TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2667 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Pianiga (VE), in via Don Corrado Ballin n. 54, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Massaro (PEC
in Padova (PD), Galleria Brancaleone n. 2 che li Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.09.2025 che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
primo comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Pianiga (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Persona_1
informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) il IG , compatibilmente con i propri Parte_2
impegni, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno mezza giornata alla settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa
Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà il Persona_1 Persona_1
Natale ed il 31 dicembre, ad anni alterni con uno dei genitori. Nel periodo in esame l'altro genitore, terrà con sé la figlia il 26 dicembre ed il 1 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il IG
avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle Parte_2
ore 21:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Persona_1
con la madre e la AS con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni Parte_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IGa
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia Parte_1
al IG con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando la località di Parte_2
destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti della figlia;
4) la casa familiare sita a Pianiga
(VE), in via Don Corrado Ballin n. 54 di proprietà esclusiva della IGa Parte_1
rimane assegnata in via esclusiva alla stessa, con obbligo del IG di trasferire Parte_2
la propria residenza altrove entro e non oltre il termine del 30.09.2025 asportando entro detto termine tutti i propri effetti personali;
5) il IG verserà alla IGa Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, Parte_1
la somma di € 200,00, somma che sarà versata alla IGa anticipatamente Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio di ogni anno con diritto irrevocabile della IGa di essere assegnataria in Parte_1
via esclusiva dell'assegno unico;
6) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito con il presente accordo ogni eventuale ed ulteriore questione patrimoniale tra di essi intercorrente. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI 7) l'autovettura marca Peugeot, modello 207, immatricolazione 13.11.2012, targata
EN185TE, già di proprietà di , rimane di proprietà esclusiva di Parte_1 Parte_1
; 8) l'autovettura tipo BMW 318 D 2.0 targata EH565JD già di proprietà di
[...] [...]
rimane di proprietà esclusiva di;
9) le giacenze di liquidità relative al Parte_2 Parte_2
conto corrente cointestato presso rimangano nella esclusiva titolarità del Controparte_1
IG (identificativo rapporto 971038805851607M0820I1126Z5957ZMO71C); Parte_2 10) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione della IGa vengano assegnati Parte_1
alla stessa, ad eccezione dei beni di seguito indicati assegnati al IG : tavolo Parte_2
comprensivo di n. 6 sedie, carrello porta TV, mobile salotto, cassettiera bianca camera, scarpiera garage, tavolo lavoro garage, pianoforte, n. 2 chitarre, cd e n. 2 porta cd, impianto Dolbi, dvd camera, servizio bicchieri, secchiello ghiaccio, hi-fi vari compreso mobile Ikea, bastone pioggia, lampada Fabio, TV cucina, tappeto (doc. 22, elenco beni assegnati a;
11) la Parte_2
IGa si obbliga a riconoscere al IG l'importo di Parte_1 Parte_2
36.000,00 euro da versarsi in tre distinte rate, la prima dell'importo di 10.000,00 euro alla data del deposito del presente ricorso, la seconda dell'importo di 14.000,00 euro entro la data del
30.09.2025 e la terza dell'importo di 12.000,00 euro entro la data del 31.12.2025, a titolo di rimborso per le spese dal medesimo sostenute per i bisogni della famiglia durante la convivenza e in costanza del matrimonio.
Chiedono, inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma,
c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile nel Comune di Pianiga (VE) il
05.05.2011 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pianiga (VE) al n. 4, Parte
1, anno 2011; ordinare al Comune di Pianiga (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori quello di Persona_1 tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) il IG Parte_2
compatibilmente con i propri impegni, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno mezza giornata alla settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa Per quanto concerne le festività natalizie, Persona_1
trascorrerà il Natale ed il 31 dicembre, ad anni alterni con uno dei genitori. Persona_1
Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé la figlia il 26 dicembre ed il 1 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG avrà la facoltà di trascorrere con Parte_2
la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 21:00, in modo che possa Persona_1
trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la AS con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG avrà la facoltà di Parte_2
trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IGa decida di trascorrere dei periodi di Parte_1
vacanza con la figlia dovrà darne notizia al IG , con un preavviso di almeno Parte_2
15 giorni, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei figli.
