Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01558/2025 REG.RIC.
N. 01559/2025 REG.RIC.
N. 01560/2025 REG.RIC.
N. 01561/2025 REG.RIC.
N. 01566/2025 REG.RIC.
N. 01567/2025 REG.RIC.
N. 01569/2025 REG.RIC.
N. 01571/2025 REG.RIC.
N. 01573/2025 REG.RIC.
N. 01574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2025, proposto da
AR VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2025, proposto da
RI MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2025, proposto da
AR VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2025, proposto da
RI MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2025, proposto da
VI VI, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2025, proposto da
VI VI, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2025, proposto da
CA RR, PP RR, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2025, proposto da
CA RR, PP RR, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2025, proposto da
RI OR, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2025, proposto da
RI OR, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto ai ricorsi nn. 1558 del 2025, 1559 del 2025, 1566 del 2025, 1571 del 2025 e 1573 del 2025:
del diniego n. 23 del 17 giugno 2025 reso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 depositata in data 28 gennaio 2025, in uno con gli atti pregressi e comunque connessi;
nonché,
per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133, lett. a) bis, c.p.a. e 20 L. n. 241/1990, della formazione del silenzio-assenso sull’istanza stessa;
quanto ai ricorsi nn. 1560 del 2025, 1561 del 2025, 1567 del 2025, 1569 del 2025 e 1574 del 2025:
dell’ordinanza di demolizione ex artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001, n. 776 del 4 settembre 2025, riguardante l’intero immobile denominato “Villa Australia”, in uno con gli atti pregressi e comunque connessi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con i ricorsi nn. 1558 del 2025, 1559 del 2025, 1566 del 2025, 1571 del 2025 e 1573 del 2025 si impugna il diniego n. 23 del 17 giugno 2025 reso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 depositata in data 28 gennaio 2025, chiedendo altresì la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133, lett. a) bis, c.p.a. e 20 L. n. 241/1990, della formazione del silenzio-assenso sull’istanza stessa.
A seguito della presentazione di una IL per interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, agevolati dal Superbonus 110% ( ex art. 119 D.L. 34/2020), relativamente al fabbricato denominato “Villa Australia”, sito in località Sala Abbagnano del Comune di Salerno, emergevano in corso d’opera gravi lesioni strutturali che resero necessaria la demolizione parziale e la ricostruzione di tre lati dell’edificio, segnalata con CILA integrativa del 6 dicembre 2023.
Il Comune di Salerno, ritenendo che detti lavori configurassero ristrutturazione edilizia (demo-ricostruzione) e non (più) manutenzione straordinaria, adottava l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 50 del 24 novembre 2023.
Proposto il ricorso avverso la detta ordinanza, il T.A.R., con sentenza n. 75/2024, lo accoglieva disponendo che: “ nella specie, l’attività edificatoria posta in essere ha mantenuto la propria congruente fonte di legittimazione nella CILAS del 25 novembre 2022, prot. n. 295920, così come debitamente integrata dalla variante del 6 dicembre 2012, prot. n. 271903, essendosi attestata in termini di sostituzione di sia pur consistenti porzioni strutturali ammalorate, resasi necessaria ai fini della corretta esecuzione del rassegnato progetto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, senza assurgere al livello della totale demo-ricostruzione, esclusa dal proprio ambito applicativo sia dall’art. 119, comma 13 ter, del d.l. n. 34/2020 sia dall’art. 2, comma 1, della l. r. Campania n. 13/2022;
- di qui, dunque, l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 50 del 24 novembre 2023, nella misura in cui assume l’inapplicabilità del regime della CILA Superbonus 110% alla fattispecie in esame ”.
Avverso tale decisione veniva proposto appello e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10109/2024, lo accoglieva affermando quanto segue: “ In primo luogo, va evidenziato che il richiamato art. 119, comma 13-ter, del decreto legge n. 34/2020 (analogamente l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2022) non opera alcuna distinzione tra demo-ricostruzione parziale e demo-ricostruzione integrale, limitandosi a sancire l’esclusione degli interventi “… comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,” dall’ambito di applicazione della normativa del Superbonus.
Il legislatore, dunque, non ha specificato se l’esclusione concerna unicamente la demolizione e ricostruzione di tipo integrale ovvero anche quella parziale: è quindi evidente che, in assenza di ulteriore specificazione, la disciplina in commento escluda tout court gli interventi di demo-ricostruzione, sia essa integrale che parziale, per i quali si rende necessaria l’acquisizione di un ulteriore titolo.
