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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8491 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7734 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante lamenta che in relazione ad un contratto di prestito Controparte_1
personale (cfr. in atti) non abbia compreso nel calcolo del TAEG (quantificato al 9,51%), tuti gli oneri connessi al finanziamento ed in particolare il costo della polizza assicurativa obbligatoriamente sottoscritta (stipulata con Metlife spa e volta a garantire il rimborso della somma mutuata in caso di morte, invalidità o malattia grave). In conseguenza il
TAEG avrebbe dovuto essere determinato nella misura del 12,22% e, ad avviso dell'istante, la convenuta dovrebbe restituire gli importi versati a di interessi Pt_2
ricalcolando il dovuto in applicazione dei tassi BOT ex art. 125 bis comma 7 TUB.
La domanda è infondata.
Invero, nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni e prove fornite dalla parte convenuta, l'istante – cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato (cfr. art. 121, comma 2, TUB) che la conclusione del contratto avente ad oggetto i servizi assicurativi era un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
In via generale occorre rilevare come l'onere probatorio del cliente consumatore possa effettivamente ritenersi attenuato dalla esistenza di presunzioni (quali la contestualità con il finanziamento ed il collegamento funzionale con lo stesso) che lascino intendere, anche al di là del dato meramente formale, il carattere “obbligatorio” della polizza.
Tuttavia nel caso di specie la convenuta ha dedotto, allegato e dimostrato elementi idonei a rappresentare l'effettivo carattere facoltativo della polizza assicurativa che, in conseguenza, correttamente è stata esclusa dal calcolo del TAEG.
Innanzitutto la facoltatività della polizza e cioè la non necessità di sottoscrizione della stessa ai fini dell'ottenimento del finanziamento è indicata in modo univoco, chiaro ed intellegibile sul modulo contrattuale. In secondo luogo le condizioni generali della polizza
(cfr. in atti) prevedono espressamente il diritto di recesso del soggetto assicurato senza che tale esercizio del diritto di recesso dal rapporto assicurativa abbia alcuna incidenza sul finanziamento concesso dalla convenuta. Infine la convenuta ha provato in via documentale che nel contesto temporale nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa ha stipulato altri contratti con condizioni analoghe senza attivazione di alcuna polizza assicurativa a garanzia del credito erogato.
Da ultimo non sembra pertinente il richiamo operato dall'istante alle due delibere AGCM
(n. 28011/19 e n. 28345/20) che hanno sanzionato la convenuta Controparte_1
Invero tali delibere riguardano polizze assicurative che, seppure contestuali, nulla hanno a che vedere (come invece avviene nel caso in oggetto) con il finanziamento e la
è stata sanzionata proprio per la collocazione “aggressiva” di prodotti CP_1
assicurativi non collegati al credito finanziato.
La natura della controversia e l'esistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità e arbitrale costituiscono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli lì 26 settembre 2025
Il G.U. dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7734 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante lamenta che in relazione ad un contratto di prestito Controparte_1
personale (cfr. in atti) non abbia compreso nel calcolo del TAEG (quantificato al 9,51%), tuti gli oneri connessi al finanziamento ed in particolare il costo della polizza assicurativa obbligatoriamente sottoscritta (stipulata con Metlife spa e volta a garantire il rimborso della somma mutuata in caso di morte, invalidità o malattia grave). In conseguenza il
TAEG avrebbe dovuto essere determinato nella misura del 12,22% e, ad avviso dell'istante, la convenuta dovrebbe restituire gli importi versati a di interessi Pt_2
ricalcolando il dovuto in applicazione dei tassi BOT ex art. 125 bis comma 7 TUB.
La domanda è infondata.
Invero, nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni e prove fornite dalla parte convenuta, l'istante – cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato (cfr. art. 121, comma 2, TUB) che la conclusione del contratto avente ad oggetto i servizi assicurativi era un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
In via generale occorre rilevare come l'onere probatorio del cliente consumatore possa effettivamente ritenersi attenuato dalla esistenza di presunzioni (quali la contestualità con il finanziamento ed il collegamento funzionale con lo stesso) che lascino intendere, anche al di là del dato meramente formale, il carattere “obbligatorio” della polizza.
Tuttavia nel caso di specie la convenuta ha dedotto, allegato e dimostrato elementi idonei a rappresentare l'effettivo carattere facoltativo della polizza assicurativa che, in conseguenza, correttamente è stata esclusa dal calcolo del TAEG.
Innanzitutto la facoltatività della polizza e cioè la non necessità di sottoscrizione della stessa ai fini dell'ottenimento del finanziamento è indicata in modo univoco, chiaro ed intellegibile sul modulo contrattuale. In secondo luogo le condizioni generali della polizza
(cfr. in atti) prevedono espressamente il diritto di recesso del soggetto assicurato senza che tale esercizio del diritto di recesso dal rapporto assicurativa abbia alcuna incidenza sul finanziamento concesso dalla convenuta. Infine la convenuta ha provato in via documentale che nel contesto temporale nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa ha stipulato altri contratti con condizioni analoghe senza attivazione di alcuna polizza assicurativa a garanzia del credito erogato.
Da ultimo non sembra pertinente il richiamo operato dall'istante alle due delibere AGCM
(n. 28011/19 e n. 28345/20) che hanno sanzionato la convenuta Controparte_1
Invero tali delibere riguardano polizze assicurative che, seppure contestuali, nulla hanno a che vedere (come invece avviene nel caso in oggetto) con il finanziamento e la
è stata sanzionata proprio per la collocazione “aggressiva” di prodotti CP_1
assicurativi non collegati al credito finanziato.
La natura della controversia e l'esistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità e arbitrale costituiscono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli lì 26 settembre 2025
Il G.U. dott. Giovanni Tedesco