Art. 1.
Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, e' fissato in diecimila unita'.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato in sessantamila unita'.
Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, e' fissato in diecimila unita'.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato in sessantamila unita'.