In secondo luogo, pur volendo seguire la tesi sostenuta dalla sig.ra VI e condivisa dal Giudice di primo grado, secondo cui l’esclusione normativa (di cui ai menzionati artt. 119, comma 13-ter, del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e 2, comma 1, della legge regionale della Campania n. 13/2022) riguardi soltanto le ipotesi di “demolizione e ricostruzione integrale”, la sentenza non può essere positivamente apprezzata, dal momento che nel caso in esame l’intervento realizzato dalla odierna appellata era differente da quello contemplato nella CILAS e, comunque, doveva essere annoverato proprio in tale ultima tipologia (i.e. demo-ricostruzione integrale) e non certamente in quella di “demolizione parziale”.
Ciò emerge chiaramente dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale successivamente confluite nei provvedimenti impugnati.
In particolare, nella relazione prot. n. 224873 del 10 ottobre 2023 (riportata in parte nella gravata ordinanza di sospensione lavori) si legge che: “... l’immobile oggetto di lavori non era più esistente fatta eccezione per il modesto cantone in muratura ed in sostituzione risultava in corso di realizzazione una struttura in cemento armato che allo stato era costituita da due impalcati già realizzati (piano terra e piano primo) e da una cassaforma per il getto di un ulteriore solaio. Nell’istanza esibita (CILAS prot. n. 295920 del 25.11.2022 ndr) erano previsti lavori di manutenzione alle facciate e la sostituzione dei solai nel cassone esistente”.
Tale circostanza viene, poi, confermata anche all’esito del secondo sopralluogo, come da verbale prot. n. 260590 del 22 novembre 2023, ove è precisato che: “al momento del sopralluogo risulta che l’organismo strutturale/edilizio originario, in muratura, è stato demolito, su tre lati dello stesso, comprese le strutture interne, rimanendo in essere il cantonale posto nella direzione SUD OVEST”.
In sostanza, l’edificio è stato demolito quasi integralmente, eccezion fatta per il cantonale (consistente in una minima percentuale della struttura), come illustrato nei grafici riportati in atti.
L’unica parte dell’edificio superstite rispetto ai lavori di demolizione era, dunque, soltanto il “cantonale” posto nella direzione sud ovest, limitatamente al piano terra.
Va, infatti, rimarcato che ai piani superiori (primo e secondo) l’organismo strutturale preesistente è stato completamente rimosso e ricostruito ex novo.
In altre parole ai piani primo e secondo nulla è rimasto della vecchia struttura, neppure la parte del “cantonale” conservato, che si sviluppava in verticale.
Sulla scorta di tali risultanze, pertanto, la demolizione non può comunque essere qualificata come “parziale”, poiché la percentuale di fabbricato demolita e ricostruita supera, di gran lunga, quella rimasta intatta dell’originario fabbricato, del tutto irrisoria ed irrilevante, sì da rendere il nuovo edificato del tutto scollegato e avulso da quello preesistente.
Ritiene questo Giudice che la demolizione, per poter essere definita “parziale”, deve interessare parti limitate dell’edificio, di modo che lo stesso, anche a seguito dell’intervento, mantenga la sua identità e individualità strutturale: deve quindi sussistere continuità tra il preesistente ed il nuovo edificio.
Non è ciò che si è verificato nel caso di specie.
Per la giurisprudenza la differenza tra demo-ricostruzione parziale e integrale è alla base della demarcazione delle categorie edilizie della ristrutturazione edilizia e della nuova costruzione: infatti, un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come ristrutturazione edilizia (comportante, pertanto, una demo-ricostruzione parziale) solo se vi sia continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione e ciò va escluso nell’ipotesi in cui si mantenga esclusivamente una singola porzione di un muro perimetrale dell’edificio interessato dall’intervento, come appunto avvenuto nella fattispecie in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208: “… le opere edilizie realizzate, contrariamente a quanto descritto nella domanda di condono, non risultano qualificabili in termini di ampliamento essendo stato interamente demolito il manufatto preesistente; di questo infatti, all’esito dei lavori, è residuato soltanto un modesto lacerto del muro perimetrale privo di consistenza architettonica e strutturale. Non si tratta quindi di una demolizione soltanto parziale, come afferma l’appellante, bensì di una demolizione che ha interessato la struttura preesistente nella sua interezza così da impedire la configurabilità dell’intervento di ampliamento descritto nella domanda di sanatoria. Né può darsi rilevanza, come assume l’appellante, al fatto che una parte dei mattoni sia stata “riciclata” ai fini della nuova edificazione attraverso il loro posizionamento all’interno dei muri perimetrali, in quanto, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, tale preesistenza non solo non ha autonoma dignità strutturale, valendo soltanto come massa di inerti riutilizzati, ma è privo di ogni impatto estetico. … un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione. …”).
