CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39973 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO EZ IR AN nato il [...] AT NK nato il [...] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma dell’11-9-2024 che aveva condannato OS LO IR NI e PO FR alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina impropria aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, Avv. Dario Candeloro, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di tentata rapina impropria;
si deduceva al proposito che i prevenuti non avevano conseguito la piena ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 39973 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/11/2025 2 effettiva disponibilità del bene oggetto di sottrazione in quanto la condotta illecita era avvenuta sotto la diretta e continua supervisione della persona offesa e degli operatori di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti;
- violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della recidiva dovendo pur tenersi conto dell’assenza di danno nei confronti della vittima e della risalenza nel tempo dei precedenti che dovevano fare escludere la ritenuta aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all’analisi della corte di merito ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 – 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 – 01). L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che la qualificazione giuridica dei fatti risulta del tutto corretta posto che i due imputati avevano già compiuto la sottrazione del telefono cellulare in danno della persona offesa che era stato anche trasferito dall’uno all’altro così conseguendone la disponibilità, pur per un breve lasso temporale, senza che possa rilevare quale elemento decisivo per escludere la fattispecie consumata la presenza delle forze dell’ordine o della persona offesa. 2. Anche il secondo motivo è reiterativo avendo la Corte di appello spiegato, con gli argomenti esposti alle pagine 2-3 della sentenza, le ragioni per le quali nei confronti della OS dovesse riconoscersi la recidiva avuto riguardo ad una serie di circostanze quali la natura dei precedenti e la passata attestazione in altra pronuncia della stessa aggravante speciale, interpretate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, 3 nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 novembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. ZI PA IL PRESIDENTE IO TR
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma dell’11-9-2024 che aveva condannato OS LO IR NI e PO FR alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina impropria aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, Avv. Dario Candeloro, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di tentata rapina impropria;
si deduceva al proposito che i prevenuti non avevano conseguito la piena ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 39973 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/11/2025 2 effettiva disponibilità del bene oggetto di sottrazione in quanto la condotta illecita era avvenuta sotto la diretta e continua supervisione della persona offesa e degli operatori di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti;
- violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della recidiva dovendo pur tenersi conto dell’assenza di danno nei confronti della vittima e della risalenza nel tempo dei precedenti che dovevano fare escludere la ritenuta aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all’analisi della corte di merito ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 – 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 – 01). L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che la qualificazione giuridica dei fatti risulta del tutto corretta posto che i due imputati avevano già compiuto la sottrazione del telefono cellulare in danno della persona offesa che era stato anche trasferito dall’uno all’altro così conseguendone la disponibilità, pur per un breve lasso temporale, senza che possa rilevare quale elemento decisivo per escludere la fattispecie consumata la presenza delle forze dell’ordine o della persona offesa. 2. Anche il secondo motivo è reiterativo avendo la Corte di appello spiegato, con gli argomenti esposti alle pagine 2-3 della sentenza, le ragioni per le quali nei confronti della OS dovesse riconoscersi la recidiva avuto riguardo ad una serie di circostanze quali la natura dei precedenti e la passata attestazione in altra pronuncia della stessa aggravante speciale, interpretate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, 3 nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 novembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. ZI PA IL PRESIDENTE IO TR