva del 24.10.2012, in data 13.01.2014
l'attore ha inviato una e-mail alla società per sollecitare l'invio dell'elenco Controparte_3 delle polizze contratte da , , Persona_1 Controparte_8 Persona_2 Parte_1 con indicazione del tipo, della data di sottoscrizione, della qualifica di contraente, assicurato o beneficiario (doc. 27 attore); dunque, almeno dall'inizio del 2014 l'attore dimostrava quantomeno di sospettare che sul patrimonio di famiglia, transitato sui conti oramai intestati alla convenuta (erede di CC , fossero stati stipulati contratti di Controparte_1 Per_2 assicurazione sulla vita. Quanto agli ulteriori atti dispositivi oggetto del presente giudizio, cioè il finanziamento e le costituzioni di pegno in favore di è altamente inverosimile che CP_7
l'attore non ne abbia avuto contezza all'epoca del compimento degli stessi, soprattutto in considerazione del legame familiare con la cognata, del fatto che la provvista conseguita dalla
è stata in parte destinata all'acquisto di un immobile a Monza (cfr. docc. 4 e 5 CP_1 convenuta e che di tale ulteriore atto l'attore ha potuto avere conoscenza CP_7 attraverso la trascrizione nei registri immobiliari. Inoltre, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria e, parallelamente, ai fini del decorso del relativo termine di prescrizione, non occorre che l'attore abbia una piena certezza dell'esistenza e dell'esatto ammontare del suo credito, essendo invece sufficiente una consapevolezza circa l'astratta probabilità della sua esistenza (cfr., tra le altre, Cass. 11755/2018): tanto vale a destituire di fondamento la tesi avanzata dall'attore secondo cui il primo momento utile per agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. sarebbe stato da collocare in quello della pronuncia della sentenza n. 2349/2018 del Tribunale di PA di accertamento dell'effettiva titolarità soggettiva dei beni afferenti al patrimonio mobiliare impiegato negli atti dispositivi di cui al presente giudizio (doc. 3 attore).
Vi è dunque accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, con conseguente rigetto delle domande di revocatoria riguardanti la stipulazione delle polizze n. 3100/220527
BNL Private SE, n. 3100/243623 BNL Private SE e n. 3100/159964 BNL Private
5 SE, il finanziamento “Anticipi e Crediti di Firma” n. 770884 e le tre costituzioni di pegno sulla polizza n. 3100/220527, sulla polizza n. 3100/243623 e sul titolo FR00124431158 – BNP
PARIBAS LINUS FLEXI WORLD.
4. L'unico atto dispositivo per il quale la questione preliminare in punto di prescrizione non risulta dirimente è la stipulazione della polizza n. 3100/648109 BNL Private SE (doc.
21 attore), sottoscritta dalla convenuta in data 17.08.2018, quindi meno di 5 Controparte_1 anni prima dell'atto di citazione, e poi asseritamente ceduta alla figlia Controparte_5
In generale, i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono i seguenti: i)
l'esistenza del credito vantato da colui che agisce in revocatoria, quanto meno nei termini di probabilità; ii) un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
iii) l'eventus damni¸ cioè il pericolo di pregiudizio per il creditore derivante dall'atto dispositivo del debitore;
iv) sul piano soggettivo, la scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore;
v) ancora sul piano soggettivo, la participatio fraudis del terzo per gli atti a titolo oneroso, vale a dire la sua consapevolezza che l'atto di disposizione pregiudica il creditore.
In merito al requisito sub i), ossia l'esistenza del credito, occorre tenere in conto l'accertamento cristallizzato nella sentenza parziale n. 2349/2018 del Tribunale di PA
(doc. 3 attore), confermata in appello con sentenza n. 827/2021 della Corte d'appello di
EN (doc. 4 attore), a sua volta passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso per cassazione: essa ha statuito la qualità di erede necessaria in capo ad Controparte_8 per la quota di 1/4 nei confronti di;
inoltre ha sancito che i titoli e i valori depositati Persona_2 su conti intestati a gli erano stati affidati in base ad un mandato di gestione Persona_2 conferitogli dai genitori, i quali dunque dovevano considerarsi gli effettivi titolari per metà ciascuno in regime di comunione legale (doc. 4 attore).
Dunque, sulla base di quanto ivi deciso, l'odierno attore, quale erede del fratello Per_2
e dei coniugi e deve ritenersi titolare di una
[...] Persona_1 Controparte_8 ragione di credito (pari a 7/8 del patrimonio immobiliare) nei confronti della convenuta CP_1
[...]
Sussiste astrattamente anche il prospettato eventus damni. Infatti, la conclusione di una polizza assicurativa, implicante il pagamento di premi in denaro a fronte della corresponsione meramente eventuale di un indennizzo, rappresenta un atto idoneo a depauperare la garanzia patrimoniale generica, quanto meno nei termini di un pericolo di pregiudizio alle ragioni del creditore.
Stante la natura onerosa dell'atto revocando, desumibile chiaramente dal fatto che la polizza assicurativa di per sè importa il pagamento di un premio e di commissioni da parte del soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n. 2 c.c. sorge l'esigenza di accertare il requisito della participatio fraudis del terzo contraente.
