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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8686/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8686/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. CUI Parte_1 C.F._1
; CP_1 con il patrocinio dell'avv. Federico SCALVI;
RICORRENTE contro
; Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_2
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 14.2.2023, cittadino nigeriano nato nel Delta State il 10.1.1988, ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 8.3.2024 (notificato all'istante in data CP_2
2.7.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_2 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente, nonostante gli anni trascorsi in Italia, non avrebbe raggiunto un sufficiente livello di integrazione socio-lavorativa (l'ultima attività lavorativa svolta risaliva, infatti, al marzo 2023 e in séguito egli aveva percepito
Pag. 1 di 7 l'indennità di disoccupazione NaspI), non vantava legami familiari o affettivi significativi nel nostro Paese (mentre aveva un figlio minorenne in Nigeria) e avrebbe agevolmente potuto reinserirsi nel Paese di origine (visto anche il suo buon livello di istruzione).
La zona di provenienza del richiedente, infine, non era soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 12.7.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione sociale e lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, in particolare, i contratti di lavoro con le relative proroghe, le certificazioni uniche 2023 e 2024, le buste paga emesse dal gennaio al maggio 2024 e l'attestazione di frequenza a un corso di alfabetizzazione A1+A2 rilasciata dal CPIA 1 di ). CP_2
Sulla scorta di quanto sopra e della situazione presente nel Delta State (che, seppur non integrando i requisiti di cui all'art. 14, lett. c, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sarebbe caratterizzata da attacchi terroristici e da una contiguità con zone di guerra rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998), la difesa del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di , in data 24.9.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_2 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_2
4. In data 24.9.2024, la difesa del ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito (si tratta delle ultime buste paga e della proroga fino al 7.2.2025 del contratto di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato con la Work Force On Line s.p.a.).
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 3.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 24.9.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c., disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 17.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 24.10.2024 ha articolato le proprie difese finali, producendo l'ultima busta paga (relativa al mese di settembre 2024) e insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente l'8.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
Pag. 2 di 7 violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Pag. 3 di 7 Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 14.2.2023, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
2. Ricorre, invece, l'ipotesi di non-refoulement di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Tale norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Osserva, al riguardo, il Collegio che la zona di provenienza del richiedente (il Delta State in Nigeria) è caratterizzata da una situazione particolarmente grave sotto il profilo della tutela di beni giuridici fondamentali, in primis quello dell'incolumità fisica.
Stando alle fonti (EASO, Nigeria Security situation, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/ administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf), la situazione presente nello Stato nigeriano di provenienza del ricorrente (il Delta State) è difatti connotata da significative criticità.
Nel Delta State, i gruppi armati che sono proliferati dagli anni '90 sono emersi principalmente a séguito di rivalità etniche. Il gruppo più importante è stata la Federation of Niger Delta AW NI (FNDIC), formata da giovani della comunità AW.
Sebbene non si sappia esattamente quante persone siano state coinvolte in attività militanti nel delta del Niger, una stima del 2007 indicava che c'erano almeno 48 gruppi che operavano nel solo Delta State, con circa 25.000 membri.
Nell'ottobre 2020, una coalizione di ex militanti appartenenti ai Controparte_3 hanno dichiarato il loro sostegno al movimento e hanno minacciato di riprendere gli attacchi CP_4 alle installazioni petrolifere se il Governo federale non avesse soddisfatto le richieste dei manifestanti in tutto il Paese. In una dichiarazione, i militanti dell hanno minacciato di attaccare alcuni gasdotti di CP_3 distribuzione.
Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel delta del Niger, compreso lo stato del Delta. Si sono
Pag. 4 di 7 verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini, nonché “risse” per l'ottenimento della leadership. Anche la violenza criminale organizzata è diffusa nello Stato del Delta, in particolare nelle LGA di , , Oshimili North e La violenza si è Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 esplicata principalmente in rapimenti a scopo di riscatto e scontri tra forze di sicurezza governative e criminali.
Il Delta State continua inoltra ad essere interessato da diversi episodi di violenza di massa, in particolare nelle LGA di e Warri South. La violenza dei vigilanti e della folla ha causato oltre 20 vittime Persona_1 nello Stato durante il 2022. Gli episodi di violenza contro donne e ragazze nel Delta State riguardano principalmente uccisioni per scopi rituali, violenza sessuale e violenza domestica. Anche diversi omicidi politicamente motivati continuano ad essere segnalati nello Stato.
