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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capriglia Irpina - Piazza Municipio N.1 83010 Capriglia Irpina AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 438/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 859/2025 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “in via principale: dichiarare l'inesistenza, la nullità ovvero l'illegittimità totale ed in tal caso disporre l'annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento in epigrafe indicati per i motivi sopra esposti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
- confermare la correttezza dei versamenti effettuati dal ricorrente sulla base dei quali è stata liquidata l'imposta IMU per l'anno 2021 e per l'anno 2022; in ogni caso: condannare il Comune di Capriglia Irpina alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del processo,ed al pagamento delle spese del giudizio, nonché del contributo unificato. Con vittoria di spese ed onorari”; per il resistente: la Corte “dichiari – la cessata materia del contendere a spese compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 438/2025 e n. 859/2025, con i quali il Comune di Capriglia Irpina aveva reclamato la maggiore imposta IMU di € 348,00 per l'anno 2021 e di € 232,00 per l'anno 2022, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente, premesso di avere versato per l'IMU dell'anno 2021 € 371,00 e per l'IMU dell'anno 2022 la somma di € 247,00, s'è doluto de: la nullità degli avvisi di accertamento per infondatezza nel merito, attesa, per un verso, l'erroneità del valore imponibile, di € 83.522,00, immotivatamente attribuito dall'ente locale al terreno ubicato alla località Vicolaturo, pari a € 95,00 al mq, laddove la tabella allegata agli stessi avvisi di accertamento riportava valori compresi tra € 68,00 ed € 25,00 al mq., e, per altro verso, la considerazione della superficie di 877 mq laddove la visura catastale indicava l'estensione del fondo di 856 mq;
il difetto di motivazione del provvedimento, non essendo indicate le ragioni dell'attribuzione del valore di € 95,00 al mq.
Costituendosi con controdeduzioni del 12 dicembre 20245, il Comune di Capriglia Irpina ha dedotto dell'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, con conseguente veni r meno dell'interesse del ricorrente alla coltivazione del giudizio, da dichiararsi estinto.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto di gravame giustifica, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, atteso il comportamento collaborativo dell'ente locale e la controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capriglia Irpina - Piazza Municipio N.1 83010 Capriglia Irpina AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 438/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 859/2025 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “in via principale: dichiarare l'inesistenza, la nullità ovvero l'illegittimità totale ed in tal caso disporre l'annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento in epigrafe indicati per i motivi sopra esposti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
- confermare la correttezza dei versamenti effettuati dal ricorrente sulla base dei quali è stata liquidata l'imposta IMU per l'anno 2021 e per l'anno 2022; in ogni caso: condannare il Comune di Capriglia Irpina alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del processo,ed al pagamento delle spese del giudizio, nonché del contributo unificato. Con vittoria di spese ed onorari”; per il resistente: la Corte “dichiari – la cessata materia del contendere a spese compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 438/2025 e n. 859/2025, con i quali il Comune di Capriglia Irpina aveva reclamato la maggiore imposta IMU di € 348,00 per l'anno 2021 e di € 232,00 per l'anno 2022, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente, premesso di avere versato per l'IMU dell'anno 2021 € 371,00 e per l'IMU dell'anno 2022 la somma di € 247,00, s'è doluto de: la nullità degli avvisi di accertamento per infondatezza nel merito, attesa, per un verso, l'erroneità del valore imponibile, di € 83.522,00, immotivatamente attribuito dall'ente locale al terreno ubicato alla località Vicolaturo, pari a € 95,00 al mq, laddove la tabella allegata agli stessi avvisi di accertamento riportava valori compresi tra € 68,00 ed € 25,00 al mq., e, per altro verso, la considerazione della superficie di 877 mq laddove la visura catastale indicava l'estensione del fondo di 856 mq;
il difetto di motivazione del provvedimento, non essendo indicate le ragioni dell'attribuzione del valore di € 95,00 al mq.
Costituendosi con controdeduzioni del 12 dicembre 20245, il Comune di Capriglia Irpina ha dedotto dell'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, con conseguente veni r meno dell'interesse del ricorrente alla coltivazione del giudizio, da dichiararsi estinto.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto di gravame giustifica, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, atteso il comportamento collaborativo dell'ente locale e la controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.