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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/11/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 204/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 6.6.2024 e iscritto a ruolo il 17.6.2024 (lunedì), da
, nato in [...] il [...] e residente a [...] della Repubblica 122, rappresentato e difeso dall'avv. Dalila Alati, del Foro di Pordenone, domiciliato presso lo studio del difensore in Pordenone c.so Garibaldi n. 7, per procura a tergo dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 16.5.2025, difensore subentrato all'Avv. Maura Pessot (rinunciante al mandato con lettera racc. 23.3.2025, ricevuta l'1.4.2025) e con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Via Manzoni n. 25, San Vendemiano (TV), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
TE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Misurina n. 18, rappresentata e difesa dall' Avv. Loris Padalino del Foro di Pordenone
– subentrante all'Avv. Elisa Sacilotto - come da mandato alle liti dd. 24.2.2025, allegato alla comparsa di costituzione e contestuali note scritte contenenti le conclusioni, depositata il 17.3.2025, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, via G. Marconi 30, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Trieste dd. 22.11.2024 (su domande del 29.8.2024; appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, n.249 del 29.3.2024, depositata in data 3.4.2024 e notificata il 4.5.2024 al difensore rinunciatario e il 7 maggio 2024 a mani del sig. – divisione di beni non caduti Parte_1 in successione.
CONCLUSIONI
Per parte TE, come in note depositate il 17.9.2025:
L'Avv. Alati Dalila, procuratore costituito di parte TE, rassegna le seguenti note riportandosi a tutti gli scritti difensivi di primo e secondo grado.
In via preliminare si chiede il rigetto tutte le istanze di parte avversa in particolare dichiararsi tempestivamente proposto il presente appello, in quanto la notifica fatta alla parte personalmente in data 7 maggio 2024 a mani del sig. , è stata Parte_1 eseguita ai sensi e per gli effetti degli art. 285 e 325 ss c.p.c.
Nel merito e in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 249/2024 così disporre:
1) Assegnazione a della piena proprietà dell'immobile così Parte_1 identificato:
Catasto Fabbricati del Comune di Sacile al F 14, mapp. 1335, sub 21 (ex mappale 2377 sub3), p.T-1, cat A/3, cl 3, vani 6,5 superficie catastale totale mq 96, r.c. euro 402,84; con onere di provvedere alle regolarizzazioni indicate dal consulente nella propria relazione: è disponibile a versare la somma di euro 30.000,00 a Parte_1 titolo di conguaglio a favore della , detratto l'importo per i lavori di CP_1 manutenzione eseguiti da che verranno ritenuti di giustizia;
Parte_1
2) condannare alla ripetizione della somma di euro 9.000,00 oltre alle CP_1 somme presenti nel conto accesso presso Banca Popolare Friuladria intestato a CP_1
al momento dell'estinzione e ¼ delle somme presenti alla data di scioglimento
[...] della comunione legale del conto corrente postale cointestato con Persona_1
In via istruttoria, in un'ottica di riapertura processuale, si chiede:
- Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. alla Banca Popolare Friuladria filiale di Sacile dell'assegno bancario emesso da di cui al documento 4 allegato all'atto CP_1 depositato in data 25.03.2025, nonché la documentazione relativa alla estinzione del predetto conto corrente in particolare del saldo al momento dell'estinzione.
- Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. alle poste Italiane filiale di Sacile, del conto corrente postale cointestato e n. 26913495 in particolare CP_1 Persona_1 del saldo alla data del 20.05.2020.
- La rinnovazione della CTU volta a quantificare i lavori di manutenzione eseguiti dal Cadar e/o l'incremento di valore dell'immobile a seguito dei predetti Parte_1 lavori: nonché a determinare il valore dell'immobile tenendo conto del correspettivo di acquisto.
Condannare, infine, parte appellata al rimborso delle spese legali secondo i termini di legge.
Per parte appellata, come in note depositate il 17.3.2025:
pag. 2/8 In via preliminare: accertata la tardività dell'appello proposto dal signor Parte_1
in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. come meglio esposto
[...]
e documentato con il presente atto, dichiararne l'inammissibilità e condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite in favore della signora CP_1
.
[...]
