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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.24/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “pensione anticipata di vecchiaia , Pt_1
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Basile Appellante Pt_1
contro
Appellato, contumace Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 gennaio 2021 l' impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 17 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, dichiarato il diritto di a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza Controparte_1 1.1.2020, condannava l' al pagamento in favore del dei relativi ratei oltre Pt_1 CP_1 rivalutazione ed interessi.
All'udienza del 28 maggio 2025, comparso l' ma non il il procuratore dell' Pt_1 CP_1 Pt_1 esibiva l'atto di appello e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato al CP_1
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
******** L'appello dell' è infondato. Pt_1 In rito non sono accoglibili le eccezioni formulate dall' , e cioè 1.la nullità della sentenza CP_2 appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale dell' di inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo del giudizio per omesso Pt_1 espletamento della procedura per ATP ex art. 445 bis c.p.c.; 2.la conseguente improponibilità/inammissibilità del ricorso per l'omesso espletamento della procedura per ATP appena indicata.
L'eccezione è infondata. L'art. 445 bis citato prevede:
1 “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'eccezione è infondata, non rientrando la materia oggetto del giudizio nella previsione di tale norma, e, come asseverato da giurisprudenza di legittimità, dall'ambito applicativo dell'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. debbono essere escluse talune controversie, quali quelle volte a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, restando la prestazione ex art. 80 D.Lgs. 53 del 1992 un trattamento diretto di vecchiaia, distinto quindi rispetto ai trattamenti diretti di invalidità come l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di invalidità.
Infondato è ancora il rilevo dell' secondo cui il Giudice avrebbe errato – ove accolta la Pt_1 domanda del ricorrente – nel riconoscere il diritto del con decorrenza differita rispetto alla CP_1 domanda amministrativa: si contesta cioè da parte dell' , senza peraltro alcuna articolata CP_2 motivazione, che il Giudice a quo abbia applicato il regime delle c.d. “finestre mobili”.
Anche tale rilievo è infondato, ed è stato, a giudizio di questa Corte impeccabilmente e diffusamente affrontato nella sentenza gravata.
Dispone infatti l'art. 12, commi 1 e 2 D.L. n. 78/2020 convertito in legge 122/2010:
“1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
2 c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
Pertanto , i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione.
Correttamente il Giudice di primo grado li individua nella generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Condivisibilmente da parte di questa Corte il Giudice di prime cure menziona la recente giurisprudenza
La Corte di Cassazione, intervenendo con la sentenza n.20463 del 30 settembre 2019 ha ritenuto legittimo il mantenimento della finestra mobile introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 in relazione alla categoria dei lavoratori che posseggono una invalidità non inferiore ell'80%.
La Suprema Corte, nella sentenza citata, ha ritenuto che nessun argomento contrario può essere rinvenuto nella normativa successiva dettata dalla c.d. Legge RN (legge n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011)che ha eliminato in via generale dal 1 gennaio 2012 il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti molto più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente per alcuni casi, e senza mai menzionare i pensionati di anzianità anticipata che pertanto sono rimasti soggetti al meccanismo di differimento.
Ed ha chiarito che la finestra mobile non si applica soltanto ai soggetti che dal 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne, ma oltre alle lavoratrici del P..U. che pure la norma contempla, ma vi sono inclusi anche tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, e fra questi coloro che , essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 legge 502/1993.
A fronte di tale chiarissimo orientamento giurisprudenziale, asseverato che l'appellato presenta i requisiti di età, e presentando dalla data della domanda amministrativa di pensione del 12.12.208 - giusta CTU in atti, completa ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e da qualsivoglia aporìa
– la patologia ““Cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di protesi aorto-aortica per aneurisma dell'aorta sottorenale. Arteriopatia agli AAII. BPCO. Obesità” determinante una invalidità pari all'80%, con motivazione impeccabile integralmente condivisa da questa Corte il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto dell'odierno appellato a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia a far data dal .1.1.2020, condannando l' alla Pt_1 corresponsione del relativi ratei nella misura di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge.
3 Le censure dell' sono pertanto infondate. Pt_1
*********
Infondata è infine la doglianza circa la decisione appellata nella parte in cui ha condannato l' Pt_1 al pagamento delle spese di giudizio, laddove, opina l'appellante , 1) sussisteva la Pt_1 soccombenza reciproca in quanto il ricorso introduttivo e le domanda ivi contenute sono state accolte con decorrenza successiva di oltre un anno rispetto a quanto richiesto;
2) sussisteva la soccombenza prevalente del ricorrente veniva a decorrere in quanto, in virtù dell'accertamento del
Giudice, la pensione anticipata veniva a decorrere solo 4 mesi prima rispetto alla naturale decorrenza della pensione di vecchiaia (maggio 2020, vale d ire il mese successivo al compimento del 67° anno di età, invece dei 16 mesi spettanti in caso di accoglimento delle domanda giudiziaria.
Ebbene, a giudizio di questa Corte non ricorreva nessuna delle due condizioni ventilate dall'appellante, in quanto l'applicazione della normativa di legge, ove prevista come differita, quanto alla decorrenza di una prestazione, non consente evidentemente di ravvisare alcuna soccombenza, totale o prevalente.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema
Corte, nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state da lui sostenute spese processuali.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20869/17; depositata il 6 settembre).