6 Quanto all'atto di stipula della polizza n. 3100/641809 BNL Private SE, difetta la prova dell'elemento soggettivo del terzo contraente Infatti, non è stato Controparte_3 dimostrato che al momento della conclusione del contratto con Controparte_1 CP_3 fosse al corrente del complesso quadro dei rapporti intercorrenti tra l'assicurata e il
[...] cognato nel contempo non può sostenersi che l'assicuratore fosse tenuto a Parte_1 conoscere l'esistenza di ragioni di credito in capo all'attore, terzo estraneo al rapporto assicurativo, nei confronti della controparte negoziale soprattutto considerato Controparte_1 il contenzioso all'epoca ancora in atto per la ricostruzione delle quote di riserva relative all'eredità dei defunti e . Non vi sono dunque elementi idonei a Persona_1 Persona_2 far ritenere che la società abbia partecipato all'intento fraudolento asseritamente CP_3 ascritto alla debitrice nei confronti del creditore, dal momento che le allegazioni attoree sul punto si sono mantenute ad un livello di genericità: la mera ed astratta attitudine della stipulazione di un contratto di assicurazione a determinare un arricchimento per l'istituto assicurativo non è da sola sufficiente a integrare il prescritto requisito della participatio fraudis.
Vi è dunque rigetto della domanda di revocatoria della stipulazione della polizza n.
3100/648109 BNL Private SE.
5. Per quanto concerne la domanda volta alla declaratoria di relativa inefficacia della cessione della polizza n. 3100/648109 BNL Private SE, deve considerarsi quanto segue.
Sebbene a pagina 2 della polizza in questione (doc. 21 attore) figuri l'intestazione congiunta in capo a e tuttavia non vi è alcuna menzione dei dati Controparte_1 Controparte_5 anagrafici di nelle successive sezioni contenenti le informazioni sul Controparte_5 contraente, sull'assicurato e sul beneficiario. Inoltre, l'attore, di fronte alla specifica contestazione della convenuta non ha mai assolto all'onere, su di esso Controparte_1 incombente, di fornire la prova dell'avvenuta cessione del contratto da a Controparte_1 non essendosi attivato per produrre documentazione a supporto di tale Controparte_5 circostanza.
Deve dunque concludersi per il rigetto anche della domanda di revocatoria della cessione della polizza per difetto di prova dell'atto dispositivo revocando.
6. Vi è altresì rigetto della domanda subordinata di revoca degli atti di designazione dei beneficiari delle polizze.
Nel caso di specie, vi è stata perfetta coincidenza temporale tra l'atto di stipulazione delle polizze e la designazione dei relativi beneficiari.
Ne deriva che, quanto alla polizza n. 3100/648109, valgono le medesime considerazioni esposte in punto di carenza di prova dell'elemento soggettivo in capo ai terzi contraenti. Con riguardo, invece, alle polizze n. 3100/220527, n. 3100/243623, n. 3100/159964
l'infondatezza della domanda discende, oltre che dal difetto della participatio fraudis, dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale. Dal complesso
7 delle difese delle parti, tale eccezione può infatti considerarsi estesa anche alla domanda subordinata.
7. L'attore domanda la condanna di al risarcimento dei danni ex Controparte_5 art. 2043 c.c. quale terza beneficiaria della polizza n. 3100/648109. Domanda altresì la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. quale terzo contraente del CP_7 finanziamento e delle tre costituzioni di pegno. In via subordinata, l'attore chiede la condanna di e degli eredi di (sorella di e Controparte_5 Persona_3 Controparte_5 figlia di nata da precedente matrimonio) al pagamento dell'indennizzo per Controparte_1 ingiustificato arricchimento. terza chiamata dall'attore in base Controparte_6 ad esigenze sorte dalle difese delle parti convenute, inizialmente dichiarata contumace, si è successivamente costituita e ha confermato la propria qualità di erede universale testamentaria della deceduta (pag. 2 comparsa di costituzione e risposta Persona_3
, con la conseguenza che la domanda subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve CP_6 intendersi rivolta anche nei suoi confronti.
Le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti delle convenute e CP_7 ono infondate. Controparte_5
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto dispositivo assoggettabile ad azione revocatoria, postula che: i) l'atto dispositivo sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; ii) dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, totalmente o parzialmente, della garanzia patrimoniale;
iii) il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) o da una posizione di illiceità autonoma;
iv) sussista in concreto un eventus damni cagionato dal fatto illecito del terzo (Cass. 4721/2019).
Nel caso di specie, in difetto dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria non può che concludersi per l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata nei confronti delle convenute e CP_7 Controparte_5
8. La domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'attore in subordine a quella di cui all'art. 2043 c.c., è anch'essa infondata.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda risarcitoria osta alla configurabilità del rimedio indennitario di cui all'art. 2041 c.c., in ossequio all'impostazione recentemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al concetto di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento
(cfr. Cass. SS.UU. 33954/2023).
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
8 definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
Lo condanna a rifondere le spese di giudizio a tutte le convenute, liquidate per ciascuna in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Lo condanna infine a rifonderle anche a liquidate in euro Controparte_6
3.543,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed accessori di legge.
PA, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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