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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
ON STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TQ3IPPN00077 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale: annullare l'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno;
in via subordinata: sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento suddetta fino alla definizione del giudizio pendente sull'avviso di accertamento presupposto. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da liquidarsi in misura maggiorata rispetto ai parametri minimi, anche in applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in considerazione del comportamento temerario dell'Amministrazione che, nonostante le evidenti illegittimità dell'atto presupposto e il mancato riscontro alle formali istanze di autotutela, ha costretto la ricorrente ad intraprendere il presente giudizio con aggravio di costi evitabili, spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza della dichiarazione di antistatarietà contenuta nella procura alla lite.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
2) la condanna del ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di già liquidatore della società a responsabilità limitata "Società_2 S.R.L.", già avente sede in Castel di Lama (AP), Indirizzo_1, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in data 8.5.2023, impugna l'intimazione di pagamento N.TQ3IPPN00077/2024, per l'anno 2017, notificata a mezzo posta in data 5.2.2025 a Ricorrente_1, emessa dalla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno nei confronti di “Società_2 SR in liquidazione e di Ricorrente_1 nella qualità di liquidatore in Indirizzo_2 a San Benedetto del Tronto”, con la quale è stato intimato il pagamento alla società estinta e cancellata e all'ex liquidatore della somma di € 117.520,18 di cui € 96.208,67 a titolo di sanzioni, € 16.764,66 a titolo di Iva e € 4.536,10 per interessi fino al 18.12.2024; si tratta in particolare di intimazione di pagamento notificata in data 05/02/2025, ai sensi degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 29 D.L. 78/2010, in virtù dei principi di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, per dare esecuzione alla sentenza n. 391/01/2024, favorevole all'Amministrazione
Finanziaria, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno in data 17/09/2024 e depositata il 03/10/2024, pronunciatasi sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. TQ306T300624/2023 relativo alla società Società_2 SR.
La ricorrente dopo aver premesso che:
1) l'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024 per l'importo complessivo di € 117.520,18, di cui
€ 96.208,67 fa seguito all'avviso di accertamento n. TQ306T300624-23 per l'anno 2017, emesso nei confronti della società Società_2 SR in liquidazione e notificato in data 6.11.2023.
2) Avverso il predetto avviso di accertamento è stato proposto tempestivo ricorso, attualmente pendente in grado di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado delle Marche, iscritto al
R.G.N°750/2024.
3) In data 11.2.2025, la ricorrente ha presentato motivata istanza di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento, rimasta priva di riscontro da parte dell'Ufficio.
4) In data 10.3.2025, la ricorrente ha presentato un'integrazione alla suddetta istanza, richiamando l'ordinanza n. 98/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, depositata il
26.2.2025, che ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, pur riconoscendo espressamente che “l'appello non appare prima facie infondato”. La predetta Corte, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha affermato che “l'avviso riguarda società estinta, presente in giudizio nella persona dell'ex liquidatore, destinatario dell'avviso di accertamento, nel quale però non viene menzionata la norma che consente la c.d sopravvivenza fiscale della società estinta, sicchè il provvedimento non è esecutivo nei confronti del liquidatore, non ravvisandosi pertanto il pregiudizio paventato”;
presenta i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell'intimazione impugnata derivata dalla illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto n. TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR. (sul quale è già intervenuta sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli Piceno); la Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione di un atto cd. impoesattivo, la successiva intimazione di pagamento ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione;
2) carenza di legittimazione passiva dell'ex liquidatore rispetto all'avviso di accertamento e conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento;
l'avviso di accertamento presupposto non contiene alcun riferimento alla normativa che consentirebbe la c.d. "sopravvivenza fiscale" della società estinta (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014).
3) illegittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'ex liquidatore e suo difetto di legittimazione passiva per le sanzioni. Carenza assoluta di motivazione sulla ultrattività della società cancellata;
4) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto;
L'intimazione di pagamento è ulteriormente illegittima in quanto emessa nelle pendenze del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento presupposto, in violazione dell'art. 15 del D.P.R.
n.602/1973, secondo cui l'iscrizione a ruolo delle sole imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi, può avvenire a titolo provvisorio per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili, se il contribuente ha proposto ricorso contro l'accertamento, quando è prevista la riscossione frazionata del tributo. Nel caso di specie, essendo pendente il giudizio di appello avverso l'avviso di accertamento, l'intimazione di pagamento risulta illegittima per la parte relativa alle sanzioni, che non sono oggetto di riscossione frazionata, e per le quali l'art.15 del D.P.R. n.602/1973 non prevede l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
5) Nullità dell'intimazione di pagamento notificata in formato cartaceo in mancanza dell'attestazione di conformità all'originale digitale, mancanza di valida sottoscrizione, inidoneità a sanare la nullità con la presenza sulla copia cartacea notificata di un “qr” code e di un indirizzo “url” i quali non assumono un valore di attestazione di conformità che la legge riconosce soltanto a una espressa attestazione di un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato. Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento;
6) Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento digitale informatica eseguita, anziché mediante il prescritto invio con posta elettronica certificata, mediante spedizione postale di una copia in formato cartaceo a destinatario che era titolare di indirizzo pec.
7) Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento alla società cancellata presso la residenza dell'ex liquidatore.
8) Decadenza dell'azione impositiva.
9) Violazione del diritto eurounitario in materia di detrazione iva;
10) Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
11) Illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela e conseguente condanna alle spese processuali.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ascoli Piceno chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In via preliminare la Corte osserva che la controversia concerne l'impugnazione da parte di Ricorrente_1, ex liquidatore della società Società_2 SR (cessata in data 19/10/2023), dell'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024, relativa ad Iva e sanzioni, notificata in data 05/02/2025 ai sensi degli artt. 68 D. Lgs.
n. 546/92 e 29 D.L 78/2010 in virtù dei principi di riscossione frazionata in pendenza di giudizio per dare esecuzione alla sentenza n. 391/01/2024, favorevole all'Amministrazione Finanziaria, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno in data 17/09/2024 e depositata il 03/10/2024, pronunciatasi sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR.
Ebbene, la Corte prenderà in esame solo i motivi di doglianza riguardanti i vizi propri dell'intimazione di pagamento, non potendo pronunciarsi su quelli relativi al merito della vicenda, e segnatamente sulle questioni concernenti l'avviso di accertamento TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR, di cui è attualmente investita la Corte di Giustizia delle Marche quale giudice di appello avverso la sentenza già emessa dalla
Corte di Giustizia di primo grado di Ascoli Piceno.
Per quanto concerne l'invocata carenza di legittimazione passiva dell'ex liquidatore della Società_2 SR (Ricorrente_1 attuale ricorrente), sia quale destinatario della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, sia quale destinatario delle sanzioni, si osserva che il ricorrente ritiene inapplicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014, a mente del quale “ai soli fini della liquidazione, dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
Ebbene, è noto che a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato decreto, gli atti impositivi o riscossivi devono essere emessi nei confronti della società “cancellata” e notificati alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l'effetto dell'estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Ciò significa, in concreto, che la società cancellata dal Registro imprese
è onerata di mantenere la sede legale o eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale ex art. 60 del DPR 600/73 per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, per la notificazione degli atti o degli avvisi che la riguardano. Gli atti notificati alla società estinta dopo il 13 dicembre
2014 devono essere intestati all'ultimo rappresentante legale, che di regola è il liquidatore.
La disposizione riflette i suoi effetti sul piano processuale, consentendo la notifica agli ultimi rappresentanti legali della società estinta, individuati però non come responsabili in proprio, ma quali soggetti legittimati a ricevere la notifica di atti impositivi. Nel caso di specie, dato che la richiesta di cancellazione è stata effettuata dalla società in data 08/05/2023, è perfettamente legittima l'intimazione di pagamento intestata e notificata alla società e, per essa, al liquidatore che l'ha ritirata in data 05/02/2025.
Rilevato, dunque, che nella fattispecie in esame il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione non era ancora trascorso al momento della notifica dell'avviso di accertamento e della successiva intimazione di pagamento e che la Sig.ra Ricorrente_1 risultava rivestire la qualità di liquidatore della società, è evidente che l'Ufficio aveva tutto il diritto di notificare l'intimazione anche al liquidatore della società estinta.