In via ulteriormente preliminare: accertata l'integrale inammissibilità di tutte le domande spiccate dall'TE con atto di citazione in appello dd. 06/06/2024 in quanto del tutto nuove rispetto al primo grado di giudizio ed introdotte per la prima volta nel presente gravame in violazione dell'art. 345 c.p.c., come meglio esposto e documentato con il presente atto, dichiararne l'inammissibilità e condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della signora ex art. 96 c.p.c. . CP_1
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali di parte TE da sub 1 a sub 5 in quanto tutte afferenti documenti nuovi (oltre che in ogni caso generici ed inconferenti) rispetto al primo grado di giudizio ed in quanto tali inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; accertata e dichiarata altresì l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiccate dall'TE con atto di citazione in appello dd. 06/06/2024 come meglio esposto nella parte motivata della comparsa di costituzione e risposta;
rigettare ogni domanda avversaria e confermare integralmente la sentenza n. 249 del 29/03/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone nell'ambito del procedimento n. 866/2021 R.G., nonché condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della signora ex art. 96 c.p.c. CP_1
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. I sig.ri coniugi in fase di separazione giudiziale, sono comproprietari al 50% CP_1 ciascuno della ex casa familiare, immobile abitativo condominiale sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 122.
2. La sig.ra ha agito, avanti al Tribunale di Pordenone, chiedendo: CP_1
- lo scioglimento della predetta comunione immobiliare;
- il pagamento di un'indennità per il periodo di occupazione esclusiva dell'immobile;
- il rimborso di €. 4.375,00 pari alla metà della giacenza di un conto corrente postale cointestato, in tesi prelevata unilateralmente dal convenuto.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., la sig.ra ha chiesto l'assegnazione a sé CP_1 dell'immobile contro il pagamento di un conguaglio, dal quale detrarre, in compensazione, propri crediti in tesi vantati nei confronti del marito.
3. Il convenuto si è costituito in giudizio, non opponendosi allo Parte_1 scioglimento della comunione, contestando la debenza, da parte sua, di un'indennità –
pag. 3/8 occupando egli il bene in base ad un accordo tra le parti -, e chiedendo anch'egli l'assegnazione a sé dell'immobile e, in subordine, lo scioglimento con vendita del bene sul mercato e la divisione del ricavato tra le parti.
La sentenza di primo grado
4. Il Tribunale di Pordenone, all'esito di procedimento istruito documentalmente e con CTU estimativa e valutativa, ha così deciso:
- ha sciolto la comunione immobiliare tra le parti;
- ha assegnato il bene, ritenuto non divisibile, alla sig.ra - preferita al CP_1 marito per le maggiori ragioni di credito vantate-, ponendo a carico dell'assegnataria, l'obbligazione di pagamento, a conguaglio, di €.39.640,00 in favore del convenuto;
- ha condannato il convenuto al pagamento di €. 8.979,30, oltre interessi, quale indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile (€.408,15 al mese, da agosto 2020 a marzo 2024 – data della sentenza -, al 50%, oltre interessi legali);
- ha condannato il convenuto a restituire all'attrice l'importo di €. 4.375,00 oltre interessi, richiesto a titolo di quota della giacenza del conto corrente postale cointestato;
- ha compensato parzialmente il debito per conguaglio con i crediti riconosciuti a titolo di indennità di occupazione e quota parte di saldo attivo del conto corrente postale;
- ha condannato al pagamento della somma di denaro ancora dovuta, dopo CP_1 le compensazioni;
- ha compensato le spese di lite e posto quelle di CTU a carico di entrambe le parti al 50%.
L'appello di Parte_1
5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , Parte_1 chiedendo:
- l'assegnazione a sé dell'immobile già in comunione tra le parti, con conguaglio a suo carico, dal quale detrarre l'importo necessario a lavori di regolarizzazione;
- la condanna della controparte a restituire altre somme di denaro già presenti su altro conto corrente bancario e postale.
5.1. Con una prima serie di considerazioni l'TE ha sollevato rilievi critici agli esiti della CTU, della quale ha chiesto la rinnovazione, premettendo di averne avuta contezza solo dopo la pronuncia della sentenza, non avendo egli nominato un CTP e non avendo ricevuto copia della relazione da parte del consulente d'ufficio.
5.1.1. Il CTU avrebbe errato, per eccesso, nella stima del valore dell'immobile, valutato 75.000 euro, nell'anno 2021, mentre il valore corretto sarebbe di soli €.60.000,00. A rirpova del minor valore vi sarebbero:
- il prezzo di acquisto (€.50.000,00) appena tre anni prima, nel 2018;
pag. 4/8 - le caratteristiche dell'immobile (vetusto, costruito negli anni '50, privo di pregi e necessitante continua manutenzione), sicchè il valore doveva collocarsi in prossimità ai valori minimi rilevati dal CTU.
