Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 18/03/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 64/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37470 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
XXX, nato a [...] il XXX (XXX) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Luigi de Cesare ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bari alla via Dalmazia n. 179 (domicilio digitale: decesare.francescoluigi@avvocatibari.legalmail.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Uditi, alla pubblica udienza del 4.3.2026, l’Avv. de Cesare per il ricorrente, nessuno comparso per l’INPS.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il 14.11.2023 il sig. XXX, premesso:
· di essere affetto da disturbo ansioso-depressivo in epilessia con deficit cognitivo da atrofia fronto-cerebellare post encefalitica, sindrome delle apnee notturne con presenza di numerosi eventi desaturanti ed altre infermità;
· che tale complesso patologico lo avrebbe reso permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, determinando la necessità di essere accudito e vigilato in modo quasi costante;
· di avere sempre vissuto a carico del genitore sig. XXX, titolare di pensione diretta a carico dell’INPS, nella gestione Pubblici dipendenti;
· di avere in data 16.3.2022, a seguito del decesso del citato congiunto (XXX), presentato all’INPS domanda intesa a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione in favore dei superstiti, in qualità di figlio totalmente inabile;
· che con determinazione n. 15236 del 23.6.2023 l’Istituto previdenziale rigettava l’istanza, sulla base del parere reso con verbale n. 20353 del 25.5.2023 dalla Commissione Medica di Verifica di Bari, che riteneva non sussisteste il requisito della totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso del dante causa;
· che con nota del 30.10.2023 l’Istituto rigettava, perché proposto tardivamente, il ricorso amministrativo avverso la citata determinazione;
· che, in base all’art. 39 del d.P.R. 26.4.1957, n. 818 e all’art. 22 della l. 21.7.1965, n. 903, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione in favore dei figli inabili superstiti di lavoratori e/o pensionati è necessario dimostrare la sussistenza del requisito dell’inabilità lavorativa e quello dell’effettiva vivenza a carico del defunto titolare di pensione INPS;
· che, incontestata la ricorrenza del requisito della vivenza a carico, il requisito medico-clinico della totale e permanente inabilità allo svolgimento di proficua attività lavorativa sarebbe comprovato dalla documentazione medica che correda il ricorso;
ha chiesto a questo giudice di: i) accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione ai superstiti relativamente a quella in godimento al defunto genitore; ii) per l’effetto, condannare l’INPS alla corresponsione in suo favore del relativo trattamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre arretrati e interessi come per legge; con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto disporsi CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza della sua totale e permanente inabilità lavorativa alla data del decesso del proprio genitore.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il 9.4.2024, contestando la fondatezza del ricorso per mancanza del requisito medico e chiedendone il rigetto.
3. – All’udienza del 19.4.2024 è stato disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente (che vi ha provveduto con deposito dell’8.5.2024), finalizzato ad accertare la dedotta convivenza nonché un suo eventuale rapporto di coniugio, rinviando la trattazione del giudizio all’udienza del 30.5.2024 (poi differita al 18.6.2024).
4. – Con ordinanza n. 45 del 19.7.2024, pronunciata all’esito dell’udienza del 18.6.2024, è stato chiesto al Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti di rendere un parere sul seguente quesito: «Se, alla data del decesso del Sig. XXX - ovvero il XXX - sussista, in relazione alle infermità dedotte e documentate dal Sig. XXX, il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
Nella stessa sede è stato disposto il rinvio dell’udienza a data da destinarsi, onerando la parte più diligente del deposito dell’istanza di fissazione d’udienza.
5. – Stante il mancato avvio delle operazioni peritali, con decreto n. 7 dell’1.4.2025 è stata fissata per il prosieguo della causa l’udienza del 13.5.2025, sollecitando il CML a far conoscere i tempi necessari per l’adempimento istruttorio.
6. – All’udienza del 13.5.2025 il giudice – preso atto della nota dell’11.4.2025 con cui il CTU officiato ha indicato nel 20.5.2025 la data di inizio delle operazioni peritali nonché della concorde richiesta delle parti – ha rinviato la discussione della causa all’udienza del 17.12.2025.
7. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 17.12.2025, non essendo stato assolto a quella data l’incombente istruttorio, è stato assegnato al CML il termine di 60 giorni per rendere il parere richiesto, fissando per il prosieguo l’udienza del 4.3.2026.