Nel caso specifico l'Ufficio ha effettuato due notifiche: una alla società, nell'ultimo domicilio fiscale dichiarato, Indirizzo_1, Castel di Lama, non consegnato per irreperibilità del destinatario, nonostante la società fosse onerata di mantenere la propria sede legale nel domicilio dichiarato;
una al liquidatore (Ricorrente_1), nel domicilio fiscale di quest'ultima, in Indirizzo_2 , a San Benedetto del Tronto, notificato in data 05/02/2025. In particolare, l'intimazione di pagamento è stata notificata al liquidatore quale destinatario di notifica e non già in proprio;
pertanto è palese che il soggetto destinatario delle maggiori imposte richieste e delle sanzioni sia a tutti gli effetti la società, la cui estinzione è inopponibile al Fisco per un quinquennio.
Proprio in virtù della fictio iuris della sopravvivenza della società, l'atto impositivo è corretto anche sotto il profilo dell'irrogazione delle sanzioni. Come detto, infatti, l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". Dunque, essendo la società ancora in vita ai fini fiscali, la stessa dovrà rispondere anche delle sanzioni comminate con l'intimazione di pagamento impugnata.
Si osserva, infine che l'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014 si applica indipendentemente dalla circostanza che l'Ufficio l'abbia citata o meno nell'atto di intimazione. È previsto infatti che la società rimanga in vita un quinquennio dopo la cancellazione dal registro dell'impresa e l'Ufficio ha agito di conseguenza, nel rispetto della legge.
Infondato è anche l'invocato difetto di motivazione atteso che il provvedimento notificato risulta compiutamente motivato, recando chiaramente il riferimento all'avviso di accertamento n.
TQ306T300624/2023 e alla sentenza n. 391/01/24, che costituiscono il titolo esecutivo in base al quale sono richieste le maggiori imposte e sanzioni accertate e giudicate dovute dalla Corte di primo grado. Inoltre, è espressamente indicato il riferimento normativo (art. 29, comma 1, lett. a) DL 78/2010), in base al quale l'Ufficio ha proceduto alla riscossione.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso incentrato sulla illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto, la Corte condivide quanto sostenuto dall'ufficio in sede di controdeduzioni e segnatamente: la riscossione in pendenza di giudizio è legislativamente prevista dall' art. 29 DL 78/2010, dall'art. 15 del DPR 602/1973 e dall'art. 68 D.Lgs. n.
546/1992; la norma citata dal contribuente (art. 15 DPR 602/73) prevede l'iscrizione a ruolo di 1/3 della maggiore imposta accertata, in caso di presentazione di ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria (tale norma è richiamata anche nell'avviso di accertamento, nella sezione relativa alle avvertenze per il contribuente, a pag. 12). Ci si riferisce alla situazione in cui il contribuente non definisce l'accertamento, ma presenta ricorso e dunque in questa fase l'Ufficio non può pretendere l'intera somma, ma solo 1/3 di quanto accertato. Chiaramente l'iscrizione del primo terzo è valida finché non si sia pronunciato il giudice di primo grado. All'esito del giudizio di primo grado, l'Ufficio è tenuto a procedere allo sgravio di quanto iscritto a ruolo, se la sentenza accoglie il ricorso del contribuente;
al contrario, se la sentenza di primo grado rigetta il ricorso, come nel caso in esame, l'Ufficio deve procedere con l'iscrizione a ruolo dell'ulteriore terzo (quindi in totale si avranno iscritti a ruolo i 2/3 della maggiore imposta), e delle sanzioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 19 D. Lgs. n. 472/1977 (in tema di sanzioni).
Passando ad esaminare il motivo di ricorso riguardante la presunta nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata in formato cartaceo in mancanza dell'attestazione di conformità all'originale digitale e di valida sottoscrizione, il ricorrente sostiene che l'atto di intimazione è nullo in quanto notificato in formato cartaceo, ma privo di sottoscrizione autentica, essendo sullo stesso riportata la sola dicitura “firmato digitalmente”, senza che risulti possibile valutare la conformità della copia notificata all'originale.
Al riguardo si osserva che l'art.23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Nel caso specifico il documento, nativo digitale e firmato digitalmente, reca anche il contrassegno (glifo) sulla prima pagina ed è stato notificato per posta raccomandata, in quanto il ricorrente non disponeva di indirizzo digitale.
