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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1401/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5390/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ramacca - Piazza Umberto 14 95040 Ramacca CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Umberto 14 95040 Ramacca CT
Area Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 12/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 579380 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: area srl n.c. ; Il Comune assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2923/2024 del 11.04.2024, depositata il 12.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 12/01/2022, relativa all'avviso di accertamento della imposta IMU Anno 2013 dovuta per l'immobile caduto in successione in morte di Nominativo_1, padre del ricorrente e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Con il proposto appello, il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla eccepita mancanza di legittimazione passiva dello stesso, per avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e, nel merito, deducendone la erroneità, per non rispondere, l'erede beneficiario, dei debiti della eredità con il proprio patrimonio personale, ha chiesto, pertanto, annullarsi, previa sospensione, l'impugnata decisione e comunque, la stessa, riformarsi nel merito, con le spese.
Resiste il Comune di Ramacca che ha chiesto il rigetto dell'appello con le spese.
Rigettata con ordinanza n. 3946/2024 del 09.12.2024, l'istanza di sospensione e compensate le spese della fase cautelare, la causa, alla pubblica udienza del 23.01.2026, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari nei limiti dei beni che gli sono pervenuti per successione e non anche con il proprio patrimonio personale, sicchè, lo stesso,
è legittimato passivo dell'azione dei creditori della eredità, quale, nella specie, il Comune di Ramacca, seppure, come detto, nei limiti dei beni ereditari.
La ingiunzione di pagamento della imposta IMU dovuta per l'anno 2013 su bene caduto in successione in morte del padre del ricorrente, si ebbe, pertanto, legittimamente, a notificare, dalla società incaricata dal
Comune di Ramacca, all'odierno appellante che, detta eredità, aveva accettato, seppure con beneficio di inventario. Altro è, poi, il recupero in via esecutiva della pretesa azionata e che dovrà avere ad oggetto i beni caduti in successione e non i beni personali dell'erede beneficiario.
Nella specie, come riportato dall'appellante, alla ingiunzione di pagamento, è seguito un preavviso di fermo ex art.86, D.p.r. 602/1973, ma sulla legittimità o meno di detto, altro provvedimento, oggetto di autonoma impugnativa – RGR 1932/2022 -, avrà a pronunciare, non questa, ma altra C.G.T. che di tanto è stata investita.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante ed in favore del Comune di Ramacca, liquidandole in € 650,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Ramacca come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA IN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5390/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ramacca - Piazza Umberto 14 95040 Ramacca CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Umberto 14 95040 Ramacca CT
Area Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 12/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 579380 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: area srl n.c. ; Il Comune assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2923/2024 del 11.04.2024, depositata il 12.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 12/01/2022, relativa all'avviso di accertamento della imposta IMU Anno 2013 dovuta per l'immobile caduto in successione in morte di Nominativo_1, padre del ricorrente e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Con il proposto appello, il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla eccepita mancanza di legittimazione passiva dello stesso, per avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e, nel merito, deducendone la erroneità, per non rispondere, l'erede beneficiario, dei debiti della eredità con il proprio patrimonio personale, ha chiesto, pertanto, annullarsi, previa sospensione, l'impugnata decisione e comunque, la stessa, riformarsi nel merito, con le spese.
Resiste il Comune di Ramacca che ha chiesto il rigetto dell'appello con le spese.
Rigettata con ordinanza n. 3946/2024 del 09.12.2024, l'istanza di sospensione e compensate le spese della fase cautelare, la causa, alla pubblica udienza del 23.01.2026, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari nei limiti dei beni che gli sono pervenuti per successione e non anche con il proprio patrimonio personale, sicchè, lo stesso,
è legittimato passivo dell'azione dei creditori della eredità, quale, nella specie, il Comune di Ramacca, seppure, come detto, nei limiti dei beni ereditari.
La ingiunzione di pagamento della imposta IMU dovuta per l'anno 2013 su bene caduto in successione in morte del padre del ricorrente, si ebbe, pertanto, legittimamente, a notificare, dalla società incaricata dal
Comune di Ramacca, all'odierno appellante che, detta eredità, aveva accettato, seppure con beneficio di inventario. Altro è, poi, il recupero in via esecutiva della pretesa azionata e che dovrà avere ad oggetto i beni caduti in successione e non i beni personali dell'erede beneficiario.
Nella specie, come riportato dall'appellante, alla ingiunzione di pagamento, è seguito un preavviso di fermo ex art.86, D.p.r. 602/1973, ma sulla legittimità o meno di detto, altro provvedimento, oggetto di autonoma impugnativa – RGR 1932/2022 -, avrà a pronunciare, non questa, ma altra C.G.T. che di tanto è stata investita.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante ed in favore del Comune di Ramacca, liquidandole in € 650,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Ramacca come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA IN