5.1.2. Ulteriore lacuna dell'accertamento tecnico sarebbe, per l'TE, il non avere tenuto conto dei lavori di manutenzione svolti sull'immobile (rifacimento pavimenti interni ed esterni, rifacimento del bagno al primo piano, sostituzione serramenti interni ed esterni). Tali lavori sarebbero stati eseguiti in economia dall'TE, il quale ha dimesso fattura di acquisto delle finestre.
In relazione a tale allegazione l'TE ha chiesto, in caso di assegnazione dell'immobile alla moglie, il riconoscimento, in proprio favore, di un credito pari al 50% dei costi della manutenzione.
5.1.3. Lamenta, ancora, l'TE, che il CTU non abbia riscontrato la sostituzione della caldaia e di due termosifoni in data successiva alla separazione. Anche in tal caso si tratterebbe di lavori posti in essere in economia dal solo TE.
5.1.4. Ha contestato, ancora, in quanto eccessivo, il valore dato dal CTU ai beni mobili (€.4.000, per beni che al più potrebbero valere 1.500 euro).
5.2. Quanto all'indennità di occupazione, ha, dapprima, sostenuto Parte_1 che ne occorresse un diverso calcolo, salvo poi contestarne la debenza richiamando, in proposito, il contenuto dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione, provvedimento che disponeva, a suo carico, il versamento di un importo mensile alla moglie “anche a titolo di occupazione esclusiva della casa familiare”, e della sentenza di separazione, che, oltre a confermare l'assegno di mantenimento, aveva dato atto dell'autorizzazione ricevuta dalla moglie a occupare la casa familiare.
5.3. Quanto all'assegnazione dell'immobile, l'TE ha contestato la decisione del giudice di primo grado, che aveva accordato preferenza a in ragione dei CP_1 maggiori crediti da lei vantati, sostenendo di vantare ulteriori crediti nei confronti della moglie, per lavori di manutenzione e migliorie apportate all'immobile.
Ha anche osservato che in caso di assegnazione a sé della predetta abitazione, la controparte avrebbe ben potuto far valere i propri crediti sull'immobile stesso.
5.4. L'TE ha poi contestato taluni dei crediti vantati dalla moglie:
- quello riconosciuto dal GIP del Tribunale di Pordenone a titolo di risarcimento danni, tuttora oggetto di ricorso in Cassazione;
- quello relativo al saldo di conto corrente postale: erroneamente riconosciuto dal giudice di primo grado senza lo svolgimento di indagini adeguate, dalle quali sarebbe emerso che si trattava di un conto alimentato esclusivamente dallo stipendio dell'odierno TE. Comunque si tratterebbe di credito non liquido ed esigibile.
5.5. Oltre a ciò, l'TE ha allegato di vantare egli crediti nei confronti della moglie, in quanto ella, in regime di comunione dei beni, aveva prelevato tutto il contenuto in denaro di un conto corrente bancario a lei intestato presso Banca Popolare Friuladria, e pag. 5/8 il 50% di quanto giaceva su altro conto bancario, intestato a lei unitamente a Per_1
. Fatti emersi in sede penale.
[...]
5.6. In via istruttoria, infine, l'TE ha prodotto cinque documenti non già prodotti in primo grado, ha chiesto la rinnovazione della CTU e l'esibizione di documentazione bancaria e postale relativa agli asseriti crediti nei confronti della moglie.
Difese in appello di CP_1
6. Con comparsa depositata il 27.9.2024 si è costituita in giudizio, nel presente grado,
, sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello di controparte.
6.1. Ha sostenuto, in primo luogo, la tardività della notifica dell'atto di appello, in quanto:
- in data 4.5.2024 (sabato) l'attrice aveva notificato la sentenza di primo grado, a mezzo PEC, al procuratore della controparte avv. Controparte_2
- il fatto che l'avv. fosse rinunciante al mandato fin dal 24.7.2023 non rileva, CP_2 non essendogli, all'epoca, subentrato alcun altro difensore;
- per scrupolo difensivo aveva, comunque, notificato la sentenza anche personalmente al sig. ed aveva controllato, presso l'avv. l'avvenuta comunicazione da CP_1 CP_2 questi all'ex assistito;
- l'atto di citazione in appello era poi stato notificato, tramite nuovo difensore subentrato, l'Avv. Maura Pessot, all'appellata, solamente il 6.6.2024 (giovedì).
6.2. Ha sostenuto, in secondo luogo, l'appellata, l'inammissibilità delle domande formulate in questa sede, radicalmente nuove e, in buona parte, fondate su fatti qui allegati per la prima volta.