In particolare, l'articolo 23 comma 2-bis del Cad dispone che: “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno… tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico”. Ne discende che l'ufficio può inserire, come avvenuto nel caso in esame,
l'asseverazione o il contrassegno di cui trattasi nella copia cartacea dell'originale informatico dell'atto, affinché detta copia abbia la medesima efficacia probatoria del documento informatico originale e di conseguenza l'apposizione di detto contrassegno permette all'Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea, priva di sottoscrizione autografa, dell'atto informatico firmato digitalmente, con i medesimi effetti che produrrebbe la notificazione del documento informatico originale.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente operato nel rispetto delle prescrizioni di cui al CAD potendo il contribuente operare tutte le verifiche del caso sul sito istituzionale dell'Amministrazione e alcuna censura può dunque muoversi in seno all'asserito difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Non può inoltre sostenersi che sia nulla la notifica dell'intimazione di pagamento digitale informatica perché eseguita, anziché mediante il prescritto invio con posta elettronica certificata, mediante spedizione postale di una copia in formato cartaceo a destinatario che era titolare di indirizzo pec.
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “non sussiste alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, ragion per cui nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta” (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2022, n. 21712).
Per quanto riguarda la presunta “sproporzione” della sanzione, si osserva che le sanzioni, così come intimate, sono del tutto legittime in virtù del combinato disposto degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 19 D. Lgs. n. 472/1977.
L'Ufficio, infatti, ha iscritto a ruolo i 2/3 delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento n.
TQ306T300624/2023, vale a dire € 96.208,67 (2/3 di 144.313,20).
Infine, appare del tutto infondato il motivo di ricorso che lamenta l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela.
Invero la richiesta di autotutela effettuata dalla contribuente non rientra tra i casi di autotutela obbligatoria previsti dall'art. 10-quater Legge n. 212/2000 (vale a dire errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
errore sul presupposto d'imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Ciò premesso, l'Ufficio, non avendo ravvisato elementi di illegittimità nell'atto, ha preferito non dare seguito all'istanza di autotutela;
peraltro, in materia vige il principio del silenzio-rifiuto, per cui è palese che la mancata risposta dell'Ufficio equivalga a conferma della legittimità dell'atto.
A fronte del rigetto del ricorso le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite pari ad euro 2000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
ON STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TQ3IPPN00077 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale: annullare l'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno;
in via subordinata: sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento suddetta fino alla definizione del giudizio pendente sull'avviso di accertamento presupposto. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da liquidarsi in misura maggiorata rispetto ai parametri minimi, anche in applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in considerazione del comportamento temerario dell'Amministrazione che, nonostante le evidenti illegittimità dell'atto presupposto e il mancato riscontro alle formali istanze di autotutela, ha costretto la ricorrente ad intraprendere il presente giudizio con aggravio di costi evitabili, spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza della dichiarazione di antistatarietà contenuta nella procura alla lite.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
2) la condanna del ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di già liquidatore della società a responsabilità limitata "Società_2 S.R.L.", già avente sede in Castel di Lama (AP), Indirizzo_1, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in data 8.5.2023, impugna l'intimazione di pagamento N.TQ3IPPN00077/2024, per l'anno 2017, notificata a mezzo posta in data 5.2.2025 a Ricorrente_1, emessa dalla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno nei confronti di “Società_2 SR in liquidazione e di Ricorrente_1 nella qualità di liquidatore in Indirizzo_2 a San Benedetto del Tronto”, con la quale è stato intimato il pagamento alla società estinta e cancellata e all'ex liquidatore della somma di € 117.520,18 di cui € 96.208,67 a titolo di sanzioni, € 16.764,66 a titolo di Iva e € 4.536,10 per interessi fino al 18.12.2024; si tratta in particolare di intimazione di pagamento notificata in data 05/02/2025, ai sensi degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 29 D.L. 78/2010, in virtù dei principi di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, per dare esecuzione alla sentenza n. 391/01/2024, favorevole all'Amministrazione
Finanziaria, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno in data 17/09/2024 e depositata il 03/10/2024, pronunciatasi sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. TQ306T300624/2023 relativo alla società Società_2 SR.
La ricorrente dopo aver premesso che:
1) l'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024 per l'importo complessivo di € 117.520,18, di cui
€ 96.208,67 fa seguito all'avviso di accertamento n. TQ306T300624-23 per l'anno 2017, emesso nei confronti della società Società_2 SR in liquidazione e notificato in data 6.11.2023.
