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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3194/2025 promossa con ricorso congiunto in data 9.5.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1 (MB) in Vicolo Rose n. 1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Filippo Danovi e dell'Avv. Serena Canestrelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2 (MB) in Vicolo Rose n. 1, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Clara Nicoletta Bevilacqua che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2 co. 1, c.c.; ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e omologhi e prenda atto delle seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affido Persona_1 condiviso, che si impegnano ad accudirlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità.
pagina 1 di 5 3. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, mentre le questioni di gestione straordinaria e, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione e salute del minore dovranno essere discusse preventivamente ed assunte in accordo tra i genitori nell'interesse principale del figlio minore ER
.
[...]
4. Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso la residenza della madre, signora Parte_2
alla quale viene a tal fine assegnato l'immobile adibito a casa famigliare, sito in Seregno (MB),
[...] in Vicolo Rose n. 1, con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, esclusi i beni strettamente personali del signor e dallo stesso già asportati. Il tutto sino al trasferimento del figlio minore con la madre Pt_1 a Milano di cui al successivo punto 6.
5. Sino a quando la signora vivrà con il figlio minore presso la casa coniugale sita in Parte_2 Seregno, Vicolo Rose n. 1, come da precedente punto 4, tutti i costi ordinari relativi alla stessa casa coniugale (a titolo esemplificativo: utenze, Tari) verranno sostenuti integralmente dalla stessa signora ad eccezione delle spese condominiali che verranno sostenute dal sig. Pt_2 Pt_1
6. Premesso che la signora ha già individuato un immobile sito in Milano, via Parte_2 Giovanni da Procida n. 3, di cui provvederà a sue esclusive spese ed oneri al relativo acquisto entro il 30.6.2025, le parti danno atto che, entro l'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 di , la Persona_1 sig.ra provvederà a trasferirsi a vivere in detto nuovo immobile sito in Milano con il figlio Pt_2 minore. Il Signor presta dunque, sin da ora, autorizzazione al trasferimento della residenza Pt_1 anagrafica del figlio in Milano. Persona_1
Tutti i costi, nessuno escluso, ordinari e straordinari relativi al suddetto immobile di Milano, via Giovanni da Procida n. 3, di cui la signora sarà esclusiva proprietaria e in cui vivrà Parte_2 con il figlio minore saranno a esclusivo e diretto carico della stessa signora Pt_2
7. Entro e non oltre il 30.6.2025 la signora provvederà a cedere, a titolo oneroso (v. Parte_2 successivo punto 8), al signor la sua quota di comproprietà al 50% dell'immobile sito in Parte_1 Seregno (MB), vicolo Rose n. 1 e relativo box e pertinenze, così identificati al NCEU: Foglio 16, part. 461, sub 716, cat. A/3, classe 4, 121 mq;
Foglio 16, part. 463, sub 702, cat. C/6, 18 mq.
La suddetta cessione avverrà a titolo di esecuzione dei presenti accordi di separazione e, dunque, a definizione dei rapporti fra i coniugi, sicché le parti chiederanno l'applicazione delle relative esenzioni fiscali.
In ragione di quanto sopra, e dunque del fatto che il sig. diverrà l'esclusivo proprietario del Pt_1 suddetto immobile, lo stesso continuerà a farsi esclusivo e diretto carico del mutuo attualmente tuttora gravante sull'immobile.
Tutti i costi notarili e relative imposte della suddetta cessione verranno sostenuti dal signor
[...] cui competerà la scelta del Notaio. Pt_1
8. A definizione di qualsiasi rapporto di dare/avere fra le parti e a definizione della suddetta comproprietà immobiliare, contestualmente al trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile di cui al punto che precede, il sig. provvederà a versare alla signora Pt_1 Parte_2 l'importo complessivo di € 50.000,00.
[...]
9. Il signor presta assenso a che la signora , all'atto del trasferimento in Pt_1 Parte_2 Milano, possa asportare qualsivoglia bene e/o arredo presente nella casa famigliare.