8. – Con nota depositata il 28.1.2026 il CML ha reso il parere medico legale definitivo, a valle dell’inoltro in data 9.1.2026 del parere preliminare a cui non ha fatto seguito la presentazione di osservazioni a opera delle parti costituite.
9. – Da ultimo, all’udienza del 4.3.2026 la difesa del ricorrente ha chiesto che la causa fosse decisa.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
10. – La questione sottoposta all’esame di questo giudice attiene alla domanda del sig. XXX volta al riconoscimento del diritto a conseguire la pensione di reversibilità a seguito del decesso (XXX) del proprio dante causa, sig. XXX.
11. – La domanda non è fondata.
12. – In punto di diritto, occorre rilevare che l’art. 13 del r.d.l. 14.4.1939, n. 636 (come prima modificato dall’art. 2 della l. 4.4.1952, n. 218 e poi sostituito dall’art. 22 della l. 21.7.1965, n. 903) contempla, nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, la spettanza della pensione di reversibilità – oltre che ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o dell’assicurato non abbiano superato l’età di 18 anni – «ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi».
L’art. 39 del d.P.R. 26.4.1957, n. 818 aveva poi chiarito che ai fini dell’applicazione (tra gli altri) dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 «si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro».
Nell’ambito delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ha disciplinato – agli artt. 81 ss. – i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità, stabilendo tra l’altro la sua spettanza – oltre che agli orfani minorenni del dipendente civile o militare ovvero del pensionato – «agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti» (art. 82, comma 1).
L’art. 8 della l. 12.5.1984, n. 222 ha poi introdotto una nozione unitaria di inabilità ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (l. n. 903/1965, artt. 21 e 22) e alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, sancendo che «si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (comma 1).
Da ultimo, nel quadro della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (c.d. riforma Dini), l’art. 1, comma 41, della l. 8.8.1995, n. 335 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, «a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito introdotto dall’art. 8 della l. n. 222/1984 «è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” […] la L. n. 222 del 1984, art. 8 viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto» (Cass. civ., Sez. lav., ord. 9.4.2018, n. 8678).
13. – Ciò premesso, non vi sono elementi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU in merito all’insussistenza del requisito sanitario.
La relazione risulta, infatti, ben argomentata e motivata, essendo corredata da argomentazioni solide e coerenti con il quadro documentale.
In primo luogo, su un piano metodologico, il CTU ha riferito (§ «Accertamenti tecnico sanitari»), con argomentazioni del tutto condivisibili perché fondate su scelte di razionalità amministrativa, di aver ritenuto non necessario:
· convocare il ricorrente a visita diretta o per delega, né sottoporlo a visita domiciliare, «trattandosi di ordinanza vertente esclusivamente circa la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del padre, da potersi quindi espletare sulla base dei relativi atti (bastevoli per la confezione del presente parere)»;
· l’affiancamento al Collegio giudicante dello specialista di branca per le infermità/menomazioni in discussione, «in quanto non è in giudicando l’espressività delle patologie ed il confezionamento delle corrette diagnosi (compito comunque ricadente nelle competenze della scrivente Sezione), bensì la correlazione delle espressioni di malattia con la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del padre del ricorrente, item medico legale precipuo della scrivente Sezione».
Dopo aver riportato il giudizio diagnostico («Esiti di remota encefalite consistenti in epilessia strutturale (con episodi critici occasionali di breve perdita di coscienza) in trattamento farmacologico e turbe cognitivo comportamentali associate a disturbo ansioso-depressivo»), il CML ha sviluppato le proprie considerazioni medico-legali, indicando gli aspetti anamnestici e clinici dirimenti al fine di stabilire, «in piena attinenza al caso concreto», se un soggetto versi o meno nella condizione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: «1. età del soggetto; 2. patologia principale e relata compromissione dell’efficienza psico-fisica; 3. tipologia e posologia\frequenza delle terapie (farmacologiche e non) effettuate; 4. necessità di controlli e frequenza; 5. presenza di co-patologie e co-terapie, con valutazione della globale incidenza funzionale; 6. eventuali ricoveri e frequenza; 7. livello di istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo; 8. concreta possibilità di inserimento lavorativo; 9. eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali\assistenziali sociali; 10. dignità della persona».