4) La casa familiare sita a Pianiga (VE), in via Don Corrado Ballin n. 54 di proprietà esclusiva della IGa rimane assegnata in via esclusiva alla stessa, con obbligo del Parte_1
IG di trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il termine del Parte_2
30.09.2025, asportando entro detto termine tutti i propri effetti personali;
5) il IG
[...] verserà alla IGa , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
ordinario e straordinario della figlia, la somma di € 200,00 euro, somma che sarà versata alla IGa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1
di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio di ogni anno con diritto irrevocabile della IGa
di essere assegnataria in via esclusiva dell'assegno unico;
6) i coniugi Parte_1
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito con il presente accordo ogni eventuale ed ulteriore questione patrimoniale tra di essi intercorrente. PRENDERE
ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 7) l'autovettura marca Peugeot, modello
207, immatricolazione 13.11.2012, targata EN185TE, già di proprietà di , Parte_1
rimane di proprietà esclusiva di;
8) l'autovettura tipo BMW 318 D 2.0 targata Parte_1
EH565JD già di proprietà di , rimane di proprietà esclusiva di;
Parte_2 Parte_2
9) le giacenze di liquidità relative al conto corrente cointestato presso Controparte_1
rimangano nella esclusiva titolarità del IG (identificativo rapporto Parte_2
971038805851607M0820I1126Z5957ZMO71C); 10) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione della IGa vengano assegnati alla stessa, ad eccezione dei beni di seguito indicati Parte_1
assegnati al IG : tavolo comprensivo di n. 6 sedie, carrello porta TV, mobile Parte_2
salotto, cassettiera bianca camera, scarpiera garage, tavolo lavoro garage, pianoforte, n. 2 chitarre, cd e n. 2 porta cd, impianto Dolbi, dvd camera, servizio bicchieri, secchiello ghiaccio, hi- fi vari compreso mobile Ikea, bastone pioggia, lampada Fabio, TV cucina, tappeto (cfr. doc. 22);
11) la IGa si obbliga a riconoscere al IG l'importo di Parte_1 Parte_2
36.000,00 euro da versarsi in tre distinte rate, la prima dell'importo di 10.000,00 euro alla data del deposito del presente ricorso, la seconda dell'importo di 14.000,00 euro entro la data del
30.09.2025 e la terza dell'importo di 12.000,00 euro entro la data del 31.12.2025, a titolo di rimborso per le spese dal medesimo sostenute per i bisogni della famiglia durante la convivenza e in costanza del matrimonio”.
Il P.M. intervenuto ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 05.05.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 4, parte I, Uff.1, dell'anno 2011.
La coppia ha avuto due figli: (n. 04.12.2002) e (n. 03.09.2009). Per_2 Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
01.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_2 Parte_1
in matrimonio in data 05.05.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pianiga, al n. 4, parte I, Uff.1, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2667 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Pianiga (VE), in via Don Corrado Ballin n. 54, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Massaro (PEC
in Padova (PD), Galleria Brancaleone n. 2 che li Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.09.2025 che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
primo comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Pianiga (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Persona_1
informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) il IG , compatibilmente con i propri Parte_2
impegni, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno mezza giornata alla settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa
Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà il Persona_1 Persona_1
Natale ed il 31 dicembre, ad anni alterni con uno dei genitori. Nel periodo in esame l'altro genitore, terrà con sé la figlia il 26 dicembre ed il 1 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il IG
avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle Parte_2
ore 21:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Persona_1
con la madre e la AS con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni Parte_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IGa
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia Parte_1
al IG con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando la località di Parte_2
destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti della figlia;
4) la casa familiare sita a Pianiga
(VE), in via Don Corrado Ballin n. 54 di proprietà esclusiva della IGa Parte_1
rimane assegnata in via esclusiva alla stessa, con obbligo del IG di trasferire Parte_2
la propria residenza altrove entro e non oltre il termine del 30.09.2025 asportando entro detto termine tutti i propri effetti personali;
5) il IG verserà alla IGa Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, Parte_1
la somma di € 200,00, somma che sarà versata alla IGa anticipatamente Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio di ogni anno con diritto irrevocabile della IGa di essere assegnataria in Parte_1
via esclusiva dell'assegno unico;
6) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito con il presente accordo ogni eventuale ed ulteriore questione patrimoniale tra di essi intercorrente. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI 7) l'autovettura marca Peugeot, modello 207, immatricolazione 13.11.2012, targata
EN185TE, già di proprietà di , rimane di proprietà esclusiva di Parte_1 Parte_1
; 8) l'autovettura tipo BMW 318 D 2.0 targata EH565JD già di proprietà di
[...] [...]
