Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Albani, Rachele Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS CO, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Territoriale di CO (AS CO Marche), rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Bossio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in relazione all’istanza presentata dalla Ricorrente in data 08/01/2025, reiterata in data 10/04/2025, 13/05/2025 e 27/05/2025, avente ad oggetto la richiesta di mobilità interna presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi della Sede Operativa dell’Ospedale “-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e del Regolamento approvato con Determina AV2 n.-OMISSIS-
NONCHÉ condanna dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, formale e motivato entro il termine di 30 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di CO (AS CO Marche);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria in data 17 dicembre 2025 con cui parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e per l’effetto chiedeva di dichiarare improcedibile il presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.”
Vista la memoria in data 19 dicembre 2025 con cui la resistente ST CO dichiara che “nulla osserva né oppone” in ordine alla dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, rimettendosi al Collegio per la pronuncia sulle spese.
Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese, come richiesto da parte ricorrente e in assenza di opposizione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in CO nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
NN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RU | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.