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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3606/2025
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA OT e dall'Avv. Concetta Naclerio, con domicilio eletto in Vicenza, Corso Palladio, n.
15
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA EI ZO e dall'Avv. Francesca Bargelloni, con domicilio eletto in Vicenza, C.trà
Battisti n. 6,
1 RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e contribuzione al mantenimento della prole
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «1) La casa coniugale è assegnata a parte
resistente;
2) affido condiviso della prole, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della
madre. Parte resistente si impegna a collaborare per il perfezionamento delle pratiche
amministrative volte allo spostamento della residenza del minore presso l'abitazione materna;
3) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé nei seguenti termini:
- ogni mercoledì pomeriggio finito scuola, con possibilità di pernotto il mercoledì notte (con
assenso del figlio e, per tale evenienza di pernotto, con impegno del padre a portare a CP_1
scuola il figlio il giovedì mattina;
- un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì h. 16.00 sino alla domenica sera entro le ore 20.30/21,
con impegno del padre a portare il figlio presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze natalizie, metà del periodo comprendente ad anni alterni, il 25/12 ed il 31/12
ed il 26/12 e l'1/01;
- durante le vacanze pasquali, 3 gg consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o quello di ET;
- durante le vacanze estive (fine inizio attività scolastiche - settembre sino alla ripresa delle
attività scolastiche) il padre potrà trascorrere con il figlio 3 settimane (di cui due nel mese di
agosto), anche non consecutive, con periodo da concordarsi con la madre entro il 15/05 di ogni 2 anno ed indicazione della località di vacanza ove ciascun genitore si recherà con CP_1
4) Parte resistente corrisponderà, a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di ottobre
2025 compreso, a favore della madre, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di €
425,00.
Oltre il 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Vicenza. Somma da rivalutarsi
annualmente secondo parametri Istat a decorrere da novembre 2026;
5) Assegno unico integralmente alla madre. Parte resistente si impegna a collaborare per il
conseguimento, a favore della madre e nei termini quantitativi massimi di legge, del beneficio.
6) Spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 ha convenuto in giudizio il Sig. Parte_1
, chiedendo, nei termini indicati in ricorso, la regolamentazione della Controparte_1
convivenza more uxorio intrattenuta con parte resistente, da cui è nato nel 2018 il figlio CP_1
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, ha rassegnato le proprie conclusioni, per come indicate in tale scritto difensivo di costituzione.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nel corso dell'udienza di trattazione del 18.11.2025, le parti addivenivano ad una bonaria definizione della controversia, nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Il PM ha rassegnato in data 24.11.2025 le proprie conclusioni per come indicate in epigrafe.
Il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento le conclusioni formulate dalle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed CP_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dispone che il regime di affidamento e di mantenimento del minore siano CP_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3606/2025
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA OT e dall'Avv. Concetta Naclerio, con domicilio eletto in Vicenza, Corso Palladio, n.
15
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA EI ZO e dall'Avv. Francesca Bargelloni, con domicilio eletto in Vicenza, C.trà
Battisti n. 6,
1 RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e contribuzione al mantenimento della prole
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «1) La casa coniugale è assegnata a parte
resistente;
2) affido condiviso della prole, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della
madre. Parte resistente si impegna a collaborare per il perfezionamento delle pratiche
amministrative volte allo spostamento della residenza del minore presso l'abitazione materna;
3) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé nei seguenti termini:
- ogni mercoledì pomeriggio finito scuola, con possibilità di pernotto il mercoledì notte (con
assenso del figlio e, per tale evenienza di pernotto, con impegno del padre a portare a CP_1
scuola il figlio il giovedì mattina;
- un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì h. 16.00 sino alla domenica sera entro le ore 20.30/21,
con impegno del padre a portare il figlio presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze natalizie, metà del periodo comprendente ad anni alterni, il 25/12 ed il 31/12
ed il 26/12 e l'1/01;
- durante le vacanze pasquali, 3 gg consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o quello di ET;
- durante le vacanze estive (fine inizio attività scolastiche - settembre sino alla ripresa delle
attività scolastiche) il padre potrà trascorrere con il figlio 3 settimane (di cui due nel mese di
agosto), anche non consecutive, con periodo da concordarsi con la madre entro il 15/05 di ogni 2 anno ed indicazione della località di vacanza ove ciascun genitore si recherà con CP_1
4) Parte resistente corrisponderà, a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di ottobre
2025 compreso, a favore della madre, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di €
425,00.
Oltre il 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Vicenza. Somma da rivalutarsi
annualmente secondo parametri Istat a decorrere da novembre 2026;
5) Assegno unico integralmente alla madre. Parte resistente si impegna a collaborare per il
conseguimento, a favore della madre e nei termini quantitativi massimi di legge, del beneficio.
6) Spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 ha convenuto in giudizio il Sig. Parte_1
, chiedendo, nei termini indicati in ricorso, la regolamentazione della Controparte_1
convivenza more uxorio intrattenuta con parte resistente, da cui è nato nel 2018 il figlio CP_1
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, ha rassegnato le proprie conclusioni, per come indicate in tale scritto difensivo di costituzione.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nel corso dell'udienza di trattazione del 18.11.2025, le parti addivenivano ad una bonaria definizione della controversia, nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Il PM ha rassegnato in data 24.11.2025 le proprie conclusioni per come indicate in epigrafe.
Il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento le conclusioni formulate dalle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed CP_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dispone che il regime di affidamento e di mantenimento del minore siano CP_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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