Decreto cautelare 5 giugno 2021
Ordinanza cautelare 1 luglio 2021
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto dal Comune di VA TT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Carlo Pucci, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato MA Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
A.S.B.U.C. di VA TT e TA (limitatamente alla Frazione di Arni) e il Comune di TA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
del decreto del Responsabile del Settore Forestazione. Usi Civici e Agroambiente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 4898 del 26.03.2021 della Regione Toscana, avente ad oggetto “ Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio Umbria e Toscana, sentenza n. 32 del 11 giugno 2019 (corretta con ordinanza n. 574 del 29 novembre 2019). Reintegra in favore dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di VA TT e TA (limitatamente alla frazione di Arni) dei terreni ivi riportati ” e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa FA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.05.2021 il Comune di VA TT ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha disposto la reintegra in favore dell’amministrazione separata dei beni di uso civico, rispettivamente, di VA TT e TA (limitatamente alla frazione di Arni) dei terreni riportati nella sentenza n. 32 del 2019 (come corretta con ordinanza n. 574/2019) del commissario per la liquidazione degli usi civili per Lazio Umbria e Toscana e consistenti nelle terre catastalmente individuate nei fogli 1, 2, 3, 4 e 5 della mappa di VA TT al demanio civico dei naturali del Comune di VA TT, nonché alle altre catastalmente distinte nei fogli 1, 2 e 3 della mappa di TA al demanio civico dei naturali del Comune di TA (frazione di Arni).
2. Col medesimo decreto l’amministrazione regionale ha poi previsto di procedere separatamente a formalizzare l’incarico a idoneo professionista per la cura delle operazioni tecniche della reintegra in oggetto e di procedere alla registrazione, trascrizione e voltura del decreto stesso.
3. Il Comune di VA TT ha impugnato tale decreto per i seguenti motivi di ricorso.
I. Incompetenza (violazione dell’art. 29, 4° comma, della legge n. 1766 del 1927; violazione dell’art. 4, 1° comma, lettera e), della legge della Regione Toscana n. 27 del 2014, e dell’art. 23 del regolamento di attuazione della legge della Regione Toscana n. 27 del 2014 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21.04.2015, n. 52/R).
Il Comune contesta la competenza della Regione Toscana ad adottare l’atto impugnato, atteso che l’art. 29, comma 4, della legge n. 1766/1927 attribuisce ai commissari per la liquidazione degli usi civici anche il potere di curare la completa esecuzione delle proprie decisioni, provvedendovi con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 332 del 1928. Diversamente, sostiene il ricorrente, la Regione ha competenza in materia di reintegra di terre del demanio collettivo allorquando la qualitas soli o la natura giuridica del terreno sia pacifica e incontestata.
II. “ Incompetenza [violazione dell’art. 4, 1° comma, lettera e) della legge della Regione Toscana n. 27 del 2014, nonché dell’art. 23 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 27/2014 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21.04.2015, n. 52/R]”.
Il Comune contesta la competenza della Regione a operare la reintegra allorquando si tratti di dare esecuzione alle sentenze del commissario per la liquidazione degli usi civici, residuando invece una competenza dell’ente quando si tratti di dare seguito ad accertamenti amministrativi divenuti definitivi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 27/2014, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21.04.2015, n. 52/R. Peraltro, tale disciplina attribuisce la competenza a disporre la reintegra alla Giunta regionale e la competenza a dare esecuzione alla reintegra al Comune competente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) della legge Regione Toscana n. 27 del 2014, con conseguente illegittimità per incompetenza dell’atto impugnato anche sotto questo profilo.
III. “ Incompetenza (violazione dell’art. 6, 2° comma, della legge n. 347 del 1990) ”.
Il ricorrente contesta la competenza della Regione Toscana a procedere all’attività di trascrizione e di volturazione delle sentenze commissariali, trattandosi di potere di spettanza del cancelliere del relativo ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 347/1990.
IV. “ Violazione degli artt. 2643, 2645, 2651 c.c.; violazione dell’art. 30 della legge della Regione Toscana n. 27 del 2014) ”.
L’atto impugnato è illegittimo anche perché intende sostituirsi alla sentenza commissariale come atto da trascriversi, in violazione della disciplina della trascrizione, che prevede che oggetto di trascrizione sia l’atto che produce l’effetto in materia di diritti reali immobiliari, ossia, nella fattispecie, la sentenza commissariale.
