Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 03/03/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 38/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LI MA
composta dai seguenti magistrati:
Alberto Rigoni Presidente f.f. relatore Riccardo Patumi Consigliere Khelena Nikifarava Primo Referendario ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46645 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:
MI, nato a [...], residente in [...], CF: MI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Marcello e Pasquale Longobucco, entrambi del Foro di Ferrara, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 4 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il Presidente f.f. relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Domenico De Nicolo e l’Avv. Giulia Gioachin in sostituzione degli Avv.ti Filippo Marcello e Pasquale Longobucco;
FATTO
Con atto di citazione notificato a mani del convenuto in data 30 settembre 2025 presso il suo domicilio in MI, Via MI la Procura Regionale cita in giudizio MI, già dipendente del MI con l’incarico di MI, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale patrimoniale e all’immagine, in favore del predetto Comune, per la complessiva somma di euro 13.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino all’integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.
La Procura riferisce che MI era stato condannato con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di MI del MI per vari reati contro il patrimonio, ed in particolare per l’indebito utilizzo di carte carburante appartenenti all’amministrazione comunale per utilizzo personale o cessione a terzi.
La sentenza n. MI del G.U.P. presso il Tribunale di MI aveva condannato l’odierno convenuto alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il MI veniva altresì condannato al risarcimento nei confronti del Comune di MI per la somma di euro 10.000,00 (di cui euro 7.000,00 per danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per danno all’immagine), oltre ad euro 2.260,00 per spese processuali.
A seguito d’impugnazione, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. MI del MI, (irrevocabile dal 20 settembre 2020) riduceva la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione in struttura detentiva protetta, a causa dello stato di tossicodipendenza del condannato.
Anche le sanzioni pecuniarie e le spese di giudizio venivano riviste rispettivamente nella misura di euro 1.100,00 e 1.300,00, fermo restando la condanna al risarcimento nei confronti dell’ente locale nella misura determinata in primo grado.
MI veniva licenziato senza preavviso con provvedimento n. MI del MI dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari-Sezione Personale del Comune di MI, con decorrenza dal 22 luglio 2019.
La Procura Regionale ritiene che la condotta di MI sia da ritenersi antigiuridica e dolosa, avendo il convenuto asportato le carte carburante dall’ufficio, e successivamente utilizzate per fini e utilità proprie, con un danno approssimativo di euro 3.000,00 per il Comune di MI.
La Procura Regionale contesta altresì il danno all’immagine per il detrimento del prestigio dell’ente, a seguito degli articoli di stampa che riportavano la notizia del furto e dell’arresto di MI.
Ritiene, altresì, che le fattispecie criminose per le quali il convenuto è stato condannato possano integrare il presupposto per la consumazione di un danno all’immagine in quanto reati che possono aver cagionato un danno della pubblica amministrazione.
Per la quantificazione del danno all’immagine, la Procura propone la somma, equitativamente determinata, di euro 10.000,00.
Pertanto, la contestazione finale nei confronti di MI ammonta ad euro 13.000,00 oltre interessi legali dal deposito al saldo effettivo.
Si costituisce in giudizio il convenuto MI con il patrocinio degli Avv.ti Filippo Marcello e Pasquale Longobucco del Foro di Ferrara.
Eccepisce, in via preliminare, la nullità della notifica dell’invito a dedurre ex art. 67 d.lgs. n. 174/2016 e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in quanto al momento della notifica la Procura era al corrente che il convenuto, pur formalmente residente in MI, Via MI (dove la notifica risulta effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) aveva dichiarato all’Anagrafe il proprio domicilio in MI, in Via MI.
Infatti, per prassi consolidata il Comune di MI iscrive presso l’indirizzo fittizio di Via MI i residenti senza fissa dimora o che, per ragioni sociali, non possono indicare un’abitazione continuativa.
Tale circostanza emerge dal riscontro alla delega conferita dalla Procura alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Sezione Tutela Finanza Pubblica di Ferrara, che con nota n. MI del 25 marzo 2025 ha verificato detto domicilio effettivo.
Richiama la sentenza della Suprema Corte, sez. III, Civ., 18 aprile 2006, n. 8955 in tema di notificazioni ex art. 143 c.p.c., in base alla quale occorre verificare se il notificante fosse in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, non essendo sufficiente il mero certificato anagrafico.