Con detto orientamento si è voluto contrastare un fenomeno piuttosto diffuso nella pratica, ossia quello di mantenere in essere porzioni insignificanti da un punto di vista sostanziale dell’edificio al fine di non incorrere, almeno formalmente, nella categoria della “demolizione integrale”.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio - come detto - ciò che è stato conservato è un mero “cantonale”, anch’esso alterato nella sua conformazione poiché, come evincibile dagli stessi grafici e documentazione fotografica allegati alla pratica edilizia con integrazione prot. n. 271903 del 6 dicembre 2023, all’interno dello spessore della muratura di tale porzione di fabbricato, sono stati inseriti pilastri, che, nell’originaria comunicazione prot. n. 295920 del 25 novembre 2022, venivano rappresentati come semplicemente affiancati alle murature da conservare.
In ogni caso, l’entità e la rilevanza dei lavori vengono evidenziate dallo stesso T.a.r. Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, là dove precisa che l’intervento ha comportato “la radicale trasformazione dell’originaria struttura in muratura nella nuova struttura in muratura, ad eccezione della porzione immobiliare sul lato sud-ovest, ed il rifacimento e l’aggiunta di elementi costitutivi ...”, andando oltre la tecnica del cd. “cuci e scuci” prospettato nella C.I.L.A. Superbonus: tuttavia, in modo non condivisibile, il T.a.r. Salerno ha inquadrato l’intervento nella tipologia della manutenzione straordinaria, qualificando la demolizione come “non integrale” ”.
In data 20 gennaio 2025 veniva presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, “convertita” in data 28 gennaio 2025 in istanza ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001, che il Comune ha denegato con l’atto qui gravato.
Si eccepisce da parte dei ricorrenti la tardività e l’inefficacia del diniego, ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, D.P.R. n. 380/2001, non essendo ammissibile un implicito annullamento del titolo conseguito per silentium .
Si evidenzia che l’atto di cui hanno conosciuto prima il T.A.R. e poi il Consiglio di Stato è l’ordinanza di sospensione dei lavori, non già la IL integrata, la quale costituirebbe un titolo edilizio mai fatto oggetto di annullamento né per mano della P.A. né dal Giudice in sede giurisdizionale e dunque, allo stato, pienamente valido ed efficace.
Si sostiene che l’art. 36 bis è applicabile, non solo agli interventi realizzati in assenza di s.c.i.a., ma anche a quelli realizzati in assenza di s.c.i.a. alternativa al p.d.c.
Si invoca l’art. 22, comma 1, T.U.Ed., il quale, alla lettera a), ricomprende tra gli interventi consentiti dalla s.c.i.a. quelli di manutenzione straordinaria qualora riguardino (anche) le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
Si eccepisce la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, contestando le motivazioni opposte alle controdeduzioni del tecnico di parte.
Il Comune di Salerno si è costituito in resistenza deducendo che la IL, in quanto utilizzata al di fuori dal suo modello tipico legale, è un titolo illegittimo ab origine , sì da non richiedere l’adozione di un ulteriore provvedimento di annullamento esplicito, essendo tamquam non esset .
Ha contestato la tardività del provvedimento di diniego rimarcando come nel preavviso di diniego, comunicato ampiamente nei termini di legge, sia stato constatato che, unitamente all’istanza di sanatoria, non era stata prodotta l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ordinaria, la cui necessità era stata definitivamente accertata con la sentenza del Consiglio di Stato, sicché la domanda, in quanto incompleta, non poteva trovare accoglimento per silentium , non essendo mai decorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso.
