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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13038/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI Parte_1 C.F._1
NOEMI, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv. NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 15/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Arezzo del 07/06/2023 - notificato il 16/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025 02/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 15/11/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Arezzo del 07/06/2023 - notificato il 16/10/2023 con cui è stata pagina 1 di 9 rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, sezione di Perugia, dal quale risulta che il Signor Parte_1
cittadino nigeriano, è giunto in Italia nel 2014; presentava domanda di protezione
[...]
internazionale ottenendo il riconoscimento della protezione umanitaria;
in data 30/11/2018 la medesima commissione ritenevi cessati i motivi che avevano portato al ri conoscimento della protezione;
il Questore di Rimini emetteva provvedimento di intimazione a lasciare il territorio nazionale;
gli elementi dallo stesso dedotto e prodotti, con riferimento all'integrazione sociale, ovvero, in particolare, le difficoltà personali incontrate a seguito del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, la partecipazione alle attività della chiesa evangelica locale e lo svolgimento di piccoli lavori, sono assolutamente insufficienti per dimostrare anche solo l'avvio di un percorso di integrazione sociale, considerando che l'istante è in Italia da diversi anni e che inizialmente è stato regolarmente soggiornante per diversi anni, in cui tuttavia non risulta aver avviato alcuna attività formativa, lavorativa o di altro tipo nel paese;
il richiedente non pare peraltro allo stato godere di alcun legame familiare o personale sul territorio.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato per contro la ritenuta sufficienza della sua integrazione.
Non si è costituita in giudizio la parte pubblica, restando contumace..
Per l'udienza del 09/12/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, così rinunciando ai termini per note conclusionali.
***
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 e prima del 11/03/2023 (entrata in vigore del DL 20/2023, c.d. decreto “Cutro”) per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese), prevedendo quest'ultimo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (protezione speciale) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (art. 15).
pagina 2 di 9 Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Occorre in proposito considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa CO (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre
2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020,
n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La CO di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese pagina 3 di 9 l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc..
I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni:
1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora
pagina 4 di 9 poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
La sentenza ricorda che la disciplina della protezione umanitaria antecedente al decreto-legge n.
113 del 2018, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della CO di cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla protezione internazionale) come un catalogo aperto, legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente. Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.
I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione possono, infatti, riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Ne deriva che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla CO ED e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese
pagina 5 di 9 d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Cass. Sezione 1, n. 29593 del 10/11/2025).
La formulazione dell'art. 19 TUI da applicare ratione temporis permette, quindi, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante -svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Il concetto di vita privata è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprende tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Può, talvolta, abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo. Il concetto di vita privata comprende anche il diritto allo sviluppo personale e all'autodeterminazione (Paradiso e Campanelli c. Italia, sentenza della Grand Chamber 24 Gennaio
2017).
Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n.
8373); la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio
2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 marzo 2023, n. 9080).
In merito alla vita familiare, la CO nomofilattica ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi
(Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720).
Sotto il profilo della vulnerabilità, è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale alla vittima di maltrattamenti e di violenza domestica subiti nel paese di origine, applicando la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in vigore anche per l'Italia dal 1° agosto 2014 (Cass.,
Sez. lav., 4 agosto 2022, n. 24272). Ancora, è stata richiamata la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, riconoscendo la protezione speciale a pagina 6 di 9 un richiedente asilo che aveva subito gravi torture in un paese di transito, in quanto titolare, nei confronti dello Stato italiano, paese di attuale dimora, dei diritti di cui all'art. 14, par. 1, della
Convenzione (Cass., Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 3768).
Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla
Convenzione (cfr. CO cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di
“et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (CO ED EU c/Paesi
Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito ampia prova di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti nella seguente tabella, tutti comprovati da documenti in atti:
Ciò premesso, nel caso in esame il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti in atti.
Il Tribunale infatti rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia dal 2014. Ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria, che è stato revocato nel 2018 in quanto venuti meno i motivi che avevano portato al riconoscimento della pagina 7 di 9 protezione e veniva raggiunto da intimazione a lasciare il territorio nazionale del Questore di
Rimini.
Il 14/12/2022 ha presentato alla Questura di la domanda di rilascio del permesso di CP_2
soggiorno per protezione speciale, rigettata dal Questore.
Con nota scritta dep. 05/12/2025 per l'udienza del 09/12/2025, ha depositato buste paga di giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre 2024 relative al lavoro svolto presso la Metal Fashion di con assunzione 24/06/2024 come operaio 5° livello, nonché screenshot che riporta Controparte_4
comunicazione di assunzione indirizzata al ricorrente a tempo determinato par time con applicazione del CNL Oreficeria- Artig..
Nient'altro è documentato e, così stando le cose, non può che rilevarsi il mancato chiarimento della vicenda migratoria sia per gli anni precedenti l'unico lavoro che risulti documentato dal ricorrente, sia per il periodo successivo, in assenza di qualunque evidenza di inserimento abitativo e di adeguamento linguistico e culturale nel Paese ospitante.
Ritiene pertanto il Tribunale che il percorso di integrazione non possa allo stato degli atti ritenersi né compiuto né sufficiente a dimostrare un'integrazione che non emerge e, per conseguenza, insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale invocata.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, stante anche l'assenza e comunque la mancata documentazione di legami familiari in Italia.
Peraltro, anche in relazione alla difficile situazione economica e securitaria cui si accenna in ricorso, nessuna pertinente individualizzazione di qualsivoglia preteso pericolo è stata individuata e dedotta.
