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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1402/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO RA OL, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7057/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - P.zza Municipio 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - p_iva_ Società
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017681123701 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Resistente_1 nei confronti della cartella esattoriale in epigrafe indicata, fondata su avviso di accertamento per imu 2013 per il Comune di Sant'Egido del Monte
Albano.
La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso sul presupposto della mancata idonea prova della notifica degli atti prodromici, condannando le parti convenute (Agenzia delle Entrate – Riscossione e Comune di
Sant'Egidio del Monte Albano) al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in euro 2.000 (1.000 euro ciascuno).
Lamenta l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto di quanto richiesto dall'Agenzia, che aveva chiesto che, in caso di annullamento della cartella, le spese venissero compensate nel rapporto fra ricorrente ed Agenzia delle Entrate – Riscossione o che il Comune impositore fosse manlevato dall'eventuale condanna alle spese, non essendovi causalità, nella soccombenza, in capo all'appellante.
Non si sono costituiti il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e la Resistente_1.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come correttamente sostenuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quest'ultima non poteva esser riconosciuta soccombente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che non poteva esser emessa a suo carico la condanna alle spese del giudizio. Spettava infatti all'ente impositore - vale a dire il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino - l'onere di fornire dimostrazione dell'avvenuta notifica alla ricorrente,
Società_1, dell'avviso di accertamento emesso dal predetto Comune, che costituiva atto prodromico a quello impugnato, che è la cartella di pagamento numero n. 10020200017681123701 IMU 2013. In altri termini solo il Comune impositore poteva esser considerato soccombente nei confronti della ricorrente Resistente_1 s.r.l., per non aver assolto all'onere processuale ad esso Comune (e non anche all'Agenzia delle Entrate - Riscossione), spettante.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata in ordine al solo capo della stessa relativo alla regolazione delle spese, nel senso che queste ultime andavano compensate nei rapporti fra la ricorrente Società_1 e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In considerazione della vicenda nel suo complesso, delle tematiche ad essa sottese e dei motivi di accoglimento dell'appello, sussistono ragioni onde compensare interamente fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale del solo capo della sentenza appellata relativo alla regolazione delle spese, compensa le spese nei riguardi di Ader;
conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa spese del presente grado.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO RA OL, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7057/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - P.zza Municipio 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - p_iva_ Società
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017681123701 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Resistente_1 nei confronti della cartella esattoriale in epigrafe indicata, fondata su avviso di accertamento per imu 2013 per il Comune di Sant'Egido del Monte
Albano.
La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso sul presupposto della mancata idonea prova della notifica degli atti prodromici, condannando le parti convenute (Agenzia delle Entrate – Riscossione e Comune di
Sant'Egidio del Monte Albano) al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in euro 2.000 (1.000 euro ciascuno).
Lamenta l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto di quanto richiesto dall'Agenzia, che aveva chiesto che, in caso di annullamento della cartella, le spese venissero compensate nel rapporto fra ricorrente ed Agenzia delle Entrate – Riscossione o che il Comune impositore fosse manlevato dall'eventuale condanna alle spese, non essendovi causalità, nella soccombenza, in capo all'appellante.
Non si sono costituiti il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e la Resistente_1.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come correttamente sostenuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quest'ultima non poteva esser riconosciuta soccombente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che non poteva esser emessa a suo carico la condanna alle spese del giudizio. Spettava infatti all'ente impositore - vale a dire il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino - l'onere di fornire dimostrazione dell'avvenuta notifica alla ricorrente,
Società_1, dell'avviso di accertamento emesso dal predetto Comune, che costituiva atto prodromico a quello impugnato, che è la cartella di pagamento numero n. 10020200017681123701 IMU 2013. In altri termini solo il Comune impositore poteva esser considerato soccombente nei confronti della ricorrente Resistente_1 s.r.l., per non aver assolto all'onere processuale ad esso Comune (e non anche all'Agenzia delle Entrate - Riscossione), spettante.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata in ordine al solo capo della stessa relativo alla regolazione delle spese, nel senso che queste ultime andavano compensate nei rapporti fra la ricorrente Società_1 e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In considerazione della vicenda nel suo complesso, delle tematiche ad essa sottese e dei motivi di accoglimento dell'appello, sussistono ragioni onde compensare interamente fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale del solo capo della sentenza appellata relativo alla regolazione delle spese, compensa le spese nei riguardi di Ader;
conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa spese del presente grado.