Nel caso di specie detto effettivo domicilio del MI era noto alla Procura attrice in quanto l’atto di citazione risulta regolarmente notificato in MI, dopo un primo infruttuoso tentativo nella residenza indicata nel certificato.
La mancata notifica dell’invito a dedurre comporta, a detta del convenuto, la maturazione del termine prescrizionale al 30 settembre 2025.
Eccepisce la duplicazione della pretesa risarcitoria, in quanto il Comune di MI si è già costituito parte civile nel processo penale, ottenendo un risarcimento complessivo di euro 10.000,00, che copre l’intero danno patito dalla pubblica amministrazione.
Eccepisce l’improponibilità dell’azione per il danno all’immagine in quanto i reati previsti e puniti dagli artt. 493-ter e 624 c.p. sono reati comuni non previsti dall’art. 17, comma 30 ter d.l. n. 78/2009 tra quelli per i quali la Procura della Corte dei conti può agire per il danno in questione. A tal fine richiama un orientamento in base al quale l’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001 ad opera del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) in realtà non avrebbe ampliato il ventaglio dei reati ammessi per l’azione contabile per danno all’immagine, comportando, in caso contrario, la violazione del principio di legalità.
Nel merito, ritiene infondata la pretesa risarcitoria per non avere la Procura dimostrato l’entità effettiva del danno e il clamor fori, atteso che, con l’eccezione di un articolo di stampa pubblicato sul Resto del Carlino, le fonti giornalistiche delle notizie prodotte da parte attrice restano non identificate.
Ritiene comunque sproporzionata la quantificazione del danno a fronte di un depauperamento di euro 3.000,00 patito dal Comune di MI, corrispondente all’ammontare dei buoni benzina sottratti da MI.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della notifica dell’invito a dedurre e per l’effetto dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, dichiarare l’improcedibilità della domanda per avvenuta condanna in sede ordinaria, e l’improcedibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine non essendo i reati accertati in danno della pubblica amministrazione.
All’udienza del 4 febbraio 2026 le parti si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi atti processuali.
DIRITTO
1. La Sezione è chiamata a giudicare un’ipotesi di danno patrimoniale e all’immagine arrecato al Comune di MI e contestato all’ex dipendente MI per la somma complessiva di euro 13.000,00 a seguito del furto e indebito utilizzo di carte carburante in dotazione all’ente locale.
Dagli atti emerge che il convenuto è stato condannato in primo grado con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di MI del 17 luglio 2019 alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti del Comune di MI per la somma di euro 10.000,00, e in secondo grado con sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. MI del MI, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione in struttura detentiva protetta, a causa dello stato di tossicodipendenza del condannato, oltre euro 1.000,00 di multa.
Questa condanna è divenuta definitiva dal 20 settembre 2020.
2. In via preliminare, la Sezione ritiene che l’eccezione processuale relativa all’omessa notifica dell’invito a dedurre ex art. 67 d.lgs. n. 174/2016 sia fondata e meritevole di accoglimento.
2.1 In base alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Civ., 18 aprile 2006, n. 8955 (correttamente richiamata da parte convenuta) i presupposti per poter procedere con la notificazione mediante le formalità previste dall’art. 143 c.p.c. sono estremamente rigorosi. In questa importante pronuncia si afferma che l’art. 143 c.p.c. non può essere utilizzato solo a seguito dell’assenza del notificando dalla residenza dichiarata nel certificato anagrafico, ma è necessario che l’Ufficiale Giudiziario proceda alle ricerche per rintracciare il destinatario. Ne consegue che la procedura di cui all’art. 143 c.p.c. si applica nei casi di assoluta irreperibilità, e che la mancanza di adeguate ricerche per rintracciare il destinatario effettuate con la comune diligenza determina la nullità della notifica.
Si tratta di un orientamento consolidato che trova conferma in altre recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Con riferimento alla notificazione degli atti processuali per i soggetti apparentemente irreperibili, si afferma che: “... i presupposti legittimanti la notificazione ex art. 143 c.p.c. sono, da un lato, l’ignoranza soggettiva, da parte del richiedente, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, dall’altro, l’inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione d’ignoranza attraverso le possibili indagini nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza. In assenza di tali presupposti, è nulla la notifica eseguita mediante deposito nella casa comunale” (Cass. Civ., 5 luglio 2018, n. 17596).