Il numero degli incidenti legati ai conflitti e delle vittime che ne derivano sono pressoché costanti negli ultimi anni. Consultando la banca dati ACLED, impostando dal 1.1.2024 al 10.9.2024 ACLED ha riportato 98 eventi di sicurezza verificatisi nel Delta State. Più nel dettaglio, si tratta di 51 battaglie, 32 episodi di violenza contro i civili e 15 rivolte, che hanno causato complessivamente 113 morti.
Dal 1.1.2023 al 31.12.2023 sono stati, invece, registrati 102 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 94 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 50 episodi di violenza contro i civili, 35 battaglie e 17 sommosse/disordini.
Sempre consultando la banca dati ACLED, nel periodo 1.1.2022-31.12.2022 emergono ben 106 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 92 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 51 episodi di violenza contro i civili, 34 battaglie, 21 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 98 eventi, che hanno causato la morte di 181 persone. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza contro i civili messa in atto da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; scontri per la leadership all'interno delle comunità; rapimenti;
uccisioni rituali;
scontri tra membri di cult e vigilanti;
scontri tra cult rivali;
violenza politica;
maltrattamenti su minori;
scontri tra pastori ed agricoltori;
violenza di massa (linciaggi); violenza domestica;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili e le forze di sicurezza posta in essere dall'Eastern Security Network/IPOB; violenza politica;
esplosioni/incendi causati dalla malagestione degli impianti petroliferi;
violenza di genere.
L'incidente più rilevante a livello ambientale, riportato anche da Sicurezza Internazionale, riguarda l'esplosione di una nave per la raccolta petrolio. Il Ministro dell'Ambiente nigeriano, ha Testimone_1 riferito alcuni dettagli riguardo all'esplosione di una nave per lo stoccaggio di petrolio al largo delle coste della Nigeria, tra il 2 e il 3 febbraio. Secondo quanto riferito da il Ministro ha stimato che, al CP_5 momento dell'incidente, l'imbarcazione trasportava da 50.000 a 60.000 barili di greggio. Sebbene le cause dell'incidente rimangano da chiarire, occorre specificare che la tensione nella regione del delta del fiume Niger è aumentata tra novembre e dicembre del 2021, a seguito di una serie di atti di vandalismo e veri e propri attacchi armati che hanno preso di mira proprio l'industria petrolifera. Inoltre, il 26 giugno del 2021, un gruppo noto come aveva lanciato un ultimatum alle autorità del Paese. «Il Controparte_3 governo nigeriano ha continuato a fare orecchie da mercante rispetto alle nostre richieste e alle crescenti problematiche nel Paese», aveva riferito in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'organizzazione e che non avrebbe risparmiato nessuna installazione petrolifera, affermando che si trattava di «obiettivi strategici destinati alla distruzione». L'avvertimento era arrivato mentre erano in corso una serie di discussioni riguardanti la quota di ricchezza petrolifera da ridistribuire verso le comunità che ospitano installazioni di petrolio e gas, come parte di una riforma ad ampio raggio del settore petrolifero, a lungo attesa nel Paese ed approvata il primo luglio 2021 dal Parlamento nigeriano. Le comunità volevano una quota del 10%, invece del mero 2,5% che è stato poi concesso a séguito delle pressioni della Nigerian (cfr. Sicurezza Controparte_6
Internazionale, Indagini sull'esplosione a largo del delta del Niger, 6 febbraio 2022, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/02/06/nigeria-indagini-sullesplosione-largo-del-delta-del-niger/).
Si sono verificati anche eventi (attacchi armati, violenze contro le donne, occupazioni di terreni, saccheggi
Pag. 5 di 7 e distruzione dei raccolti) che hanno visto coinvolti i pastori, ma la pace tra le comunità è stata quasi sempre ripristinata grazie all'intervento delle autorità statali e al successivo controllo da parte delle forze di sicurezza (v. ., 16 febbraio 2022, https://www.deltastate.gov.ng/uwheru-crisis-okowa-commends- Controparte_7 army-police-for-prompt-intervention/; v. anche, a titolo di esempio, The Guardian, 15 gennaio 2022, https://guardian.ng/news/tension-in-delta-as-suspected-herders-attack-community).
