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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 40749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40749 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC RI MA TT CO EP NI - Relatore - SENTENZA sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di SC NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NT Femia, anche in sostituzione dell’avv. Mario Elmo, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NT SC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 10934/2025 del 04/10/2025 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo NT SC avverso la pronuncia emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità, per quanto attiene alla valutazione del quarto e ultimo motivo del ricorso ordinario, si fonderebbe su un errore di fatto, avendo la Corte di cassazione affermato la congruità della motivazione di appello in tema di entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione «trattandosi di grave ipotesi di 1 Kg di cocaina pura», laddove, al contrario, dagli atti e dallo stesso atto di impugnazione, sarebbe emerso chiaramente che la sostanza stupefacente era tagliata e di pessima qualità.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza di appello aveva così motivato l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il delitto di cui al capo A45: «risulta congruo quello di anni 2 applicato dal GUP Penale Sent. Sez. 2 Num. 40749 Anno 2025 Presidente: IN AN Relatore: ZI DR Data Udienza: 02/12/2025 […] trattandosi di grave ipotesi di detenzione in concorso di 1 kg di cocaina pura. Pure adeguato risulta l’aumento di anni e mesi 6 applicato dal GUP in relazione al capo A46». Il ricorso ordinario aveva contestato – sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – il complessivo apparato argomentativo in tema di dosimetria della pena, «poiché sganciat[o] dai dati probatori già versati in atti», sottolineando la marginalità delle condotte poste in essere dal ricorrente e osservando, per quanto attiene specificamente al suddetto capo A45, «che lo SC NT, ancorché concorrente nel reato, non fosse titolare della sostanza bensì si ponesse come intermediario […]. Sostanza quest’ultima, peraltro, di scarsa qualità (Cfr. pag. 304. Tomo II della sentenza di primo grado)». La Sesta Sezione di questa Corte ha ritenuto che l’intero suddetto motivo di ricorso fosse manifestamente infondato, «dal momento che gli aumenti applicati a titolo di continuazione appaiono congruamente determinati in rapporto alla rilevante gravità delle condotte di reato, giusta motivazione insindacabile sotto il profilo logico-argomentativo».
3. Appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
3.1. Per pacifica esegesi, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01). Viceversa, dà luogo ad errore di fatto rilevante l’omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925-01).
3.2. Le stringatissime censure articolate nel ricorso ordinario (e ribadite in quello straordinario) in ordine alla purezza dello stupefacente, in primo luogo, non chiariscono appieno l’identità della sostanza oggetto materiale della condotta contestata sub A45 e A46 e di quella asseritamente tagliata secondo il rinvio cursorio alla sentenza di primo grado (così, restando inottemperanti all’obbligo di specificità e agli oneri di compiuta allegazione, non esponendo adeguatamente i riferimenti necessari per valutare compiutamente il dedotto vizio motivazionale). D’altronde, salvo un omaggio formale «all’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice nella scelta del “quantum” di pena» (cfr., sul punto, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene), la difesa evita di misurarsi – 2 anche sotto il profilo della decisività – con il più ampio contesto giustificativo, che muove dagli scenari associativi connessi alla contestazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e valorizza in primo luogo l’elemento ponderale complessivo, tutt’altro che irrilevante. In ogni caso, alla luce delle riflessioni che precedono, non si rileva alcuna svista percettiva (e, in ogni caso, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione;
cfr. Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01), ma al più una valutazione distonica rispetto alle aspettative della parte privata.
3.3. I profili di censura risultano, dunque, non consentiti, laddove postulano una rivalutazione del merito, e, comunque, generici, in quanto aspecifici nei termini suaccennati.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR ZI AN IN 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NT Femia, anche in sostituzione dell’avv. Mario Elmo, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NT SC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 10934/2025 del 04/10/2025 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo NT SC avverso la pronuncia emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità, per quanto attiene alla valutazione del quarto e ultimo motivo del ricorso ordinario, si fonderebbe su un errore di fatto, avendo la Corte di cassazione affermato la congruità della motivazione di appello in tema di entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione «trattandosi di grave ipotesi di 1 Kg di cocaina pura», laddove, al contrario, dagli atti e dallo stesso atto di impugnazione, sarebbe emerso chiaramente che la sostanza stupefacente era tagliata e di pessima qualità.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza di appello aveva così motivato l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il delitto di cui al capo A45: «risulta congruo quello di anni 2 applicato dal GUP Penale Sent. Sez. 2 Num. 40749 Anno 2025 Presidente: IN AN Relatore: ZI DR Data Udienza: 02/12/2025 […] trattandosi di grave ipotesi di detenzione in concorso di 1 kg di cocaina pura. Pure adeguato risulta l’aumento di anni e mesi 6 applicato dal GUP in relazione al capo A46». Il ricorso ordinario aveva contestato – sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – il complessivo apparato argomentativo in tema di dosimetria della pena, «poiché sganciat[o] dai dati probatori già versati in atti», sottolineando la marginalità delle condotte poste in essere dal ricorrente e osservando, per quanto attiene specificamente al suddetto capo A45, «che lo SC NT, ancorché concorrente nel reato, non fosse titolare della sostanza bensì si ponesse come intermediario […]. Sostanza quest’ultima, peraltro, di scarsa qualità (Cfr. pag. 304. Tomo II della sentenza di primo grado)». La Sesta Sezione di questa Corte ha ritenuto che l’intero suddetto motivo di ricorso fosse manifestamente infondato, «dal momento che gli aumenti applicati a titolo di continuazione appaiono congruamente determinati in rapporto alla rilevante gravità delle condotte di reato, giusta motivazione insindacabile sotto il profilo logico-argomentativo».
3. Appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
3.1. Per pacifica esegesi, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01). Viceversa, dà luogo ad errore di fatto rilevante l’omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925-01).
3.2. Le stringatissime censure articolate nel ricorso ordinario (e ribadite in quello straordinario) in ordine alla purezza dello stupefacente, in primo luogo, non chiariscono appieno l’identità della sostanza oggetto materiale della condotta contestata sub A45 e A46 e di quella asseritamente tagliata secondo il rinvio cursorio alla sentenza di primo grado (così, restando inottemperanti all’obbligo di specificità e agli oneri di compiuta allegazione, non esponendo adeguatamente i riferimenti necessari per valutare compiutamente il dedotto vizio motivazionale). D’altronde, salvo un omaggio formale «all’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice nella scelta del “quantum” di pena» (cfr., sul punto, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene), la difesa evita di misurarsi – 2 anche sotto il profilo della decisività – con il più ampio contesto giustificativo, che muove dagli scenari associativi connessi alla contestazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e valorizza in primo luogo l’elemento ponderale complessivo, tutt’altro che irrilevante. In ogni caso, alla luce delle riflessioni che precedono, non si rileva alcuna svista percettiva (e, in ogni caso, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione;
cfr. Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01), ma al più una valutazione distonica rispetto alle aspettative della parte privata.
3.3. I profili di censura risultano, dunque, non consentiti, laddove postulano una rivalutazione del merito, e, comunque, generici, in quanto aspecifici nei termini suaccennati.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR ZI AN IN 3