Questo orientamento della Suprema Corte è stato ribadito ultimamente da Cass. Civ, 8 agosto 2024, n. 22461, che richiama i concetti di normalità e buona fede ex art. 1147 c.c. per la definizione dell’ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per la ricerca del destinatario dei provvedimenti da notificare.
2.2 Da un attento esame degli atti, si evince che la notifica dell’invito a dedurre a MI è stata caratterizzata da una serie di vizi insanabili.
La Procura Regionale ha inviato via PEC in data 23 aprile 2025 all’Ufficiale Giudiziario dell’Ufficio U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Bologna la richiesta di notificazione dell’invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. presso l’indirizzo di MI Via MI.
Nella stessa missiva la Procura precisa che una precedente notifica (effettuata in data 3 aprile 2025) non era andata a buon fine, e che per urgenti motivi di Giustizia chiedeva all’Ufficiale Giudiziario di procedere a nuove ricerche di MI presso la residenza annotata nel certificato di residenza e, in caso di esito negativo, di procedere nelle forme dell’art. 143 c.p.c..
Infatti, la relata di notifica del 3 aprile 2025 (primo tentativo) riporta l’annotazione dell’Ufficiale Giudiziario da cui emerge che l’indirizzo di Via MI, residenza effettivamente iscritta nel certificato anagrafico, in realtà è un indirizzo “virtuale” ove vengono collocati i soggetti senza fissa dimora.
La successiva notificazione tentata in data 24 aprile 2025 conferma l’impossibilità della notifica presso il menzionato indirizzo (creato per consentire alle persone senza fissa dimora di poter accedere ai servizi sociali e sanitari), mentre in data 29 aprile 2025 l’Ufficiale Giudiziario, dopo aver nuovamente tentato una notifica presso il menzionato indirizzo, deposita la copia dell’invito a dedurre nella casa comunale ed avvia la procedura prevista dall’art. 143 c.p.c..
2.3 Il Collegio osserva che parte attrice, prima di richiedere la notifica dell’invito a dedurre, era stata informata del fatto che MI, dopo un periodo di detenzione terminato ad aprile 2022, era senza fissa dimora ma iscritto all’anagrafe del Comune di MI nell’indirizzo fittizio di Via MI, e che al tempo stesso aveva dichiarato il proprio domicilio (reale) nello stesso Comune in Via MI, come risulta dalla nota inviata via PEC in data 25 marzo 2025 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Sezione Tutela Finanza Pubblica di Ferrara e versata in atti (all. 4 Procura). Detta annotazione riporta in allegato la PEC dei Servizi Demografici di MI, del 25 marzo 2025, con la quale confermano la dichiarazione di domicilio del MI in via MI del convenuto.
La circostanza della correttezza del domicilio è confermata dal fatto che in data 30 settembre 2025, dopo un ulteriore ed infruttuoso tentativo in Via MI documentata in data 24 settembre 2025, la notifica a mani di MI è andata a buon fine, tanto è vero che lo stesso si è regolarmente costituito nel presente giudizio.
2.4 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che il ricorso alla notifica dell’invito a dedurre secondo le modalità dell’art. 143 c.p.c., non siano state improntate alla normale diligenza nella ricerca del destinatario, come confermato dal fatto che la Procura era stata notiziata dell’effettivo domicilio del convenuto in Via MI dalla PEC della Guardia di Finanza incaricata delle indagini del 25 marzo 2025.
Nonostante ciò, l’Ufficio U.N.E.P. era stato indirizzato nella residenza fittizia per ben due volte, con le missive del 31 marzo 2025 (con relata negativa del 3 aprile 2025) e del 23 aprile 2025 (cui hanno fatto seguito due notifiche, la prima tentata in data 24 aprile 2025 nella cui relata il funzionario U.N.E.P. ha ribadito che Via MI è un indirizzo virtuale, e la seconda in data 29 aprile 2025 mediante le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., come da istruzioni ricevute dall’Autorità Giudiziaria richiedente).