Il Tribunale ritiene pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nella contumacia della parte pubblica, nulla è dovuto quanto a spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
pagina 8 di 9 il ricorso proposto
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13038/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI Parte_1 C.F._1
NOEMI, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv. NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 15/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Arezzo del 07/06/2023 - notificato il 16/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025 02/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 15/11/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Arezzo del 07/06/2023 - notificato il 16/10/2023 con cui è stata pagina 1 di 9 rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, sezione di Perugia, dal quale risulta che il Signor Parte_1
cittadino nigeriano, è giunto in Italia nel 2014; presentava domanda di protezione
[...]
internazionale ottenendo il riconoscimento della protezione umanitaria;
in data 30/11/2018 la medesima commissione ritenevi cessati i motivi che avevano portato al ri conoscimento della protezione;
il Questore di Rimini emetteva provvedimento di intimazione a lasciare il territorio nazionale;
gli elementi dallo stesso dedotto e prodotti, con riferimento all'integrazione sociale, ovvero, in particolare, le difficoltà personali incontrate a seguito del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, la partecipazione alle attività della chiesa evangelica locale e lo svolgimento di piccoli lavori, sono assolutamente insufficienti per dimostrare anche solo l'avvio di un percorso di integrazione sociale, considerando che l'istante è in Italia da diversi anni e che inizialmente è stato regolarmente soggiornante per diversi anni, in cui tuttavia non risulta aver avviato alcuna attività formativa, lavorativa o di altro tipo nel paese;
il richiedente non pare peraltro allo stato godere di alcun legame familiare o personale sul territorio.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato per contro la ritenuta sufficienza della sua integrazione.
Non si è costituita in giudizio la parte pubblica, restando contumace..
Per l'udienza del 09/12/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, così rinunciando ai termini per note conclusionali.
***
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 e prima del 11/03/2023 (entrata in vigore del DL 20/2023, c.d. decreto “Cutro”) per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese), prevedendo quest'ultimo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (protezione speciale) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (art. 15).
pagina 2 di 9 Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Occorre in proposito considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa CO (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre
2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020,
n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La CO di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese pagina 3 di 9 l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc..
I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni:
1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora
pagina 4 di 9 poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
La sentenza ricorda che la disciplina della protezione umanitaria antecedente al decreto-legge n.
113 del 2018, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della CO di cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla protezione internazionale) come un catalogo aperto, legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente. Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.
I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione possono, infatti, riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Ne deriva che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla CO ED e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese
pagina 5 di 9 d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Cass. Sezione 1, n. 29593 del 10/11/2025).
La formulazione dell'art. 19 TUI da applicare ratione temporis permette, quindi, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante -svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Il concetto di vita privata è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprende tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Può, talvolta, abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo. Il concetto di vita privata comprende anche il diritto allo sviluppo personale e all'autodeterminazione (Paradiso e Campanelli c. Italia, sentenza della Grand Chamber 24 Gennaio
2017).
Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n.
8373); la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio
2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 marzo 2023, n. 9080).
In merito alla vita familiare, la CO nomofilattica ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi
(Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720).
Sotto il profilo della vulnerabilità, è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale alla vittima di maltrattamenti e di violenza domestica subiti nel paese di origine, applicando la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in vigore anche per l'Italia dal 1° agosto 2014 (Cass.,
Sez. lav., 4 agosto 2022, n. 24272). Ancora, è stata richiamata la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, riconoscendo la protezione speciale a pagina 6 di 9 un richiedente asilo che aveva subito gravi torture in un paese di transito, in quanto titolare, nei confronti dello Stato italiano, paese di attuale dimora, dei diritti di cui all'art. 14, par. 1, della
Convenzione (Cass., Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 3768).
Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla
Convenzione (cfr. CO cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di
“et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (CO ED EU c/Paesi
Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito ampia prova di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti nella seguente tabella, tutti comprovati da documenti in atti:
Ciò premesso, nel caso in esame il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti in atti.
Il Tribunale infatti rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia dal 2014. Ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria, che è stato revocato nel 2018 in quanto venuti meno i motivi che avevano portato al riconoscimento della pagina 7 di 9 protezione e veniva raggiunto da intimazione a lasciare il territorio nazionale del Questore di
Rimini.
Il 14/12/2022 ha presentato alla Questura di la domanda di rilascio del permesso di CP_2
soggiorno per protezione speciale, rigettata dal Questore.
Con nota scritta dep. 05/12/2025 per l'udienza del 09/12/2025, ha depositato buste paga di giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre 2024 relative al lavoro svolto presso la Metal Fashion di con assunzione 24/06/2024 come operaio 5° livello, nonché screenshot che riporta Controparte_4
comunicazione di assunzione indirizzata al ricorrente a tempo determinato par time con applicazione del CNL Oreficeria- Artig..
Nient'altro è documentato e, così stando le cose, non può che rilevarsi il mancato chiarimento della vicenda migratoria sia per gli anni precedenti l'unico lavoro che risulti documentato dal ricorrente, sia per il periodo successivo, in assenza di qualunque evidenza di inserimento abitativo e di adeguamento linguistico e culturale nel Paese ospitante.
Ritiene pertanto il Tribunale che il percorso di integrazione non possa allo stato degli atti ritenersi né compiuto né sufficiente a dimostrare un'integrazione che non emerge e, per conseguenza, insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale invocata.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, stante anche l'assenza e comunque la mancata documentazione di legami familiari in Italia.
Peraltro, anche in relazione alla difficile situazione economica e securitaria cui si accenna in ricorso, nessuna pertinente individualizzazione di qualsivoglia preteso pericolo è stata individuata e dedotta.
Il Tribunale ritiene pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nella contumacia della parte pubblica, nulla è dovuto quanto a spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
pagina 8 di 9 il ricorso proposto
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.