Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ. presuppone il venire meno della parte processuale, pertanto, nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti, con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti (nella specie, distacco di un certo numero di comuni della provincia di Firenze in seguito all'istituzione della provincia di Prato), il processo prosegue tra le parti originarie secondo la disciplina dettata dall'art. 111 cod. proc. civ., essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso l'avvocato G. PIZZUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO MAUCERI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PENELOPE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPAGNI FRANCO B., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 402/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 03/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pizzuti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Compagni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 21.5.1993 veniva disposta l'espropriazione a favore della Provincia di Firenze di terreni di proprietà della S.p.A. PE, ubicati in territorio del Comune di Montemurlo. Con citazione notificata il 16.7.93 la società espropriata conveniva in giudizio la Provincia, avanti alla Corte d'Appello di Firenze, chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis L.359/92, oltre rivalutazione ed interessi.
Con sentenza del 3.4.96 la Corte d'Appello, accertata la natura edificatoria del terreno espropriato, determinava in lire 293.849.000 l'indennità di espropriazione, in lire 77.161.000 il danno al terreno residuo ed in lire 60.057.900 l'indennità di occupazione. Propone ricorso per cassazione la Provincia di Firenze. Resiste con controricorso la Soc. PE.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Firenze, premesso che con D.lg. 27.3.92 n.254 è stata istituita la Provincia di Prato che ha incorporato nel proprio territorio vari Comuni tra i quali il Comune di Montemurlo dove sono ubicati i terreni espropriati alla società PE, sostiene che, in seguito alla successione in universum ius, tutti i rapporti giuridici, anche processuali, devono intendersi trasferiti alla nuova Provincia di Prato... con conseguente carenza di legittimazione della Provincia di Firenze nel giudizio promosso dalla PE S.p.A. dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Il distacco di un certo numero di Comuni della Provincia di Firenze in seguito alla istituzione della Provincia di Prato - evento verificatosi nel corso del giudizio di merito - non ha determinato il venir meno della legittimazione della Provincia di Firenze, ente espropriante. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo è proseguito tra le parti originarie essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia. Nel caso in esame, infatti, si è verificato un trasferimento ex lege di una parte dei rapporti e dei beni dalla Provincia di Firenze alla neo istituita Provincia di Prato e quindi una successione a titolo particolare, pur con caratteri sui generis. Questa ipotesi di successione deve ravvisarsi ogni qualvolta alla nascita di un nuovo ente non corrisponde l'estinzione (assimilabile alla morte della persona fisica) dell'ente da cui il nuovo deriva e non si verifica dunque la successione in tutte le situazioni attive e passive di un soggetto ad un altro (Cass. 1558/95, 6438/87, 465/86). Presupposto indefettibile per l'applicazione della disciplina regolata dall'art. 110 c.p.c. dalla ricorrente invocata, è il "venir meno" della parte, con la conseguenza che la scelta della norma da applicare deve compiersi esclusivamente in base al profilo della esistenza o della inesistenza in vita del soggetto che era parte del processo. Deve condividersi, pertanto, l'opinione di chi sostiene che, per l'esigenza di continuità nello svolgimento del processo tra le parti originarie, la disciplina dell'art. 111 c.p.c. sia la regola e quella del precedente art. 110 c. p.c. l'eccezione. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione di norme di diritto, omessa, insufficiente ed erronea motivazione, la ricorrente si duole della mancata applicazione della riduzione del 40% prescritta dall'art. 5 bis L. 359/92. Sostiene che l'esproprio dei terreni della PE è stato decretato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e, pertanto, risulta inconferente ed irrilevante la circostanza che l'indennità provvisoria sia stata determinata anteriormente all'entrata in vigore della legge. Rileva, inoltre, che il presupposto richiesto per non poter subire decurtazione alcuna è esclusivamente l'intervenuto esproprio antecedentemente all'entrata in vigore della legge e non uno diverso;
da qui anche l'irrilevanza della intervenuta accettazione nel corso del giudizio da parte della PE dell'indennità così come determinata dal C. T. U.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 bis L.359/92 "in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al 1^ comma". Il proprietario potrà evitare la decurtazione convenendo con l'espropriante la cessione volontaria dell'area ma l'esercizio di tale facoltà presuppone che l'espropriante abbia offerto al proprietario espropriato un'indennità determinata con i criteri stabiliti dalla nuova disciplina.
La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 283 del 1993 ha equiparato, in punto di esonero dalla decurtazione di cui si discute, i soggetti che hanno subito l'espropriazione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina a quelli che ancora non l'hanno subita. Ha, pertanto, ritenuto costituzionalmente illegittimo il riferito secondo comma nella parte in cui non prevede, in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità con l'esclusione della riduzione del 40%. Senza tale pronuncia i soggetti già spogliati del bene in seguito all'emanazione del decreto di espropriazione e quindi nell'impossibilità di cederlo, avrebbero dovuto subire la decurtazione del 40% ancorché soggetti, a causa della pendenza della lite, all'applicazione dei nuovi criteri riduttivi secondo la disposizione del comma 7^ della stessa norma. Dopo l'equiparazione (come sopra intesa) delle posizioni giuridiche, sancita con pronuncia additiva dal giudice delle leggi, deve riconoscersi anche agli espropriati la facoltà di accettare l'indennità senza decurtazione. È stato ritenuto indefettibile presupposto per l'esercizio di detta facoltà che da parte dell'ente espropriante vi sia una rinnovata determinazione dell'indennità, eseguita dalla speciale commissione istituita ai sensi dell'art.16 L.865/71, con l'applicazione dei nuovi criteri e che, in mancanza, il giudice dovrà determinarla con gli elementi di cui dispone, applicando i nuovi criteri ma senza far luogo alla decurtazione del 40% (Cass. 509/98, 12857/97, 9882/97, 9665/97). Il proprietario che non ha subito l'espropriazione ha ancora la possibilità di convenire la cessione volontaria (e di evitare la decurtazione) ma, come si è detto, tale facoltà presuppone sempre una rinnovata determinazione dell'indennità.
Il rilievo che l'esproprio dei terreni della PE è stato disposto successivamente all'entrata in vigore della L. 359/92 non ha pregio. L'ente ricorrente omette di considerare che, nella specie, ancorché il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.333/92, l'indennità è stata, nella fase amministrativa, determinata in base ai previgenti criteri con la conseguenza che, dovendo essere rideterminata alla stregua del nuovo criterio introdotto dall'art. 5 bis della legge di conversione, emerge, correlativamente, il diritto degli espropriati di accettarla senza la decurtazione del 40% analogamente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 283 del 1993. Per le riferite considerazioni deve essere riconosciuta anche alla Soc. PE - espropriata con decreto intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art.5 bis citato - il diritto di ottenere in sede giudiziale, avendo rinunciato ad ogni contestazione, la liquidazione della giusta indennità determinata ai sensi del 1^ comma dell'art. 5 bis L. 359/92 ma senza la decurtazione che il comma successivo contempla per chi non conviene la cessione volontaria. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato e la Provincia ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente società.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della S.p.A. PE, delle spese del presente giudizio liquidate in lire 223.480# oltre a lire 7.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1999