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Ulteriore contributo unificato.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “pensione anticipata di vecchiaia , Pt_1
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Basile Appellante Pt_1
contro
Appellato, contumace Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 gennaio 2021 l' impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 17 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, dichiarato il diritto di a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza Controparte_1 1.1.2020, condannava l' al pagamento in favore del dei relativi ratei oltre Pt_1 CP_1 rivalutazione ed interessi.
All'udienza del 28 maggio 2025, comparso l' ma non il il procuratore dell' Pt_1 CP_1 Pt_1 esibiva l'atto di appello e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato al CP_1
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
******** L'appello dell' è infondato. Pt_1 In rito non sono accoglibili le eccezioni formulate dall' , e cioè 1.la nullità della sentenza CP_2 appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale dell' di inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo del giudizio per omesso Pt_1 espletamento della procedura per ATP ex art. 445 bis c.p.c.; 2.la conseguente improponibilità/inammissibilità del ricorso per l'omesso espletamento della procedura per ATP appena indicata.
L'eccezione è infondata. L'art. 445 bis citato prevede:
1 “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'eccezione è infondata, non rientrando la materia oggetto del giudizio nella previsione di tale norma, e, come asseverato da giurisprudenza di legittimità, dall'ambito applicativo dell'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. debbono essere escluse talune controversie, quali quelle volte a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, restando la prestazione ex art. 80 D.Lgs. 53 del 1992 un trattamento diretto di vecchiaia, distinto quindi rispetto ai trattamenti diretti di invalidità come l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di invalidità.
Infondato è ancora il rilevo dell' secondo cui il Giudice avrebbe errato – ove accolta la Pt_1 domanda del ricorrente – nel riconoscere il diritto del con decorrenza differita rispetto alla CP_1 domanda amministrativa: si contesta cioè da parte dell' , senza peraltro alcuna articolata CP_2 motivazione, che il Giudice a quo abbia applicato il regime delle c.d. “finestre mobili”.
Anche tale rilievo è infondato, ed è stato, a giudizio di questa Corte impeccabilmente e diffusamente affrontato nella sentenza gravata.
Dispone infatti l'art. 12, commi 1 e 2 D.L. n. 78/2020 convertito in legge 122/2010:
“1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
2 c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
Pertanto , i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione.
Correttamente il Giudice di primo grado li individua nella generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Condivisibilmente da parte di questa Corte il Giudice di prime cure menziona la recente giurisprudenza
La Corte di Cassazione, intervenendo con la sentenza n.20463 del 30 settembre 2019 ha ritenuto legittimo il mantenimento della finestra mobile introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 in relazione alla categoria dei lavoratori che posseggono una invalidità non inferiore ell'80%.
La Suprema Corte, nella sentenza citata, ha ritenuto che nessun argomento contrario può essere rinvenuto nella normativa successiva dettata dalla c.d. Legge RN (legge n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011)che ha eliminato in via generale dal 1 gennaio 2012 il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti molto più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente per alcuni casi, e senza mai menzionare i pensionati di anzianità anticipata che pertanto sono rimasti soggetti al meccanismo di differimento.
Ed ha chiarito che la finestra mobile non si applica soltanto ai soggetti che dal 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne, ma oltre alle lavoratrici del P..U. che pure la norma contempla, ma vi sono inclusi anche tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, e fra questi coloro che , essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 legge 502/1993.
A fronte di tale chiarissimo orientamento giurisprudenziale, asseverato che l'appellato presenta i requisiti di età, e presentando dalla data della domanda amministrativa di pensione del 12.12.208 - giusta CTU in atti, completa ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e da qualsivoglia aporìa
– la patologia ““Cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di protesi aorto-aortica per aneurisma dell'aorta sottorenale. Arteriopatia agli AAII. BPCO. Obesità” determinante una invalidità pari all'80%, con motivazione impeccabile integralmente condivisa da questa Corte il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto dell'odierno appellato a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia a far data dal .1.1.2020, condannando l' alla Pt_1 corresponsione del relativi ratei nella misura di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge.
3 Le censure dell' sono pertanto infondate. Pt_1
*********
Infondata è infine la doglianza circa la decisione appellata nella parte in cui ha condannato l' Pt_1 al pagamento delle spese di giudizio, laddove, opina l'appellante , 1) sussisteva la Pt_1 soccombenza reciproca in quanto il ricorso introduttivo e le domanda ivi contenute sono state accolte con decorrenza successiva di oltre un anno rispetto a quanto richiesto;
2) sussisteva la soccombenza prevalente del ricorrente veniva a decorrere in quanto, in virtù dell'accertamento del
Giudice, la pensione anticipata veniva a decorrere solo 4 mesi prima rispetto alla naturale decorrenza della pensione di vecchiaia (maggio 2020, vale d ire il mese successivo al compimento del 67° anno di età, invece dei 16 mesi spettanti in caso di accoglimento delle domanda giudiziaria.
Ebbene, a giudizio di questa Corte non ricorreva nessuna delle due condizioni ventilate dall'appellante, in quanto l'applicazione della normativa di legge, ove prevista come differita, quanto alla decorrenza di una prestazione, non consente evidentemente di ravvisare alcuna soccombenza, totale o prevalente.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema
Corte, nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state da lui sostenute spese processuali.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20869/17; depositata il 6 settembre).
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Ulteriore contributo unificato.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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