Decreto cautelare 5 luglio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2024, proposto da OL CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Atzeni e Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano Magnago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Spizuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cassano Magnago n. 110 del 7.05.2024;
- del verbale di sopralluogo dell’Area Polizia Locale del Comune di Cassano Magnago del 6.03.2024;
- dell’ordinanza di sospensione lavori n. 49 del 7.03.2024;
- della comunicazione di avvio del procedimento del Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Cassano Magnago.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Magnago;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, il signor OL CI ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 110 del 7.05.2024 del Comune di Cassano Magnago, oltre agli altri atti in epigrafe specificati, con cui gli è stata intimata la demolizione di opere realizzate senza le prescritte autorizzazioni su area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, consistenti, inter alia , nella collocazione di n. 3 manufatti in legno ancorati a terra con blocchi o plinti in calcestruzzo adibiti rispettivamente ad area ricreativa, accoglienza persone/biglietteria e deposito, muretti in blocchi prefabbricati, paletti e pali in legno, illuminazione e impianti, recinzione e stesa di materiale riciclato.
2. A sostegno del gravame ha dedotto le censure così rubricate:
- “ a. Violazione dell’art. 25 del Piano delle Regole – normativa del Comune di Cassano Magnago ”;
- “ b. Violazione degli art. 6 e 6 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001. Violazione dell’art. 33 della Legge regionale Lombardia n. 12 del 11.03.2005. Violazione del punto A.11 dell’allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017. Errore di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ c. Violazione degli art. 22 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001. Violazione dell’art. 33 della Legge regionale Lombardia n. 12 del 11.03.2005. Errore di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ d. Violazione dell’art. 6 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001. Violazione dell’art. 33 della Legge regionale Lombardia n. 12 del 11.03.2005. Violazione del punto A.17 dell’allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017. Errore di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ e. Violazione dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001. Violazione dell’art. 33 della Legge regionale Lombardia n. 12 del 11.03.2005. Violazione dell’art. 149 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 Errore di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassano Magnago per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. All’esito della camera di consiglio dell’11.09.2024, l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris con ordinanza n. 961/2024, confermata in appello con ordinanza n. 4026/2024 del Consiglio di Stato.
5. Successivamente, con atto del 14.01.2026, il ricorrente rappresentato di aver provveduto a rimuovere nelle more del giudizio le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sub iudice e, pertanto, di non aver più interesse a ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiedendo conseguentemente la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
6. All’udienza del 18.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della dichiarazione in atti resa dalla parte ricorrente e dell’avvenuta rimozione delle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio.
8. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie e della limitata attività difensiva conseguente all’intervenuta esecuzione del provvedimento impugnato prima della decisione di merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CC | IA AD SO |
IL SEGRETARIO