V. “ Incompetenza (violazione dell’art. 1 della legge n. 168 del 2017) ”.
Il Comune contesta la competenza della Regione Toscana ad adottare l’atto impugnato anche in relazione alle attribuzioni che la legge n. 168/2017 riconosce agli enti esponenziali delle collettività civiche qualificati “domini collettivi”, i quali costituiscono un “ordinamento giuridico primario delle comunità originarie ”, dotato di capacità di autonormazione e di “ capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale ” .
4. Si è costituita la Regione Toscana che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al commissario per la liquidazione degli usi civici e, sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse essendo stato impugnato un atto privo di natura provvedimentale. Nel merito, l’ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
5. Con ordinanza n. 376/2021 questo Tar ha respinto la domanda cautelare, evidenziando, tra l’altro, che “ l’impugnativa non è suscettibile di favorevole delibazione, avuto riguardo alla circostanza che l’atto impugnato - anche a volerne riconoscere la natura amministrativa - costituisce manifestazione di attività espressamente demandata alla Regione Toscana dalla sentenza n. 32/2019, pronunciata fra le parti dal Commissario per gli Usi civici di Lazio, Umbria e Marche” .
6. La Regione Toscana ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 D. Lgs. n. 104/2010 con la quale, oltre a insistere nelle proprie richieste ed eccezioni, ha altresì chiesto l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e/o per litispendenza ex art. 39 D. Lgs. n. 104/2010 poiché il provvedimento oggetto di gravame è stato oggetto di impugnazione con ricorso in opposizione all’esecuzione dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, che si è pronunciato con la sentenza n. 62/2023, poi gravata con ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7, dal Comune di VA TT.
L’ente resistente, inoltre, chiede al Tribunale di procedere ai sensi degli artt. 26 D. Lgs. n. 104/2010 e 96 c.p.c. in ragione della manifesta inammissibilità, infondatezza e pretestuosità delle domande proposte, nonché del comportamento processuale di parte ricorrente.
7. All’udienza del 18.02.2026 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e, all’esito, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
8. Il Collegio osserva che il Comune ricorrente contesta, sotto plurimi profili, la competenza della Regione Toscana a procedere all’attività di reintegra in attuazione di quanto espressamente deciso con la sentenza n. 32/2019 (come corretta con ordinanza n. 574 del 29.11.2019), resa fra le parti, dal Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, che, al punto n. 3 del dispositivo, “ dispone la reintegrazione dei predetti fondi in favore dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di VA TT e TA a cura della Regione Toscana” , nonché alle attività di trascrizione e di volturazione.
9. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 29, co. 1 e 2, L. 1766/1927 in materia di Riordinamento degli usi civici: “ I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all’accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate … I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite ” e le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni ai sensi dell’art. 66, comma 5, del D.P.R. 616/1977; sul punto, la Corte Costituzionale ha precisato che tale norma “ ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici” ma “ non ha mai consentito alla Regione (…) di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli e alienandoli” (così Cort. Cost. n. 113/2018) e, nel rispetto di tali previsioni, la Regione Toscana ha adottato la legge regionale n. 27/2014 recante “ Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico” . Tali previsioni non sono venute meno neppure in virtù di quanto disposto dalla nuova legge 20 novembre 2017, n. 168, che ha dettato norme in materia di domini collettivi (così Cass., Sez. Un., 10.05.2023, n. 12570; Corte Cost. 15.06.2023, n. 119).
10. Tanto chiarito, la contestazione della competenza regionale a disporre le attività di reintegra formulata dal Comune ricorrente si risolve dunque nella contestazione della previsione del punto n. 3 del dispositivo della sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, con la conseguenza che deve escludersi la giurisdizione del Tribunale adito. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, a cui si intende aderire: “ la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi dell’art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (Cass., S.U., n. 19399/2017). Tale giurisdizione sussiste quando sia contestata la qualità demaniale del suolo o comunque quando venga in evidenza nella controversia una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un’esplicita contestazione della qualitas soli , di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Corte Cass. Sez. Un., n. 17878/2016) ” (cfr. Corte Cass. Sez. Un., sent. n. 1670/2025) ” (così TAR Lazio, sez. V, 5.12.2025, n. 21974).
11. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana (innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 11 D. Lgs. n. 104/2010) quale plesso munito di giurisdizione.
12. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo. Nulla spese con riferimento alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, innanzi al quale il ricorso potrà essere proposto nei termini e alle condizioni stabilite dall’art. 11 D. Lgs. n. 104/2010.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della Regione Toscana delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO MA CH, Presidente
FA AL, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AL | RO MA CH |
IL SEGRETARIO