2) Avverso il predetto avviso di accertamento è stato proposto tempestivo ricorso, attualmente pendente in grado di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado delle Marche, iscritto al
R.G.N°750/2024.
3) In data 11.2.2025, la ricorrente ha presentato motivata istanza di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento, rimasta priva di riscontro da parte dell'Ufficio.
4) In data 10.3.2025, la ricorrente ha presentato un'integrazione alla suddetta istanza, richiamando l'ordinanza n. 98/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, depositata il
26.2.2025, che ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, pur riconoscendo espressamente che “l'appello non appare prima facie infondato”. La predetta Corte, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha affermato che “l'avviso riguarda società estinta, presente in giudizio nella persona dell'ex liquidatore, destinatario dell'avviso di accertamento, nel quale però non viene menzionata la norma che consente la c.d sopravvivenza fiscale della società estinta, sicchè il provvedimento non è esecutivo nei confronti del liquidatore, non ravvisandosi pertanto il pregiudizio paventato”;
presenta i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell'intimazione impugnata derivata dalla illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto n. TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR. (sul quale è già intervenuta sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli Piceno); la Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione di un atto cd. impoesattivo, la successiva intimazione di pagamento ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione;
2) carenza di legittimazione passiva dell'ex liquidatore rispetto all'avviso di accertamento e conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento;
l'avviso di accertamento presupposto non contiene alcun riferimento alla normativa che consentirebbe la c.d. "sopravvivenza fiscale" della società estinta (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014).
3) illegittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'ex liquidatore e suo difetto di legittimazione passiva per le sanzioni. Carenza assoluta di motivazione sulla ultrattività della società cancellata;
4) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto;
L'intimazione di pagamento è ulteriormente illegittima in quanto emessa nelle pendenze del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento presupposto, in violazione dell'art. 15 del D.P.R.
n.602/1973, secondo cui l'iscrizione a ruolo delle sole imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi, può avvenire a titolo provvisorio per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili, se il contribuente ha proposto ricorso contro l'accertamento, quando è prevista la riscossione frazionata del tributo. Nel caso di specie, essendo pendente il giudizio di appello avverso l'avviso di accertamento, l'intimazione di pagamento risulta illegittima per la parte relativa alle sanzioni, che non sono oggetto di riscossione frazionata, e per le quali l'art.15 del D.P.R. n.602/1973 non prevede l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
5) Nullità dell'intimazione di pagamento notificata in formato cartaceo in mancanza dell'attestazione di conformità all'originale digitale, mancanza di valida sottoscrizione, inidoneità a sanare la nullità con la presenza sulla copia cartacea notificata di un “qr” code e di un indirizzo “url” i quali non assumono un valore di attestazione di conformità che la legge riconosce soltanto a una espressa attestazione di un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato. Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento;
6) Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento digitale informatica eseguita, anziché mediante il prescritto invio con posta elettronica certificata, mediante spedizione postale di una copia in formato cartaceo a destinatario che era titolare di indirizzo pec.
7) Nullità della notifica dell'intimazione di pagamento alla società cancellata presso la residenza dell'ex liquidatore.
8) Decadenza dell'azione impositiva.
9) Violazione del diritto eurounitario in materia di detrazione iva;
10) Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
11) Illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela e conseguente condanna alle spese processuali.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ascoli Piceno chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In via preliminare la Corte osserva che la controversia concerne l'impugnazione da parte di Ricorrente_1, ex liquidatore della società Società_2 SR (cessata in data 19/10/2023), dell'intimazione di pagamento n. TQ3IPPN00077/2024, relativa ad Iva e sanzioni, notificata in data 05/02/2025 ai sensi degli artt. 68 D. Lgs.
n. 546/92 e 29 D.L 78/2010 in virtù dei principi di riscossione frazionata in pendenza di giudizio per dare esecuzione alla sentenza n. 391/01/2024, favorevole all'Amministrazione Finanziaria, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno in data 17/09/2024 e depositata il 03/10/2024, pronunciatasi sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR.
Ebbene, la Corte prenderà in esame solo i motivi di doglianza riguardanti i vizi propri dell'intimazione di pagamento, non potendo pronunciarsi su quelli relativi al merito della vicenda, e segnatamente sulle questioni concernenti l'avviso di accertamento TQ306T300624/2023, relativo alla società Società_2 SR, di cui è attualmente investita la Corte di Giustizia delle Marche quale giudice di appello avverso la sentenza già emessa dalla
Corte di Giustizia di primo grado di Ascoli Piceno.
