Art. 109.
Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita' di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 , percepiranno dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza, fra l'assegno vitalizio del Monte-pensioni e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.
Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita' di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 , percepiranno dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza, fra l'assegno vitalizio del Monte-pensioni e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.