6.3. Ha quindi chiesto la condanna per responsabilità processuale aggravata.
6.4. Nel merito, in via subordinata rispetto alle precedenti difese, l'appellata ha sostenuto la correttezza, e la meritevolezza di conferma, della sentenza di primo grado, fondata su documenti ritualmente prodotti e su fatti allegati tempestivamente e non contestati dal convenuto, il quale, sempre in primo grado, aveva fatto propri anche gli esiti della CTU. Ha contestato, in quanto nuove e non ammissibili, le allegazioni fattuali e la produzione documentale dell'TE.
Il processo d'appello
7. All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno dedotto e replicato, insistendo nelle rispettive domande, istanze e difese.
8. Con ordinanza dd. 26.11.2024 questa Corte ha assegnato i termini ex art.352 c.p.c., fissando l'udienza di assunzione in decisione per il 20.5.2025.
9. Con atto depositato il 17.3.2025 l'appellata si è costituita con nuovo difensore.
pag. 6/8 10. A seguito di rinuncia al mandato del difensore anche dell'TE, vi è stata costituzione di nuovo difensore con atto depositato il 16.5.2025, e note scritte conclusionali depositate il 17.9.2025.
Parte TE ha depositato unicamente la memoria ex art. 352 n.1) c.p.c., mentre parte appellata ha depositato le memorie ex art. 352 n. 1) e 2) c.p.c.
11. Con provvedimento dd. 7.10.2025, a seguito di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, il Consigliere istruttore, dato atto del deposito delle note delle parti, ha riservato la decisione al collegio
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per tardiva notifica dell'atto introduttivo, eccezione formulata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta della sig.ra , appare fondata. CP_1
E' pacifico che la sentenza n.325/24 del Tribunale di Pordenone, resa in primo grado tra le parti e qui impugnata, è stata notificata dal difensore di avv. Elisa CP_1
Sacilotto, al difensore di avv. a mezzo PEC, il Parte_1 Controparte_2
4.5.2024 (ore 12,02).
Non rileva il fatto che l'avv. avesse rinunciato al mandato difensivo con CP_2 raccomandata ricevuta dal sig. il 21.7.2023, perché nessun'altro difensore era CP_1 ancora subentrato all'avv. al momento della notifica della sentenza di primo CP_2 grado (Cass. sez.2, sent. n. 5410/2001 - RV545844 - 01).
Parimenti pacifico e documentale è che l'atto di citazione in appello risulta notificato dal difensore subentrante di avv. Maura Pessot, all'avv. Sacilotto, Parte_1
a mezzo PEC del 6.6.2024 (alle ore 21.46).
A partire dalla notifica della sentenza, quindi, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.326 c.p.c. è scaduto il 3.6.2024 (lunedì), con la conseguente tardività dell'appello.
13. A fronte di tale eccezione, la difesa di parte TE ha replicato solo alla prima udienza del 19.11.2024, affermando che poiché controparte aveva notificato la sentenza di primo grado anche personalmente al sig. il 7.5.2024, utilizzando l'espressione CP_1
“per gli effetti di cui agli art. 285 e 325 e ss. c.p.c.”, il termine di 30 giorni per l'impugnazione sarebbe decorso da tale seconda notifica e, pertanto, la notifica dell'atto di appello non sarebbe tardiva.
Identica difesa è stata reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 21.3.2025, mentre non risultano depositate conclusionali e repliche.
L'eccezione è infondata.
E' noto, infatti, che l'impugnazione dev'essere notificata al procuratore costituito (ancorchè rinunciante se non ancora sostituito) e che è nulla la notifica alla parte personalmente (cfr. Cass. sez.1, ord. 32366 del 13.12.2024 – rv 673357).
pag. 7/8 Dall'improcedibilità dell'appello discendono, in primo luogo, la conferma della sentenza impugnata, e, secondariamente, per la soccombenza, la condanna dell'TE alle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo valori medio-bassi del parametro di riferimento (valore della controversia indeterminato), esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado di giudizio, e minima la fase conclusionale per l'assenza di conclusionali e repliche dell'TE, e pertanto:
€.1.800,00 per studio, €.1.300,00 per fase introduttiva, €.2.000,00 per la fase decisionale). Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dello Stato, ex art. 122 TU spese di giustizia, essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, ancorata dalla richiedente a violazione del divieto di nova in appello, trattandosi di questioni che, nel caso di specie, non è necessario esaminare, data l'intempestività della notifica dell'atto di appello, agevolmente rilevata ed eccepita da controparte.
Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'TE.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.204/2024 RG, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone n.325/2024, pubblicata il 3/4/2024;
2 - condanna a rifondere all'appellata , le spese di lite CP_1 Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art.133 DPR 115/2002.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'TE.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 18.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 204/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 6.6.2024 e iscritto a ruolo il 17.6.2024 (lunedì), da
, nato in [...] il [...] e residente a [...] della Repubblica 122, rappresentato e difeso dall'avv. Dalila Alati, del Foro di Pordenone, domiciliato presso lo studio del difensore in Pordenone c.so Garibaldi n. 7, per procura a tergo dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 16.5.2025, difensore subentrato all'Avv. Maura Pessot (rinunciante al mandato con lettera racc. 23.3.2025, ricevuta l'1.4.2025) e con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Via Manzoni n. 25, San Vendemiano (TV), per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
TE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Misurina n. 18, rappresentata e difesa dall' Avv. Loris Padalino del Foro di Pordenone
– subentrante all'Avv. Elisa Sacilotto - come da mandato alle liti dd. 24.2.2025, allegato alla comparsa di costituzione e contestuali note scritte contenenti le conclusioni, depositata il 17.3.2025, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, via G. Marconi 30, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Trieste dd. 22.11.2024 (su domande del 29.8.2024; appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, n.249 del 29.3.2024, depositata in data 3.4.2024 e notificata il 4.5.2024 al difensore rinunciatario e il 7 maggio 2024 a mani del sig. – divisione di beni non caduti Parte_1 in successione.
CONCLUSIONI
Per parte TE, come in note depositate il 17.9.2025:
L'Avv. Alati Dalila, procuratore costituito di parte TE, rassegna le seguenti note riportandosi a tutti gli scritti difensivi di primo e secondo grado.
In via preliminare si chiede il rigetto tutte le istanze di parte avversa in particolare dichiararsi tempestivamente proposto il presente appello, in quanto la notifica fatta alla parte personalmente in data 7 maggio 2024 a mani del sig. , è stata Parte_1 eseguita ai sensi e per gli effetti degli art. 285 e 325 ss c.p.c.
Nel merito e in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 249/2024 così disporre:
1) Assegnazione a della piena proprietà dell'immobile così Parte_1 identificato:
Catasto Fabbricati del Comune di Sacile al F 14, mapp. 1335, sub 21 (ex mappale 2377 sub3), p.T-1, cat A/3, cl 3, vani 6,5 superficie catastale totale mq 96, r.c. euro 402,84; con onere di provvedere alle regolarizzazioni indicate dal consulente nella propria relazione: è disponibile a versare la somma di euro 30.000,00 a Parte_1 titolo di conguaglio a favore della , detratto l'importo per i lavori di CP_1 manutenzione eseguiti da che verranno ritenuti di giustizia;
Parte_1
2) condannare alla ripetizione della somma di euro 9.000,00 oltre alle CP_1 somme presenti nel conto accesso presso Banca Popolare Friuladria intestato a CP_1
al momento dell'estinzione e ¼ delle somme presenti alla data di scioglimento
[...] della comunione legale del conto corrente postale cointestato con Persona_1
In via istruttoria, in un'ottica di riapertura processuale, si chiede:
- Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. alla Banca Popolare Friuladria filiale di Sacile dell'assegno bancario emesso da di cui al documento 4 allegato all'atto CP_1 depositato in data 25.03.2025, nonché la documentazione relativa alla estinzione del predetto conto corrente in particolare del saldo al momento dell'estinzione.
- Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. alle poste Italiane filiale di Sacile, del conto corrente postale cointestato e n. 26913495 in particolare CP_1 Persona_1 del saldo alla data del 20.05.2020.
- La rinnovazione della CTU volta a quantificare i lavori di manutenzione eseguiti dal Cadar e/o l'incremento di valore dell'immobile a seguito dei predetti Parte_1 lavori: nonché a determinare il valore dell'immobile tenendo conto del correspettivo di acquisto.
Condannare, infine, parte appellata al rimborso delle spese legali secondo i termini di legge.
Per parte appellata, come in note depositate il 17.3.2025:
pag. 2/8 In via preliminare: accertata la tardività dell'appello proposto dal signor Parte_1
in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. come meglio esposto
[...]
e documentato con il presente atto, dichiararne l'inammissibilità e condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite in favore della signora CP_1
.
[...]