Per quanto concerne l'invocata carenza di legittimazione passiva dell'ex liquidatore della Società_2 SR (Ricorrente_1 attuale ricorrente), sia quale destinatario della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, sia quale destinatario delle sanzioni, si osserva che il ricorrente ritiene inapplicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014, a mente del quale “ai soli fini della liquidazione, dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
Ebbene, è noto che a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato decreto, gli atti impositivi o riscossivi devono essere emessi nei confronti della società “cancellata” e notificati alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l'effetto dell'estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Ciò significa, in concreto, che la società cancellata dal Registro imprese
è onerata di mantenere la sede legale o eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale ex art. 60 del DPR 600/73 per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, per la notificazione degli atti o degli avvisi che la riguardano. Gli atti notificati alla società estinta dopo il 13 dicembre
2014 devono essere intestati all'ultimo rappresentante legale, che di regola è il liquidatore.
La disposizione riflette i suoi effetti sul piano processuale, consentendo la notifica agli ultimi rappresentanti legali della società estinta, individuati però non come responsabili in proprio, ma quali soggetti legittimati a ricevere la notifica di atti impositivi. Nel caso di specie, dato che la richiesta di cancellazione è stata effettuata dalla società in data 08/05/2023, è perfettamente legittima l'intimazione di pagamento intestata e notificata alla società e, per essa, al liquidatore che l'ha ritirata in data 05/02/2025.
Rilevato, dunque, che nella fattispecie in esame il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione non era ancora trascorso al momento della notifica dell'avviso di accertamento e della successiva intimazione di pagamento e che la Sig.ra Ricorrente_1 risultava rivestire la qualità di liquidatore della società, è evidente che l'Ufficio aveva tutto il diritto di notificare l'intimazione anche al liquidatore della società estinta.
Nel caso specifico l'Ufficio ha effettuato due notifiche: una alla società, nell'ultimo domicilio fiscale dichiarato, Indirizzo_1, Castel di Lama, non consegnato per irreperibilità del destinatario, nonostante la società fosse onerata di mantenere la propria sede legale nel domicilio dichiarato;
una al liquidatore (Ricorrente_1), nel domicilio fiscale di quest'ultima, in Indirizzo_2 , a San Benedetto del Tronto, notificato in data 05/02/2025. In particolare, l'intimazione di pagamento è stata notificata al liquidatore quale destinatario di notifica e non già in proprio;
pertanto è palese che il soggetto destinatario delle maggiori imposte richieste e delle sanzioni sia a tutti gli effetti la società, la cui estinzione è inopponibile al Fisco per un quinquennio.
Proprio in virtù della fictio iuris della sopravvivenza della società, l'atto impositivo è corretto anche sotto il profilo dell'irrogazione delle sanzioni. Come detto, infatti, l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". Dunque, essendo la società ancora in vita ai fini fiscali, la stessa dovrà rispondere anche delle sanzioni comminate con l'intimazione di pagamento impugnata.
Si osserva, infine che l'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014 si applica indipendentemente dalla circostanza che l'Ufficio l'abbia citata o meno nell'atto di intimazione. È previsto infatti che la società rimanga in vita un quinquennio dopo la cancellazione dal registro dell'impresa e l'Ufficio ha agito di conseguenza, nel rispetto della legge.
Infondato è anche l'invocato difetto di motivazione atteso che il provvedimento notificato risulta compiutamente motivato, recando chiaramente il riferimento all'avviso di accertamento n.
TQ306T300624/2023 e alla sentenza n. 391/01/24, che costituiscono il titolo esecutivo in base al quale sono richieste le maggiori imposte e sanzioni accertate e giudicate dovute dalla Corte di primo grado. Inoltre, è espressamente indicato il riferimento normativo (art. 29, comma 1, lett. a) DL 78/2010), in base al quale l'Ufficio ha proceduto alla riscossione.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso incentrato sulla illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto, la Corte condivide quanto sostenuto dall'ufficio in sede di controdeduzioni e segnatamente: la riscossione in pendenza di giudizio è legislativamente prevista dall' art. 29 DL 78/2010, dall'art. 15 del DPR 602/1973 e dall'art. 68 D.Lgs. n.