rimane di proprietà esclusiva di;
9) le giacenze di liquidità relative al Parte_2 Parte_2
conto corrente cointestato presso rimangano nella esclusiva titolarità del Controparte_1
IG (identificativo rapporto 971038805851607M0820I1126Z5957ZMO71C); Parte_2 10) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione della IGa vengano assegnati Parte_1
alla stessa, ad eccezione dei beni di seguito indicati assegnati al IG : tavolo Parte_2
comprensivo di n. 6 sedie, carrello porta TV, mobile salotto, cassettiera bianca camera, scarpiera garage, tavolo lavoro garage, pianoforte, n. 2 chitarre, cd e n. 2 porta cd, impianto Dolbi, dvd camera, servizio bicchieri, secchiello ghiaccio, hi-fi vari compreso mobile Ikea, bastone pioggia, lampada Fabio, TV cucina, tappeto (doc. 22, elenco beni assegnati a;
11) la Parte_2
IGa si obbliga a riconoscere al IG l'importo di Parte_1 Parte_2
36.000,00 euro da versarsi in tre distinte rate, la prima dell'importo di 10.000,00 euro alla data del deposito del presente ricorso, la seconda dell'importo di 14.000,00 euro entro la data del
30.09.2025 e la terza dell'importo di 12.000,00 euro entro la data del 31.12.2025, a titolo di rimborso per le spese dal medesimo sostenute per i bisogni della famiglia durante la convivenza e in costanza del matrimonio.
Chiedono, inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma,
c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile nel Comune di Pianiga (VE) il
05.05.2011 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pianiga (VE) al n. 4, Parte
1, anno 2011; ordinare al Comune di Pianiga (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori quello di Persona_1 tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) il IG Parte_2
compatibilmente con i propri impegni, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno mezza giornata alla settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa Per quanto concerne le festività natalizie, Persona_1
trascorrerà il Natale ed il 31 dicembre, ad anni alterni con uno dei genitori. Persona_1
Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé la figlia il 26 dicembre ed il 1 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG avrà la facoltà di trascorrere con Parte_2
la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 21:00, in modo che possa Persona_1
trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la AS con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG avrà la facoltà di Parte_2
trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IGa decida di trascorrere dei periodi di Parte_1
vacanza con la figlia dovrà darne notizia al IG , con un preavviso di almeno Parte_2
15 giorni, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei figli.
4) La casa familiare sita a Pianiga (VE), in via Don Corrado Ballin n. 54 di proprietà esclusiva della IGa rimane assegnata in via esclusiva alla stessa, con obbligo del Parte_1
IG di trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il termine del Parte_2
30.09.2025, asportando entro detto termine tutti i propri effetti personali;
5) il IG
[...] verserà alla IGa , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
ordinario e straordinario della figlia, la somma di € 200,00 euro, somma che sarà versata alla IGa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1
di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio di ogni anno con diritto irrevocabile della IGa
di essere assegnataria in via esclusiva dell'assegno unico;
6) i coniugi Parte_1
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito con il presente accordo ogni eventuale ed ulteriore questione patrimoniale tra di essi intercorrente. PRENDERE
ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 7) l'autovettura marca Peugeot, modello
207, immatricolazione 13.11.2012, targata EN185TE, già di proprietà di , Parte_1
rimane di proprietà esclusiva di;
8) l'autovettura tipo BMW 318 D 2.0 targata Parte_1
EH565JD già di proprietà di , rimane di proprietà esclusiva di;
Parte_2 Parte_2
9) le giacenze di liquidità relative al conto corrente cointestato presso Controparte_1
rimangano nella esclusiva titolarità del IG (identificativo rapporto Parte_2
971038805851607M0820I1126Z5957ZMO71C); 10) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione della IGa vengano assegnati alla stessa, ad eccezione dei beni di seguito indicati Parte_1
assegnati al IG : tavolo comprensivo di n. 6 sedie, carrello porta TV, mobile Parte_2
salotto, cassettiera bianca camera, scarpiera garage, tavolo lavoro garage, pianoforte, n. 2 chitarre, cd e n. 2 porta cd, impianto Dolbi, dvd camera, servizio bicchieri, secchiello ghiaccio, hi- fi vari compreso mobile Ikea, bastone pioggia, lampada Fabio, TV cucina, tappeto (cfr. doc. 22);
11) la IGa si obbliga a riconoscere al IG l'importo di Parte_1 Parte_2
36.000,00 euro da versarsi in tre distinte rate, la prima dell'importo di 10.000,00 euro alla data del deposito del presente ricorso, la seconda dell'importo di 14.000,00 euro entro la data del
30.09.2025 e la terza dell'importo di 12.000,00 euro entro la data del 31.12.2025, a titolo di rimborso per le spese dal medesimo sostenute per i bisogni della famiglia durante la convivenza e in costanza del matrimonio”.
Il P.M. intervenuto ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 05.05.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 4, parte I, Uff.1, dell'anno 2011.
La coppia ha avuto due figli: (n. 04.12.2002) e (n. 03.09.2009). Per_2 Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
01.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_2 Parte_1
in matrimonio in data 05.05.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pianiga, al n. 4, parte I, Uff.1, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore