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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010409743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2493/2025 depositato telematicamente, la società Ricorrente_1 SRL, codice fiscale P.IVA_1, rappresentata dal sig. Nominativo_1, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00104097 43 000, notificata in data 03.03.2025, di euro 485,17, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo n. 2025/001173 emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, si è costituita in giudizio e preliminarmente eccepisce che ai sensi del riformato articolo 14 del D. Lgs N. 546/1992, il giudizio debba essere instaurato nei confronti di tutti i soggetti interessati, mentre il ricorrente ha spiegato la domanda solo nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sebbene il motivo principale del ricorso sia la paventata omessa notificazione da parte dell'Ente creditori Regione Campania, che però non coinvolge in giudizio, pertanto chiede all'adita Corte che voglia svolgere la chiesta chiamata di terzi in causa, e dichiarare comunque il ricorso inammissibile o, in via gradata, rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna al pagamento delle spese di lite.
In data 22.10.2025 la Corte di Giustizia di primo Grado di Salerno, sezione 03 con apposita Ordinanza rinviava a nuovo ruolo ai sensi dell'articolo 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992 onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania da parte del ricorrente.
La Regione Campania, a seguito della chiamata in causa, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
03.03.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964311294651, e dell'avviso di accertamento n. 964175786661, entrambi asseritamente notificati in data
09.09.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica dei suddetti avvisi di accertamento n. 964311294651 e n. 964175786661 atti prodromici della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva ed accerta che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica dei suddetti avvisi di accertamento, effettuati a mezzo raccomandata AINIM2206117RR0182422 relativo all'avviso di accertamento n. 964311294651, in data 04/08/2022, e a mezzo raccomandata AINIM220624RR0184268, relativo all'avviso di accertamento n.
964175786661 in data 05/08/2022, entrambi per compiuta giacenza, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo gli avvisi di accertamento essere stati regolarmente e tempestivamente notificati nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
00104097 43 000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sezione 03, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Il Presidente Dott. Vincenzo
La Brocca Salerno, 18.02.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010409743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2493/2025 depositato telematicamente, la società Ricorrente_1 SRL, codice fiscale P.IVA_1, rappresentata dal sig. Nominativo_1, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00104097 43 000, notificata in data 03.03.2025, di euro 485,17, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo n. 2025/001173 emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, si è costituita in giudizio e preliminarmente eccepisce che ai sensi del riformato articolo 14 del D. Lgs N. 546/1992, il giudizio debba essere instaurato nei confronti di tutti i soggetti interessati, mentre il ricorrente ha spiegato la domanda solo nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sebbene il motivo principale del ricorso sia la paventata omessa notificazione da parte dell'Ente creditori Regione Campania, che però non coinvolge in giudizio, pertanto chiede all'adita Corte che voglia svolgere la chiesta chiamata di terzi in causa, e dichiarare comunque il ricorso inammissibile o, in via gradata, rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna al pagamento delle spese di lite.
In data 22.10.2025 la Corte di Giustizia di primo Grado di Salerno, sezione 03 con apposita Ordinanza rinviava a nuovo ruolo ai sensi dell'articolo 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992 onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania da parte del ricorrente.
La Regione Campania, a seguito della chiamata in causa, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
03.03.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964311294651, e dell'avviso di accertamento n. 964175786661, entrambi asseritamente notificati in data
09.09.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica dei suddetti avvisi di accertamento n. 964311294651 e n. 964175786661 atti prodromici della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva ed accerta che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica dei suddetti avvisi di accertamento, effettuati a mezzo raccomandata AINIM2206117RR0182422 relativo all'avviso di accertamento n. 964311294651, in data 04/08/2022, e a mezzo raccomandata AINIM220624RR0184268, relativo all'avviso di accertamento n.
964175786661 in data 05/08/2022, entrambi per compiuta giacenza, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo gli avvisi di accertamento essere stati regolarmente e tempestivamente notificati nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
00104097 43 000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sezione 03, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Il Presidente Dott. Vincenzo
La Brocca Salerno, 18.02.2026