546/1992; la norma citata dal contribuente (art. 15 DPR 602/73) prevede l'iscrizione a ruolo di 1/3 della maggiore imposta accertata, in caso di presentazione di ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria (tale norma è richiamata anche nell'avviso di accertamento, nella sezione relativa alle avvertenze per il contribuente, a pag. 12). Ci si riferisce alla situazione in cui il contribuente non definisce l'accertamento, ma presenta ricorso e dunque in questa fase l'Ufficio non può pretendere l'intera somma, ma solo 1/3 di quanto accertato. Chiaramente l'iscrizione del primo terzo è valida finché non si sia pronunciato il giudice di primo grado. All'esito del giudizio di primo grado, l'Ufficio è tenuto a procedere allo sgravio di quanto iscritto a ruolo, se la sentenza accoglie il ricorso del contribuente;
al contrario, se la sentenza di primo grado rigetta il ricorso, come nel caso in esame, l'Ufficio deve procedere con l'iscrizione a ruolo dell'ulteriore terzo (quindi in totale si avranno iscritti a ruolo i 2/3 della maggiore imposta), e delle sanzioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 19 D. Lgs. n. 472/1977 (in tema di sanzioni).
Passando ad esaminare il motivo di ricorso riguardante la presunta nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata in formato cartaceo in mancanza dell'attestazione di conformità all'originale digitale e di valida sottoscrizione, il ricorrente sostiene che l'atto di intimazione è nullo in quanto notificato in formato cartaceo, ma privo di sottoscrizione autentica, essendo sullo stesso riportata la sola dicitura “firmato digitalmente”, senza che risulti possibile valutare la conformità della copia notificata all'originale.
Al riguardo si osserva che l'art.23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Nel caso specifico il documento, nativo digitale e firmato digitalmente, reca anche il contrassegno (glifo) sulla prima pagina ed è stato notificato per posta raccomandata, in quanto il ricorrente non disponeva di indirizzo digitale.
In particolare, l'articolo 23 comma 2-bis del Cad dispone che: “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno… tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico”. Ne discende che l'ufficio può inserire, come avvenuto nel caso in esame,
l'asseverazione o il contrassegno di cui trattasi nella copia cartacea dell'originale informatico dell'atto, affinché detta copia abbia la medesima efficacia probatoria del documento informatico originale e di conseguenza l'apposizione di detto contrassegno permette all'Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea, priva di sottoscrizione autografa, dell'atto informatico firmato digitalmente, con i medesimi effetti che produrrebbe la notificazione del documento informatico originale.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente operato nel rispetto delle prescrizioni di cui al CAD potendo il contribuente operare tutte le verifiche del caso sul sito istituzionale dell'Amministrazione e alcuna censura può dunque muoversi in seno all'asserito difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Non può inoltre sostenersi che sia nulla la notifica dell'intimazione di pagamento digitale informatica perché eseguita, anziché mediante il prescritto invio con posta elettronica certificata, mediante spedizione postale di una copia in formato cartaceo a destinatario che era titolare di indirizzo pec.
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “non sussiste alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, ragion per cui nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta” (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2022, n. 21712).
Per quanto riguarda la presunta “sproporzione” della sanzione, si osserva che le sanzioni, così come intimate, sono del tutto legittime in virtù del combinato disposto degli artt. 68 D. Lgs. n. 546/92 e 19 D. Lgs. n. 472/1977.
L'Ufficio, infatti, ha iscritto a ruolo i 2/3 delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento n.
TQ306T300624/2023, vale a dire € 96.208,67 (2/3 di 144.313,20).
Infine, appare del tutto infondato il motivo di ricorso che lamenta l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela.
Invero la richiesta di autotutela effettuata dalla contribuente non rientra tra i casi di autotutela obbligatoria previsti dall'art. 10-quater Legge n. 212/2000 (vale a dire errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
errore sul presupposto d'imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Ciò premesso, l'Ufficio, non avendo ravvisato elementi di illegittimità nell'atto, ha preferito non dare seguito all'istanza di autotutela;
peraltro, in materia vige il principio del silenzio-rifiuto, per cui è palese che la mancata risposta dell'Ufficio equivalga a conferma della legittimità dell'atto.
A fronte del rigetto del ricorso le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite pari ad euro 2000,00 oltre oneri accessori se dovuti.