Pertanto, non sussistendo il presupposto di base dell’irreperibilità assoluta di MI, come peraltro si evince dall’esito favorevole della notifica dell’atto di citazione in data 30 settembre 2025 in Via MI a seguito delle corrette indicazioni impartite all’ufficiale notificatore nella seconda richiesta del 29 settembre 2025 (che fa seguito ad un primo tentativo, nuovamente effettuato nella residenza virtuale in data 24 settembre 2025), la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dell’invito a dedurre è affetta da nullità insanabile.
3. Dalla declaratoria di nullità della notifica dell’invito a dedurre, discende la nullità dell’atto di citazione e, pertanto, l’inammissibilità dell’intera azione di responsabilità amministrativa.
La notifica dell’invito a dedurre è, infatti, un presupposto di ammissibilità dell’atto di citazione per espressa previsione dell’art. 67, primo comma, d.lgs. n. 174/2016, come avviene per le ipotesi meno gravi di omessa audizione dell’invitato o di mancato rispetto del termine di emissione della citazione, ex art. 67, commi 2 e 5, del citato d.lgs. n. 174/2016.
Ne consegue che i vizi del contraddittorio in fase preprocessuale non sono neppure sanabili con una rinnovazione, perché significherebbe regredire il processo instaurato ad una fase pregiudiziale (Sez. Calabria n. 314/2021).
Anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sia pure in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice di procedura contabile, hanno affermato la centralità dell’invito a dedurre e l’importanza che tale atto sia notificato prima di emettere l’atto di citazione, in quanto: “ .. ha la duplice funzione, da un lato, di consentire all’intimato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare il giudizio di responsabilità e dall’altro di permettere al requirente contabile di allargare la conoscenza dell’ipotizzata fattispecie dannosa assicurando un’istruttoria più completa possibile. Tanto nell’ottica del principio di economia processuale e nella prospettiva della primaria finalità del perseguimento della giustizia” (SS.RR. n. 7/QM/1998).
4. L’eccezione di nullità della notifica dell’invito a dedurre, sollevata con la comparsa di costituzione e risposta, è una vera e propria eccezione processuale di parte, dove il convenuto contesta apertamente la nullità del procedimento seguito ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso la residenza nonostante il valido domicilio del destinatario, già all’epoca conosciuto dall’amministrazione comunale e dalla Procura procedente.
L’effetto processuale di detta eccezione è un presupposto fondamentale per la declaratoria di nullità della notificazione dell’invito a dedurre e conseguente inammissibilità dell’azione amministrativa.
Trattasi pertanto, a tutti gli effetti, di un’eccezione di parte ben circostanziata e di evidente chiarezza.
A nulla rileva il fatto che detta eccezione preliminare, di contenuto strettamente processuale, sia stata sollevata dal convenuto per il conseguimento di effetti sostanziali tesi ad inficiare la richiesta nel merito, quale l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione contabile.
Secondo un condivisibile recente orientamento, i vizi e le invalidità afferenti alla fase preprocessuale sono rilevabili esclusivamente su eccezione di parte, atteso che non si rinvengono nell’ordinamento contabile disposizioni normative che attribuiscano al Giudice la facoltà di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione dell’invito a dedurre. Questo scenario è differente rispetto alla possibilità di rilevare d’ufficio i vizi della notificazione dell’atto introduttivo come richiamati dagli artt. 91, comma 3, e 93, primo comma, d.lgs. n. 174/2016 (Sez. I App., n. 182/2025).
Ne consegue che l’eccezione di nullità appare correttamente formulata dalla parte nel primo atto difensivo, nel pieno rispetto del principio enunciato dall’art. 45, primo comma, d.lgs. n. 174/2016 che dispone che non si possa pronunciare la nullità degli atti processuali senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
Tali proprietà si ravvisa nell’eccezione di parte sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta.
5. La dichiarazione d’inammissibilità dell’azione per responsabilità amministrativa preclude l’esame delle questioni di merito.
6. La definizione del presente giudizio sulle sole questioni preliminari consente di operare la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46645 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, dichiara l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa promossa nei confronti di MI.
Compensa le spese tra le parti.
ll Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità del convenuto.
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente f.f. estensore Cons. Alberto Rigoni
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 3 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto coinvolto nel presente giudizio.
Bologna, 3 marzo 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)