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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2773/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2773/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Stella Giordano - Ghidoni Alberto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che il ricorrente era oggetto di una rideterminazione della pensione in data 16/08/2024 con il quale gli si chiedeva, per i 25 anni precedenti, un indebito pari a € 724.299,42; contestualmente, il suo trattamento pensionistico veniva ridotto da 21.541,73 € a 9.790,77 € mensili;
• che impugnava tale provvedimento, ritenendolo carente di motivazione e ingiustificato, in quanto gli altri trattamenti pensionistici goduti dal ricorrente e citati nel provvedimento sono, complessivamente, di importo inferiore ai 50 € mensili e costantemente erogati dal 1999 e dal
2010; considera
1. Nonostante l'onere della prova, in caso di accertamento negativo, spetti al pensionato, la medesima può essere fornita anche tramite principi di prova ed elementi presuntivi.
2. Militano, a favore della tesi del ricorrente sull'erroneità del comportamento dell' diversi fattori, quali: CP_1
a. l'erogazione della pensione, oggi ritenuta eccessiva, per venticinque anni consecutivi;
b. l'importo decisamente contenuto delle pensioni che, cumulate con quella principale, avrebbero portato alla riduzione della stessa;
c. la totale assenza di giustificazioni del provvedimento e l'omessa CP_1 indicazione di elementi di calcolo utilizzati dall' ; CP_2
d. l'assenza di contestazioni di fatto contenute in memoria costitutiva.
3. Di conseguenza, si ritiene che il ricorrente abbia fornito sufficienti elementi di prova per ritenere che la propria pensione fosse stata correttamente erogata per i venticinque
1 R.G.L. 2773/2025
anni precedenti, mentre l' non ha saputo fornire alcun elemento per discostarsi dalla CP_1 tesi attrice.
4. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara illegittimità della decurtazione della pensione effettuata con il provvedimento del 16 agosto 2024 e, per l'effetto, ordina alla convenuta di ripristinare il precedente trattamento pensionistico del ricorrente;
- condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 11.875,35, a titolo di indebite trattenute, per il periodo novembre 2024 – aprile 2025, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 94.007,68, a titolo di differenze sulla pensione, per il periodo novembre 2024 – aprile 2025, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.600 oltre rimborso forfettario, CU, IVA e CPA.
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2773/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Stella Giordano - Ghidoni Alberto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che il ricorrente era oggetto di una rideterminazione della pensione in data 16/08/2024 con il quale gli si chiedeva, per i 25 anni precedenti, un indebito pari a € 724.299,42; contestualmente, il suo trattamento pensionistico veniva ridotto da 21.541,73 € a 9.790,77 € mensili;
• che impugnava tale provvedimento, ritenendolo carente di motivazione e ingiustificato, in quanto gli altri trattamenti pensionistici goduti dal ricorrente e citati nel provvedimento sono, complessivamente, di importo inferiore ai 50 € mensili e costantemente erogati dal 1999 e dal
2010; considera
1. Nonostante l'onere della prova, in caso di accertamento negativo, spetti al pensionato, la medesima può essere fornita anche tramite principi di prova ed elementi presuntivi.
2. Militano, a favore della tesi del ricorrente sull'erroneità del comportamento dell' diversi fattori, quali: CP_1
a. l'erogazione della pensione, oggi ritenuta eccessiva, per venticinque anni consecutivi;
b. l'importo decisamente contenuto delle pensioni che, cumulate con quella principale, avrebbero portato alla riduzione della stessa;
c. la totale assenza di giustificazioni del provvedimento e l'omessa CP_1 indicazione di elementi di calcolo utilizzati dall' ; CP_2
d. l'assenza di contestazioni di fatto contenute in memoria costitutiva.
3. Di conseguenza, si ritiene che il ricorrente abbia fornito sufficienti elementi di prova per ritenere che la propria pensione fosse stata correttamente erogata per i venticinque
1 R.G.L. 2773/2025
anni precedenti, mentre l' non ha saputo fornire alcun elemento per discostarsi dalla CP_1 tesi attrice.
4. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara illegittimità della decurtazione della pensione effettuata con il provvedimento del 16 agosto 2024 e, per l'effetto, ordina alla convenuta di ripristinare il precedente trattamento pensionistico del ricorrente;
- condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 11.875,35, a titolo di indebite trattenute, per il periodo novembre 2024 – aprile 2025, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 94.007,68, a titolo di differenze sulla pensione, per il periodo novembre 2024 – aprile 2025, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.600 oltre rimborso forfettario, CU, IVA e CPA.
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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