In via ulteriormente preliminare: accertata l'integrale inammissibilità di tutte le domande spiccate dall'TE con atto di citazione in appello dd. 06/06/2024 in quanto del tutto nuove rispetto al primo grado di giudizio ed introdotte per la prima volta nel presente gravame in violazione dell'art. 345 c.p.c., come meglio esposto e documentato con il presente atto, dichiararne l'inammissibilità e condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della signora ex art. 96 c.p.c. . CP_1
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali di parte TE da sub 1 a sub 5 in quanto tutte afferenti documenti nuovi (oltre che in ogni caso generici ed inconferenti) rispetto al primo grado di giudizio ed in quanto tali inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; accertata e dichiarata altresì l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiccate dall'TE con atto di citazione in appello dd. 06/06/2024 come meglio esposto nella parte motivata della comparsa di costituzione e risposta;
rigettare ogni domanda avversaria e confermare integralmente la sentenza n. 249 del 29/03/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone nell'ambito del procedimento n. 866/2021 R.G., nonché condannare l'TE all'integrale rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della signora ex art. 96 c.p.c. CP_1
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. I sig.ri coniugi in fase di separazione giudiziale, sono comproprietari al 50% CP_1 ciascuno della ex casa familiare, immobile abitativo condominiale sito in Sacile (PN), viale della Repubblica 122.
2. La sig.ra ha agito, avanti al Tribunale di Pordenone, chiedendo: CP_1
- lo scioglimento della predetta comunione immobiliare;
- il pagamento di un'indennità per il periodo di occupazione esclusiva dell'immobile;
- il rimborso di €. 4.375,00 pari alla metà della giacenza di un conto corrente postale cointestato, in tesi prelevata unilateralmente dal convenuto.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., la sig.ra ha chiesto l'assegnazione a sé CP_1 dell'immobile contro il pagamento di un conguaglio, dal quale detrarre, in compensazione, propri crediti in tesi vantati nei confronti del marito.
3. Il convenuto si è costituito in giudizio, non opponendosi allo Parte_1 scioglimento della comunione, contestando la debenza, da parte sua, di un'indennità –
pag. 3/8 occupando egli il bene in base ad un accordo tra le parti -, e chiedendo anch'egli l'assegnazione a sé dell'immobile e, in subordine, lo scioglimento con vendita del bene sul mercato e la divisione del ricavato tra le parti.
La sentenza di primo grado
4. Il Tribunale di Pordenone, all'esito di procedimento istruito documentalmente e con CTU estimativa e valutativa, ha così deciso:
- ha sciolto la comunione immobiliare tra le parti;
- ha assegnato il bene, ritenuto non divisibile, alla sig.ra - preferita al CP_1 marito per le maggiori ragioni di credito vantate-, ponendo a carico dell'assegnataria, l'obbligazione di pagamento, a conguaglio, di €.39.640,00 in favore del convenuto;
- ha condannato il convenuto al pagamento di €. 8.979,30, oltre interessi, quale indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile (€.408,15 al mese, da agosto 2020 a marzo 2024 – data della sentenza -, al 50%, oltre interessi legali);
- ha condannato il convenuto a restituire all'attrice l'importo di €. 4.375,00 oltre interessi, richiesto a titolo di quota della giacenza del conto corrente postale cointestato;
- ha compensato parzialmente il debito per conguaglio con i crediti riconosciuti a titolo di indennità di occupazione e quota parte di saldo attivo del conto corrente postale;
- ha condannato al pagamento della somma di denaro ancora dovuta, dopo CP_1 le compensazioni;
- ha compensato le spese di lite e posto quelle di CTU a carico di entrambe le parti al 50%.
L'appello di Parte_1
5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , Parte_1 chiedendo:
- l'assegnazione a sé dell'immobile già in comunione tra le parti, con conguaglio a suo carico, dal quale detrarre l'importo necessario a lavori di regolarizzazione;
- la condanna della controparte a restituire altre somme di denaro già presenti su altro conto corrente bancario e postale.
5.1. Con una prima serie di considerazioni l'TE ha sollevato rilievi critici agli esiti della CTU, della quale ha chiesto la rinnovazione, premettendo di averne avuta contezza solo dopo la pronuncia della sentenza, non avendo egli nominato un CTP e non avendo ricevuto copia della relazione da parte del consulente d'ufficio.
5.1.1. Il CTU avrebbe errato, per eccesso, nella stima del valore dell'immobile, valutato 75.000 euro, nell'anno 2021, mentre il valore corretto sarebbe di soli €.60.000,00. A rirpova del minor valore vi sarebbero:
- il prezzo di acquisto (€.50.000,00) appena tre anni prima, nel 2018;
pag. 4/8 - le caratteristiche dell'immobile (vetusto, costruito negli anni '50, privo di pregi e necessitante continua manutenzione), sicchè il valore doveva collocarsi in prossimità ai valori minimi rilevati dal CTU.
5.1.2. Ulteriore lacuna dell'accertamento tecnico sarebbe, per l'TE, il non avere tenuto conto dei lavori di manutenzione svolti sull'immobile (rifacimento pavimenti interni ed esterni, rifacimento del bagno al primo piano, sostituzione serramenti interni ed esterni). Tali lavori sarebbero stati eseguiti in economia dall'TE, il quale ha dimesso fattura di acquisto delle finestre.
In relazione a tale allegazione l'TE ha chiesto, in caso di assegnazione dell'immobile alla moglie, il riconoscimento, in proprio favore, di un credito pari al 50% dei costi della manutenzione.
5.1.3. Lamenta, ancora, l'TE, che il CTU non abbia riscontrato la sostituzione della caldaia e di due termosifoni in data successiva alla separazione. Anche in tal caso si tratterebbe di lavori posti in essere in economia dal solo TE.
5.1.4. Ha contestato, ancora, in quanto eccessivo, il valore dato dal CTU ai beni mobili (€.4.000, per beni che al più potrebbero valere 1.500 euro).
5.2. Quanto all'indennità di occupazione, ha, dapprima, sostenuto Parte_1 che ne occorresse un diverso calcolo, salvo poi contestarne la debenza richiamando, in proposito, il contenuto dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione, provvedimento che disponeva, a suo carico, il versamento di un importo mensile alla moglie “anche a titolo di occupazione esclusiva della casa familiare”, e della sentenza di separazione, che, oltre a confermare l'assegno di mantenimento, aveva dato atto dell'autorizzazione ricevuta dalla moglie a occupare la casa familiare.
5.3. Quanto all'assegnazione dell'immobile, l'TE ha contestato la decisione del giudice di primo grado, che aveva accordato preferenza a in ragione dei CP_1 maggiori crediti da lei vantati, sostenendo di vantare ulteriori crediti nei confronti della moglie, per lavori di manutenzione e migliorie apportate all'immobile.
Ha anche osservato che in caso di assegnazione a sé della predetta abitazione, la controparte avrebbe ben potuto far valere i propri crediti sull'immobile stesso.
5.4. L'TE ha poi contestato taluni dei crediti vantati dalla moglie:
- quello riconosciuto dal GIP del Tribunale di Pordenone a titolo di risarcimento danni, tuttora oggetto di ricorso in Cassazione;
- quello relativo al saldo di conto corrente postale: erroneamente riconosciuto dal giudice di primo grado senza lo svolgimento di indagini adeguate, dalle quali sarebbe emerso che si trattava di un conto alimentato esclusivamente dallo stipendio dell'odierno TE. Comunque si tratterebbe di credito non liquido ed esigibile.
5.5. Oltre a ciò, l'TE ha allegato di vantare egli crediti nei confronti della moglie, in quanto ella, in regime di comunione dei beni, aveva prelevato tutto il contenuto in denaro di un conto corrente bancario a lei intestato presso Banca Popolare Friuladria, e pag. 5/8 il 50% di quanto giaceva su altro conto bancario, intestato a lei unitamente a Per_1
. Fatti emersi in sede penale.
[...]
5.6. In via istruttoria, infine, l'TE ha prodotto cinque documenti non già prodotti in primo grado, ha chiesto la rinnovazione della CTU e l'esibizione di documentazione bancaria e postale relativa agli asseriti crediti nei confronti della moglie.
Difese in appello di CP_1
6. Con comparsa depositata il 27.9.2024 si è costituita in giudizio, nel presente grado,
, sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello di controparte.
6.1. Ha sostenuto, in primo luogo, la tardività della notifica dell'atto di appello, in quanto:
- in data 4.5.2024 (sabato) l'attrice aveva notificato la sentenza di primo grado, a mezzo PEC, al procuratore della controparte avv. Controparte_2
- il fatto che l'avv. fosse rinunciante al mandato fin dal 24.7.2023 non rileva, CP_2 non essendogli, all'epoca, subentrato alcun altro difensore;
- per scrupolo difensivo aveva, comunque, notificato la sentenza anche personalmente al sig. ed aveva controllato, presso l'avv. l'avvenuta comunicazione da CP_1 CP_2 questi all'ex assistito;
- l'atto di citazione in appello era poi stato notificato, tramite nuovo difensore subentrato, l'Avv. Maura Pessot, all'appellata, solamente il 6.6.2024 (giovedì).
6.2. Ha sostenuto, in secondo luogo, l'appellata, l'inammissibilità delle domande formulate in questa sede, radicalmente nuove e, in buona parte, fondate su fatti qui allegati per la prima volta.
6.3. Ha quindi chiesto la condanna per responsabilità processuale aggravata.
6.4. Nel merito, in via subordinata rispetto alle precedenti difese, l'appellata ha sostenuto la correttezza, e la meritevolezza di conferma, della sentenza di primo grado, fondata su documenti ritualmente prodotti e su fatti allegati tempestivamente e non contestati dal convenuto, il quale, sempre in primo grado, aveva fatto propri anche gli esiti della CTU. Ha contestato, in quanto nuove e non ammissibili, le allegazioni fattuali e la produzione documentale dell'TE.
Il processo d'appello
7. All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno dedotto e replicato, insistendo nelle rispettive domande, istanze e difese.
8. Con ordinanza dd. 26.11.2024 questa Corte ha assegnato i termini ex art.352 c.p.c., fissando l'udienza di assunzione in decisione per il 20.5.2025.
9. Con atto depositato il 17.3.2025 l'appellata si è costituita con nuovo difensore.
pag. 6/8 10. A seguito di rinuncia al mandato del difensore anche dell'TE, vi è stata costituzione di nuovo difensore con atto depositato il 16.5.2025, e note scritte conclusionali depositate il 17.9.2025.
Parte TE ha depositato unicamente la memoria ex art. 352 n.1) c.p.c., mentre parte appellata ha depositato le memorie ex art. 352 n. 1) e 2) c.p.c.
11. Con provvedimento dd. 7.10.2025, a seguito di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, il Consigliere istruttore, dato atto del deposito delle note delle parti, ha riservato la decisione al collegio
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per tardiva notifica dell'atto introduttivo, eccezione formulata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta della sig.ra , appare fondata. CP_1
E' pacifico che la sentenza n.325/24 del Tribunale di Pordenone, resa in primo grado tra le parti e qui impugnata, è stata notificata dal difensore di avv. Elisa CP_1
Sacilotto, al difensore di avv. a mezzo PEC, il Parte_1 Controparte_2
4.5.2024 (ore 12,02).
Non rileva il fatto che l'avv. avesse rinunciato al mandato difensivo con CP_2 raccomandata ricevuta dal sig. il 21.7.2023, perché nessun'altro difensore era CP_1 ancora subentrato all'avv. al momento della notifica della sentenza di primo CP_2 grado (Cass. sez.2, sent. n. 5410/2001 - RV545844 - 01).
Parimenti pacifico e documentale è che l'atto di citazione in appello risulta notificato dal difensore subentrante di avv. Maura Pessot, all'avv. Sacilotto, Parte_1
a mezzo PEC del 6.6.2024 (alle ore 21.46).
A partire dalla notifica della sentenza, quindi, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.326 c.p.c. è scaduto il 3.6.2024 (lunedì), con la conseguente tardività dell'appello.
13. A fronte di tale eccezione, la difesa di parte TE ha replicato solo alla prima udienza del 19.11.2024, affermando che poiché controparte aveva notificato la sentenza di primo grado anche personalmente al sig. il 7.5.2024, utilizzando l'espressione CP_1
“per gli effetti di cui agli art. 285 e 325 e ss. c.p.c.”, il termine di 30 giorni per l'impugnazione sarebbe decorso da tale seconda notifica e, pertanto, la notifica dell'atto di appello non sarebbe tardiva.
Identica difesa è stata reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 21.3.2025, mentre non risultano depositate conclusionali e repliche.
L'eccezione è infondata.
E' noto, infatti, che l'impugnazione dev'essere notificata al procuratore costituito (ancorchè rinunciante se non ancora sostituito) e che è nulla la notifica alla parte personalmente (cfr. Cass. sez.1, ord. 32366 del 13.12.2024 – rv 673357).
pag. 7/8 Dall'improcedibilità dell'appello discendono, in primo luogo, la conferma della sentenza impugnata, e, secondariamente, per la soccombenza, la condanna dell'TE alle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo valori medio-bassi del parametro di riferimento (valore della controversia indeterminato), esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado di giudizio, e minima la fase conclusionale per l'assenza di conclusionali e repliche dell'TE, e pertanto:
€.1.800,00 per studio, €.1.300,00 per fase introduttiva, €.2.000,00 per la fase decisionale). Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dello Stato, ex art. 122 TU spese di giustizia, essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, ancorata dalla richiedente a violazione del divieto di nova in appello, trattandosi di questioni che, nel caso di specie, non è necessario esaminare, data l'intempestività della notifica dell'atto di appello, agevolmente rilevata ed eccepita da controparte.
Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'TE.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.204/2024 RG, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone n.325/2024, pubblicata il 3/4/2024;
2 - condanna a rifondere all'appellata , le spese di lite CP_1 Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art.133 DPR 115/2002.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'TE.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 18.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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