Ha contestato anche la deduzione delle controparti secondo cui gli interventi realizzati rientrerebbero nella tipologia di “manutenzione straordinaria”, in quanto già scrutinata e sconfessata dalla sentenza n. 10109/2024, ove si è affermato che i lavori de quibus dovevano essere ricondotti nell’alveo della c.d. “ristrutturazione edilizia”, realizzabile mediante presentazione di s.c.i.a. alternativa al p.d.c. ex art. 23, comma 1, in difetto della quale la sanatoria (anche a seguito dell’introduzione del c.d. “Decreto Salva Casa”) è possibile esclusivamente facendo ricorso all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Ha evidenziato, inoltre, che le controdeduzioni dei ricorrenti sono state esaminate e superate punto per punto, che i contestati ampliamenti di sagoma e volume e le rilevate discordanze sulla dimensione degli aggetti sono stati rinvenuti dal confronto dello stato ante operam e post operam che risultano allegati all’istanza e che, in ogni caso, in fascia di rispetto stradale l’intervento di demolizione e ricostruzione è inibito.
Infine, ha sostenuto che non è stata fornita alcuna prova positivamente apprezzabile circa la legittimità del fabbricato preesistente, come era onere di parte istante.
Con i ricorsi nn. 1560 del 2025, 1561 del 2025, 1567 del 2025, 1569 del 2025 e 1574 del 2025 si impugna l’ordinanza di demolizione ex artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001, n. 776 del 4 settembre 2025, riguardante l’intero immobile denominato “Villa Australia”.
Detta ordinanza è stata adottata sull’assunto che l’edificio sarebbe stato realizzato “ in assenza di titolo nonché della prescritta autorizzazione paesaggistica ed in fascia di rispetto stradale ”, ove l’intervento di demolizione integrale e conseguente ricostruzione con ampliamenti sarebbe inibito.
Si ribadisce da parte dei ricorrenti che il Consiglio di Stato non ha conosciuto dei titoli edilizi, bensì solo della sospensione dei lavori, ritenendola legittima per la diversa qualificazione del titolo all’uopo necessario, e che la domanda di sanatoria ex art. 36 bis T.U. n. 380/2001, pure accolta per silenzio, non poteva avere alcun portato confessorio dell’abusività dell’opera.
Si rileva che, stante la piena efficacia della IL e della sua integrazione con la successiva CILA, non era possibile configurare le opere come abusive, atteso che le opere realizzate sono conformi a tali titoli, come pure all’autorizzazione paesaggistica del 19 maggio 2023.
Si aggiunge che, con la pronuncia n. 10109/2024, il Consiglio di Stato ha qualificato l’intervento quale demo-ricostruzione ovvero ristrutturazione, per del quale non è più necessaria la “fedeltà” ricostruttiva, né che demolizione e ricostruzione avvengano in un unico contesto temporale e funzionale.
Si ritiene, quindi, che la riqualificazione dell’intervento come nuova costruzione, oltre ad essere data in violazione della pronuncia del Consiglio di Stato sul punto, non è comunque sufficientemente argomentata, limitandosi il Comune a rilevare che l’intervento ha comportato “ l’integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente con ampliamenti ”, sia di sagoma che di volume.
Si nega ulteriormente che l’abusività del rigenerato fabbricato possa individuarsi in ragione della sua insistenza in fascia di rispetto stradale (sull’assunto che in tale fascia sarebbero inibiti, in forza del divieto del Codice della Strada, gli interventi di nuova costruzione), poiché tanto equivarrebbe a sostenere che il concetto di ristrutturazione edilizia vada diversamente declinato nei due ambiti, ovvero che gli interventi di demo-ricostruzione, ricompresi nella ristrutturazione edilizia dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, dovrebbero considerarsi nuova costruzione secondo l’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992.
Si eccepisce infine la pretermissione del necessario momento partecipativo del privato e comunque l’illegittimità della gravata ordinanza in via derivata per i motivi che viziano il diniego di accertamento di conformità.
Si è costituito anche in questi giudizi il Comune di Salerno deducendo di non avere sulla IL alcun potere inibitorio, dovendo e potendo esercitare, quando ne ricorrano i presupposti, unicamente il potere repressivo.
Ha affermato, comunque, che la IL stessa è stata utilizzata al di fuori del suo paradigma legale.