ACLED riporta che, nel precedente periodo 1.1.2021-31.12.2021, nel Delta State si erano registrati 125 eventi con 84 vittime, di cui 39 violenze contro i civili, 23 battaglie, 17 proteste violente. Gli scontri armati avevano visto protagonisti milizie comunali, secessionisti IPOB, cultisti e gruppi armati non CP_8 identificati. In generale, rispetto all'anno precedente erano aumentati gli incidenti (nel 2020 erano stati 100), mentre le vittime erano diminuite (nel 2020 erano state 120). Gli incidenti che avevano causato il più alto numero di vittime comprendevano scontri intercomunali, scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine, nonché scontri tra forze di sicurezza e l'IPOB o cultisti.
nel rapporto annuale 2021, ha riportato che l'Ufficio del Procuratore della Corte Controparte_9 penale internazionale (CPI) ha proseguito il suo esame preliminare della situazione in Nigeria, che si concentra su presunti crimini contro l'umanità o crimini di guerra commessi nel delta del Niger, negli Stati della cintura e nell'àmbito del conflitto tra e le forze di sicurezza nigeriane (cfr. HRW, World Per_5
Report 2021, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/nigeria#b3f90d).
In un articolo pubblicato il 9.5.2021, DW ha documentato quanto segue: «I criminali – conosciuti localmente come banditi – hanno confidato a DW che prendono in prestito armi da agenti di sicurezza dello Stato e poi condividono il reddito con loro dopo il "lavoro". "Anche la cosiddetta polizia, vedete, assumiamo le loro armi e le restituiamo più tardi", ha detto a DW un membro di una banda criminale nel Delta del Niger. Il suo racconto è corroborato dall'ammiraglio in pensione un ufficiale militare nigeriano di lunga data. "Li conosciamo [i banditi], sappiamo dove Persona_6 stanno, sappiamo chi sono. Ma il problema è questo: alcuni di questi ragazzi sono stati trascinati in quello che stanno facendo da noi, o per i nostri interessi politici o per quello che abbiamo voleva guadagnare", ha detto (DW, Per_6
Nigeria's President Buhari under fire because of growing security concerns, 9.5.2021, https://www.dw.com/en/nigerias- president-buhari-under-fire-because-of-growing-security-concerns/a-57477146).
Nel corso dell'anno ci sono state le elezioni del consiglio del Governo locale, che si sono svolte in modo pacifico. Tuttavia, la confusione si è diffusa ad Asaba, nel Delta State, dopo che i residenti hanno scoperto una lettera di minaccia che dava al governatore un ultimatum di 72 ore per ritirare il suo Persona_7 sostegno al divieto di pascolo, pena un attacco alla capitale. La lettera, datata 13.6.2021 e intitolata
“Avvertimento jihadista , sarebbe stata affissa in posizioni strategiche nella capitale dello Stato. I CP_8 governatori dei 17 stati meridionali, durante una riunione ad Asaba, avevano difatti vietato il pascolo all'aperto del bestiame nella regione, ma il divieto era stato respinto dal Governo federale e dal Procuratore generale della in quanto tale decisione avrebbe violato i CP_10 CP_11 diritti dei mandriani alla libera circolazione. (The Indipendent, Fulani jihadist gives okowa 72 hours to withdraw support for ban on open grazing, https://independent.ng/fulani-jihadist-gives-okowa-72-hours-to-withdraw-support-for-ban- on-open-grazing/).
Stante la situazione del Delta State come descritta, si ritiene applicabile al caso in esame il principio del non-refoulement. Si ripete, infatti, che il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui – su tutti – l'incolumità.
2.3. Il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trova, inoltre, fondamento anche nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
È, al riguardo, da considerare il percorso di integrazione socio-lavorativa positivamente avviato dal richiedente (in Italia da più di dieci anni: v. doc. 3 del fascicolo di parte), il quale – oltre ad essersi iscritto a un corso di alfabetizzazione presso il CPIA 1 di – ha svolto plurime attività lavorative CP_2 nel nostro Paese: in data3.5.2022 egli è stato assunto a tempo determinato e a scopo di somministrazione dall con contratto più volte prorogato sino al Parte_2
20.3.2023; dal 27.9.2023 egli è passato alle dipendenze della Work Force On Line s.p.a. in forza di
Pag. 6 di 7 contratto a termine e a scopo di somministrazione più volte prorogato sino al 7.2.2025.
Tali occupazioni hanno consentito a di percepire retribuzioni adeguate ad assicurargli un tenore Pt_1 di vita dignitoso in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, in quanto il ricorrente vittorioso è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
CUI 04ULXLN), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1
1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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