Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte non può pronunciarsi sui vizi dell'avviso di accertamento presupposto in quanto la questione è pendente in grado di appello presso altra Corte.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'ex liquidatore

    La società estinta è considerata fiscalmente esistente per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Gli atti impositivi devono essere notificati all'ultimo rappresentante legale, il liquidatore, non come responsabile in proprio ma come legittimato a ricevere la notifica. Nel caso di specie, il termine quinquennale non era trascorso.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'ex liquidatore e suo difetto di legittimazione passiva per le sanzioni

    Poiché la società è considerata in vita ai fini fiscali per cinque anni dalla cancellazione, essa risponde anche delle sanzioni comminate.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto

    La riscossione in pendenza di giudizio è prevista dalla legge. Dopo la sentenza di primo grado che rigetta il ricorso, l'Ufficio può procedere all'iscrizione a ruolo dell'ulteriore terzo e delle sanzioni.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento notificata in formato cartaceo in mancanza dell'attestazione di conformità all'originale digitale e di valida sottoscrizione

    L'art. 23 del CAD consente che le copie su supporto analogico di un documento informatico, se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato o tramite un contrassegno digitale, abbiano la stessa efficacia probatoria dell'originale. L'ufficio ha correttamente apposto un contrassegno digitale sulla copia cartacea.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento digitale informatica eseguita mediante spedizione postale di una copia in formato cartaceo a destinatario titolare di indirizzo pec

    Non sussiste un collegamento necessario tra documento informatico e notifica a mezzo PEC; una copia analogica conforme all'originale può essere notificata secondo le regole ordinarie della posta.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento alla società cancellata presso la residenza dell'ex liquidatore

    La notifica al liquidatore quale destinatario di notifica, e non in proprio, è legittima in quanto la società è considerata in vita ai fini fiscali per cinque anni dalla cancellazione.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione impositiva

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dal rigetto generale del ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del diritto eurounitario in materia di detrazione iva

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dal rigetto generale del ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni

    Le sanzioni sono legittime in virtù del combinato disposto degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 19 D. Lgs. n. 472/1977. L'Ufficio ha iscritto a ruolo i 2/3 delle sanzioni irrogate.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela

    La richiesta di autotutela non rientra tra i casi di autotutela obbligatoria. In materia vige il principio del silenzio-rifiuto, e la mancata risposta equivale a conferma della legittimità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 6
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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