10. I tempi di permanenza del figlio minore con e presso il padre vengono stabiliti con le seguenti modalità, a conferma delle abitudini già in essere e sperimentate sinora dai genitori, fatto comunque sempre salvo ogni eventuale diverso accordo di volta in volta raggiunto tra gli stessi:
pagina 2 di 5 a) sino al trasferimento del figlio minore a Milano con la mamma:
- il papà potrà stare e tenere , a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio Persona_1 dall'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina con accompagnamento direttamente all'asilo, e dunque con tre pernottamenti;
- nella settimana che termina con un fine settimana di competenza materna, il papà potrà tenere con sé
il lunedì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.30 (allorquando la mamma passerà a Persona_1 prendere il figlio minore presso il padre) e il giovedì dall'uscita dall'asilo, con pernottamento, e accompagnamento all'asilo il venerdì mattina;
- nella settimana che termina con un fine settimana di competenza paterna, il papà potrà tenere con sé
il giovedì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.30 (allorquando la mamma passerà a Persona_1 prendere il figlio minore presso il padre).
b) a far tempo dal trasferimento del figlio minore a Milano con la mamma:
- il papà potrà stare e tenere , a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio Persona_1 dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento direttamente a scuola, e dunque con tre pernottamenti;
- il papà potrà stare e tenere anche per un giorno infrasettimanale con pernottamento e Persona_1 precisamente:
nella settimana che termina con un fine settimana di competenza paterna il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con accompagnamento direttamente a scuola;
nella settimana che termina con un fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento direttamente a scuola.
11. I genitori inoltre concordano che:
* tutte le festività infra-annuali che generano c.d. ponti (coincidenti con l'intero periodo delle festività scolastiche) verranno trascorse da ad anni alterni con i genitori. Ove per problemi di Persona_1 lavoro i genitori non potessero tenere con sé il figlio minore durante i ponti festivi di loro competenza, sarà loro cura comunicarlo preventivamente all'altro genitore per verificare la sua possibilità di tenere con sé il figlio minore. In particolare, salvo diverso accordo:
- il ponte del 2 giugno 2025 verrà trascorso con la mamma;
- il ponte di Ognissanti verrà trascorso con il padre* durante le festività natalizie Persona_1 trascorrerà la Vigilia e il pranzo di Natale con la mamma e la cena di Natale e il Santo Stefano con il papà; ad anni alterni i genitori staranno con il figlio minore dal 27 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 7 gennaio. Per l'anno 2025 la signora trascorrerà con il figlio il primo periodo e il Signor Pt_2 Pt_1 il secondo periodo;
* durante le vacanze scolastiche pasquali starà in via alternata di anno in anno con Persona_1 entrambi i genitori. Le vacanze scolastiche pasquali 2026 verranno trascorse da con il Persona_1 padre;
* durante le vacanze estive trascorrerà due settimane di vacanza ad agosto con ciascun Persona_1 genitore, previo accordo tra i genitori relativamente alle giornate di spettanza che andrà condiviso entro e non oltre la fine di marzo. Per il corrente anno 2025 starà con il padre dal 17 al Persona_1 30 agosto. Durante le restanti settimane di vacanze scolastiche estive vigerà il calendario ordinario di cui sopra ma in ogni caso i genitori confermano sin d'ora il loro assenso per consentire a ER
, come sinora avvenuto, di recarsi in vacanza con i nonni paterni, per una settimana, nel mese di
[...] giugno e di trascorrere l'intero mese di luglio in vacanza con i nonni materni. Durante il mese di pagina 3 di 5 luglio mentre sarà in vacanza con i nonni materni, il signor potrà ivi fare visita al Persona_1 Pt_1 figlio minore (paritetica possibilità l'avrà la signora nel mese di giugno in coincidenza con i Pt_2 periodi di vacanza di con i nonni paterni). Resta inteso che il signor presta sin da Persona_1 Pt_1 ora assenso che, iniziata la scuola primaria, il figlio , nelle ulteriori settimane di vacanza Persona_1 del mese di settembre, possa partecipare a campus e/o attività extrascolastiche, finanche recarsi in vacanza con la madre, restando in ogni caso preservati i più ampi diritti di visita paterni e in ogni caso fermo il previo consenso che dovrà essere prestato dal padre per la decisione di volta in volta sulla singola attività scelta e i relativi costi.
11. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio minore: Pt_1
* versando alla signora l'importo mensile di € 1.500,00 e ciò a decorrere dalla mensilità Pt_2 coincidente con la sottoscrizione del presente ricorso. Detto importo verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025);
* sostenendo integralmente i costi per l'iscrizione scolastica di all'attuale asilo. Il signor Persona_1 sosterrà integralmente i costi per l'iscrizione e la retta scolastica (nonché per la divisa, Pt_1 trasporto ed eventuali costi connessi) di per il percorso dalla scuola primaria e Persona_1 secondaria di primo grado (c.d. scuola elementare e scuola media) presso un istituto privato, eventualmente anche a impronta internazionale, analogo – in termini economico patrimoniali e di metodo formativo – a quello già frequentato dal minore e la cui scelta verrà assunta concordemente dai genitori. In particolare, i genitori concordano sin da ora che verrà iscritto per la Persona_1 scuola primaria presso l'Istituto Leone XIII in Milano;
* mantenendo in essere la polizza sanitaria medica in favore di (tutte le spese mediche Persona_1 non coperte da assicurazione e/o franchigia verranno sostenute come le ulteriori spese straordinarie di cui infra) e, sin quando possibile, anche in favore della signora e ciò a titolo bonario e senza Pt_2 riconoscimento alcuno;
* sostenendo/rimborsando il 70% delle ulteriori spese straordinarie del figlio minore (il restante 30% sarà a carico della sig.ra e ciò come da Linee Guida del Tribunale di Monza da intendersi qui Pt_2 integralmente trascritte. Al riguardo le parti danno in ogni caso atto che il vestiario del figlio minore non sarà considerato fra le spese straordinarie da suddividere, salvo da ritenersi necessario per l'attività sportiva concordata tra i genitori (es. sci).
* l'assegno unico e/o ogni ulteriore o diversa forma di sostentamento al reddito verrà integralmente percepita dalla signora e, a tal fine, il signor si impegna a dar corso ed acconsentire ad Pt_2 Pt_1 ogni adempimento all'uopo necessario.
12. Il signor come già precisato al precedente punto 7, si farà carico integralmente delle rate Pt_1 del mutuo cointestato fra le parti e relativo alla casa coniugale, nonché delle spese condominiali ordinarie e delle eventuali spese straordinarie deliberate dall'assemblea del Condominio e ciò in ragione del concordato trasferimento immobiliare in suo favore che lo renderà esclusivo proprietario del compendio immobiliare di Seregno, Vicolo Rose n. 1.
Le parti in occasione dell'atto di trasferimento immobiliare in favore del signor di cui al Pt_1 precedente punto 7, provvederanno a sottoscrivere quanto necessario per consentire l'estromissione della signora dall'attuale mutuo cointestato o comunque l'integrale accollo dello stesso da Pt_2 parte del signor che diverrà l'unico esclusivo proprietario del compendio immobiliare. Pt_1
Le parti danno atto di aver già provveduto alla suddivisione paritetica del saldo del conto corrente cointestato su cui poggia il suddetto mutuo. Detto conto cointestato resterà, dunque, aperto al solo fine pagina 4 di 5 di poter consentire il pagamento del mutuo, salva la possibilità (ove consentita dall'istituto di credito all'esito dell'estromissione o accollo di cui sopra) di intestazione di detto conto al solo signor Pt_1
13. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni che precedono, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
14. I genitori confermano l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi al figlio minore.
15. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lissone (MB) in data 9.12.2017 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 1.7.2025 per l'udienza del 2.7.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione in ordine alle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott Carmen Arcellaschi
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