Sulla base della documentazione disponibile, il CML ha quindi evidenziato che:
· al momento del decesso del padre il ricorrente era affetto dagli esiti di una remota encefalite (occorsa in età infantile e di natura non meglio definita) consistenti in un’epilessia strutturale (in trattamento farmacologico e caratterizzata da episodi di breve perdita di coscienza) e turbe cognitivo-comportamentali (configuranti sostanzialmente una disabilità intellettiva di grado lieve) associate a disturbo ansioso-depressivo (con impatto più nella sfera relazionale che in quella individuale);
· tale condizione è stata principalmente gestita a livello domestico, senza ricorso ad accertamenti specialistici;
· non si rilevano comorbilità a elevata incidenza funzionale, con la sola eccezione di una sospetta sindrome delle apnee struttive del sonno (OSAS), peraltro solo lievemente invalidante, e non risultano ricoveri ospedalieri;
· nel 2012 il ricorrente aveva conseguito la laurea triennale in Lettere e, all’epoca del decesso del padre, era in corso di formazione magistrale, riuscendo a recarsi autonomamente all’Università degli Studi di Bari (circostanza riferita dallo stesso interessato in sede di verbale della Commissione Medica di Verifica del maggio 2023);
· l’unico lavoro svolto, nel 2018, quale impiegato in una ditta di trasporti, terminava con il licenziamento dopo due mesi di prova; non risultano successivi tentativi di inserimento lavorativo;
· risulta un’invalidità civile nella misura dell’80%.
In relazione a quanto precede, il CML – in senso contrario a quanto sostenuto dal consulente di parte (dott. Francesco Solito) nella relazione datata 20.7.2023 e in linea con il giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Bari con il citato verbale del 25.5.2023 – ha affermato che «Tutto quanto finora esposto, chiaramente, lascia intendere come vi sia una concreta possibilità di inserimento lavorativo per il Sig. XXX (anche alla luce del titolo universitario conseguito, nonché in considerazione delle notevoli semplificazione fornite dagli strumenti digitali oggigiorno disponibili), ovviamente in ambiti non caratterizzati da intensi sforzi fisici o da un elevato impegno mentale, ma comunque per un soggetto in potenza e fattivamente in grado di produrre reddito, sempre considerando eticamente il rispetto della dignità della persona (ad esempio di portineria, di commesso con mansioni semplici, di attività manuali leggere)».
Pertanto, il CTU officiato ha reso il seguente parere definitivo: «Alla data del decesso del Sig. XXX - ovvero il XXX – non sussisteva, in relazione alle infermità dedotte e documentate dal Sig. XXX, il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
Ciò posto, l’organo di consulenza ha assunto – quale parametro di valutazione medico-legale della specifica fattispecie sottoposta al suo esame – una nozione di inabilità che tiene conto della citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che impone di avere riguardo «al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico» (Cass. civ., Sez. lav. ord. 16.7.2024, n. 19530, richiamata da Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app., sent. 14.4.2025, n. 47).
In conclusione, reputa questo giudice che il parere sia pienamente condivisibile in quanto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale e coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale.
14. – Da ultimo, inidonee a superare le convincenti conclusioni rassegnate dal CTU appaiano le argomentazioni sviluppate dal consulente di parte.
Quest’ultimo, nella relazione allegata al ricorso introduttivo, ha fondato il giudizio di sussistenza del requisito sanitario dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa sul carattere complesso del quadro morboso, sostenendo che «l’impaccio motorio, il deficit cognitivo, le difficoltà a mantenere un adeguato contegno nelle relazioni interpersonali nonché nell’apprendimento, la totale dipendenza dalla figura fraterna, non gli consentono alcun tipo di attività lavorativa».
Trattasi di motivazioni insufficienti a escludere la sussistenza di residue capacità lavorative, pur a fronte di patologie non emendabili.
Ciò, peraltro, senza considerare che il deficit intellettivo in capo al ricorrente è stato diagnosticato come lieve e che la totale dipendenza dalla figura fraterna risulta affermata ma non provata.
15. – La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37470, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 4.3.2026.
Il Giudice (AN TA)
(F. to digitalmente)
Depositata il 18.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(AN TA)
(F. to digitalmente)
Depositata il 18.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)