TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 968
TAR
Decreto cautelare 5 luglio 2024
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la parte ricorrente ha provveduto a rimuovere le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la parte ricorrente ha provveduto a rimuovere le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la parte ricorrente ha provveduto a rimuovere le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la parte ricorrente ha provveduto a rimuovere le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 968
Data del deposito : 2 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo