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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4465/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLUCCIO PAOLO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVINA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della
, con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato nella categoria Bs;
di svolgere CP_1 un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle
14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del
CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'anno 2020 al 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore del ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' COroparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1596,10 a titolo di
[...] maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria oltre interessi CO Costituitasi in giudizio l' convenuta chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, confermate anche in sede di gravame, a cui si intende prestare nuovamente adesione, il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario.
Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto:
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9. CO Ciò posto rispetto all'an va osservato che l' non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità.
Agli atti risulta anche allegata la missiva spedita e ricevuta in data 4.5.2023, da qualificarsi come messa in mora, interruttiva del termine di prescrizione
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 1205,40 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma € 1506,10 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. CO NA l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Il Giudice
Pres. AT Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4465/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLUCCIO PAOLO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVINA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della
, con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato nella categoria Bs;
di svolgere CP_1 un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle
14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del
CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'anno 2020 al 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore del ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' COroparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1596,10 a titolo di
[...] maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria oltre interessi CO Costituitasi in giudizio l' convenuta chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, confermate anche in sede di gravame, a cui si intende prestare nuovamente adesione, il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario.
Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto:
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9. CO Ciò posto rispetto all'an va osservato che l' non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità.
Agli atti risulta anche allegata la missiva spedita e ricevuta in data 4.5.2023, da qualificarsi come messa in mora, interruttiva del termine di prescrizione
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 1205,40 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma € 1506,10 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. CO NA l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Il Giudice
Pres. AT Pezzullo