Ha nuovamente contestato l’invocata applicazione del silenzio-assenso e ha affermato che l’ordinanza di demolizione è stata adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 per sanzionare opere realizzate in area vincolata e ricadenti nella fascia di rispetto stradale, dove è vietato qualsiasi tipo di intervento di nuova costruzione, demolizione integrale e conseguente ricostruzione, nonché di ampliamento, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992.
Ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica semplificata n. 32/2023, trasmessa dalla ricorrente con nota prot. n. 102704/2025, non è sufficiente a legittimare gli interventi de quibus (come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10109/2024), sicché la pratica edilizia deve ritenersi incompleta.
Infine, ha rilevato che, a fronte dell’accertamento di un abuso edilizio, l’attività repressiva ha natura vincolata, non richiedendo neppure la comunicazione di avvio del procedimento, anche nell’ipotesi in cui l’edificio rispetti i più aggiornati parametri energetici e sismici.
Con ordinanza n. 456 del 31 ottobre 2025 tutti i dieci ricorsi sono stati riuniti ed è stata accolta l’istanza cautelare, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 776 del 4 settembre 2025 e fissazione per la trattazione del merito dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.
Alla suddetta udienza pubblica, dopo lo scambio di ulteriori memorie e repliche, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
La sentenza n. 10109/2024 del Consiglio di Stato, estesamente riportata in fatto, in parte motiva ha chiaramente specificato che il titolo edilizio di cui si discute (IL) non era idoneo a giustificare l’intervento effettuato.
In particolare, ha ritenuto che la normativa del Superbonus escluda totalmente dal proprio ambito di applicazione gli interventi di demo-ricostruzione, sia integrale che parziale, per i quali si rende quindi necessaria l’acquisizione di un ulteriore titolo.
In secondo luogo, ha affermato che l’intervento realizzato era differente da quello contemplato nella IL e, comunque, data la sua portata e incidenza sull’immobile, doveva essere qualificato come demo-ricostruzione integrale e non come demolizione parziale, con esclusione, a fortiori , della possibilità di realizzarlo mediante semplice comunicazione di inizio lavori asseverata.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi:
- gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se solo parziali, non possono essere ricondotti alla categoria della “manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020 in tema di Superbonus 110%;
- la disciplina del Superbonus esclude tout court gli interventi di demolizione e ricostruzione, richiedendo per essi l’acquisizione di un ulteriore titolo edilizio;
- pertanto, un intervento che comporti la demolizione quasi integrale di un edificio, mantenendo solo una minima porzione del fabbricato originario, deve essere qualificato come “ristrutturazione edilizia” e non può essere autorizzato tramite CILA Superbonus.
Da ciò consegue che, anche in assenza di una specifica pronuncia di annullamento della suddetta IL (che il Consiglio di Stato giammai avrebbe potuto rendere, essendo diverso l’oggetto di quel giudizio), essa non assume alcun valore nel caso in discussione e non può di certo essere recuperata come titolo edilizio valido sulla base del semplice motivo di un mancato espresso annullamento.
Non può dunque condividersi la posizione dei ricorrenti, secondo cui la IL non annullata costituisce comunque un titolo utile ai fini della proposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001.
Ciò potrebbe affermarsi unicamente nel caso in cui l’intervento avrebbe potuto almeno in astratto essere autorizzato tramite CILA Superbonus, il che, nella specie, non è.
In altri termini, accertata l’inidoneità del suddetto titolo a giustificare anche in astratto la realizzazione della demo-ricostruzione in questione, il mancato annullamento espresso della IL è irrilevante.
La stessa, poi, non può essere utilizzata, direttamente o indirettamente, ai fini della sanatoria ex art. 36 bis anche perché l’intervento, particolarmente incisivo, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla norma di sanatoria.
Ne consegue, ulteriormente, la non invocabilità della disciplina del silenzio-assenso, comunque non applicabile alla fattispecie stante l’incompletezza della domanda.
Quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, l’infondatezza dei motivi di gravame costituisce la conseguenza inevitabile di quanto detto in merito all’effetto della sentenza del Consiglio di Stato e alla conseguente legittimità del diniego di accertamento di conformità presupposto.
Peraltro, come è noto, a fronte dell’accertamento di un abuso edilizio, l’attività repressiva assume natura vincolata e non richiede neppure l’attivazione di particolari garanzie procedimentali.
In definitiva, i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO