Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per identità con precedente ricorso

    Il ricorso è dichiarato inammissibile anche in considerazione dell'esistenza di un precedente giudizio avverso altra intimazione, basata sulle medesime cartelle, definito con sentenza non impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle sottese

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica di tutte le cartelle mediante consegna al portiere e successiva comunicazione di avvenuta notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza delle pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19 e che le cartelle non opposte nel termine perentorio hanno reso definitiva la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Pagamento già effettuato per una delle cartelle

    La Corte osserva che la cartella di pagamento oggetto di sgravio non risulta essere oggetto del presente giudizio.

  • Rigettato
    Illegittimità del tributo per contratto di locazione cessato

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle censure generali respinte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 75
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo