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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14382/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Indirizzo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13045/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, impugnando l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249088565831000, notificata il
9 agosto 2024, relativo alle seguenti cartelle esattoriali che assumeva mai essere state notificate: n. 09720170256714214000, del valore di € 328,20 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno 2015; n.
09720180049078248000, del valore di € 717,74 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno
2013; n. 09720190056444639000, del valore di € 309,75 relativa a Sanzioni IRPEF dell'anno 2015;
09720190158967132000, notificata in data 10.09.2019, del valore di € 340,20 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno 2016 il tutto per complessivi € 1.695,89.
Il ricorrente ha eccepito:
L'Inammissibilità dell'avviso di intimazione per identità con altro relativo all'intimazione n.09720239032699839/000 notificata in data 13.04.2023 già impugnata;
L'Omessa notifica delle cartelle sottese;
La prescrizione e decadenza delle pretese tributarie;
Che i pagamenti, per una delle cartelle erano già stati effettuati, (doc. provvedimento di sgravio del
24/08/2023);
L'illegittimità del tributo relativo a un contratto di locazione cessato (anno 2016).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato tutte le eccezioni, affermando:
La legittimità dell'avviso opposto, trattandosi di nuova intimazione a seguito di decorrenza dell'efficacia del precedente avviso.
La regolarità della notifica delle cartelle, tutte effettuate mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa.
L'inesistenza della prescrizione, considerando la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 12 D.Lgs. 159/2015, prorogata fino al 31/08/2021).
L'esistenza di avvisi di liquidazione non impugnati, con conseguente definitività del credito.
L'Agenzia delle Entrate DPII di Roma nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, adducendo che l'impugnazione era incentrata su vizi imputabili all'attività dell'agente della riscossione, e ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio totale della cartella n. 09720170076019355000. , della quale ha allegato copia.
Per la cartella di pagamento n. 09720190056444639000, invece, ha dedotto che si riferiva all'omesso versamento delle ritenute operate e non versate per l'anno d'imposta 2015.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DPIII che per le cartelle di sua competenza deduceva la legittimità dell'avviso, la regolarità della notifica delle cartelle, che il giudizio sulla precedente intimazione si era concluso con sentenza n.12187/2024depositata il 4/10/2024 non impugnata che aveva rigettato il ricorso e che, nel rispetto del principio del ne bis in idem le censure formulate erano inammissibili, considerata anche la regolare notifica dele cartelle.
All'udienza del 15/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'intimazione di pagamento impugnata è legittima in quanto l'avviso precedente è decaduto per la decorrenza di un anno dalla notifica.
Ed infatti ai sensi dell'art.50 DPR602/1973, una intimazione di pagamento ha una validità di un anno dalla data di notifica. Se entro questo termine non viene intrapresa alcuna azione esecutiva, l'intimazione decade e l'ADER deve emettere una nuova intimazione.
Si osserva, poi, che è risultato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate tramite consegna al portiere e successiva comunicazione di avvenuta notifica, come risulta dagli allegati prospetti delle raccomandate spedite da Nominativo_1 italiane, contenenti il numero della raccomandata, il numero dell'atto notificato, il nome e l'indirizzo del destinatario.
La cartella di pagamento 09720170256714214000 è stata notificata, in data 5.4.2018, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57305776176-9 dell'11.4.2018.
La cartella di pagamento 09720180049078248000 è stata notificata, in data 16.6.2018, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57313981935-2 del 22.6.2018.
La cartella di pagamento 09720190056444639000 è stata notificata, in data 1.6.2019, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57323510271-2 del 14.6.2019.
La cartella di pagamento 09720190158967132000 è stata notificata, in data 10.9.2019, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57328717841-8 del 16.9.2019.
La Suprema Corte ha anche chiarito, a riguardo, che la notifica al portiere deve essere seguita dalla spedizione di “una raccomandata "semplice", e non con avviso di ricevimento (Cass. 2377/22).
Sulla decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria si osserva che le cartelle di pagamento
09720170256714214000, 09720180049078248000, 09720190056444639000, 09720190158967132000, non sono state opposte nel termine perentorio stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, pertanto, la pretesa tributaria è divenuta definitiva è non più contestabile.
I termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto dei D.L. 18/2020, Pertanto, tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione del 2023 non è decorso il quinquennio previsto dall'art. 2948 c. c..e la pretesa tributaria non è prescritta.
Circa poi la cartella di pagamento n. 09720170076019355000 (imposta di registro), oggetto di sgravio da parte della Agenzia delle Entrate DPII e dalla resistente richiamata nelle controdeduzioni, si osserva che la stessa non risulta essere oggetto del presente giudizio.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, considerata la rituale notifica delle cartelle e, per il principio del ne bis in idem, accertata l'esistenza di un precedente giudizio avverso altra intimazione, basata sulle medesime cartelle, definito con sentenza n.12187/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez.24, che sembrerebbe non essere stata impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 600 pari ad €200,00 per ciascuna parte resistente da distrarsi per l'Agenzia Entrate Riscossione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile .Condanna il condominio ricorrente alle spese liquidate in complessivi
€600,00
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14382/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Indirizzo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088565831000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13045/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, impugnando l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249088565831000, notificata il
9 agosto 2024, relativo alle seguenti cartelle esattoriali che assumeva mai essere state notificate: n. 09720170256714214000, del valore di € 328,20 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno 2015; n.
09720180049078248000, del valore di € 717,74 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno
2013; n. 09720190056444639000, del valore di € 309,75 relativa a Sanzioni IRPEF dell'anno 2015;
09720190158967132000, notificata in data 10.09.2019, del valore di € 340,20 relativa a Imposta di registro locazione fabbricati dell'anno 2016 il tutto per complessivi € 1.695,89.
Il ricorrente ha eccepito:
L'Inammissibilità dell'avviso di intimazione per identità con altro relativo all'intimazione n.09720239032699839/000 notificata in data 13.04.2023 già impugnata;
L'Omessa notifica delle cartelle sottese;
La prescrizione e decadenza delle pretese tributarie;
Che i pagamenti, per una delle cartelle erano già stati effettuati, (doc. provvedimento di sgravio del
24/08/2023);
L'illegittimità del tributo relativo a un contratto di locazione cessato (anno 2016).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato tutte le eccezioni, affermando:
La legittimità dell'avviso opposto, trattandosi di nuova intimazione a seguito di decorrenza dell'efficacia del precedente avviso.
La regolarità della notifica delle cartelle, tutte effettuate mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa.
L'inesistenza della prescrizione, considerando la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 12 D.Lgs. 159/2015, prorogata fino al 31/08/2021).
L'esistenza di avvisi di liquidazione non impugnati, con conseguente definitività del credito.
L'Agenzia delle Entrate DPII di Roma nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, adducendo che l'impugnazione era incentrata su vizi imputabili all'attività dell'agente della riscossione, e ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio totale della cartella n. 09720170076019355000. , della quale ha allegato copia.
Per la cartella di pagamento n. 09720190056444639000, invece, ha dedotto che si riferiva all'omesso versamento delle ritenute operate e non versate per l'anno d'imposta 2015.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DPIII che per le cartelle di sua competenza deduceva la legittimità dell'avviso, la regolarità della notifica delle cartelle, che il giudizio sulla precedente intimazione si era concluso con sentenza n.12187/2024depositata il 4/10/2024 non impugnata che aveva rigettato il ricorso e che, nel rispetto del principio del ne bis in idem le censure formulate erano inammissibili, considerata anche la regolare notifica dele cartelle.
All'udienza del 15/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'intimazione di pagamento impugnata è legittima in quanto l'avviso precedente è decaduto per la decorrenza di un anno dalla notifica.
Ed infatti ai sensi dell'art.50 DPR602/1973, una intimazione di pagamento ha una validità di un anno dalla data di notifica. Se entro questo termine non viene intrapresa alcuna azione esecutiva, l'intimazione decade e l'ADER deve emettere una nuova intimazione.
Si osserva, poi, che è risultato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate tramite consegna al portiere e successiva comunicazione di avvenuta notifica, come risulta dagli allegati prospetti delle raccomandate spedite da Nominativo_1 italiane, contenenti il numero della raccomandata, il numero dell'atto notificato, il nome e l'indirizzo del destinatario.
La cartella di pagamento 09720170256714214000 è stata notificata, in data 5.4.2018, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57305776176-9 dell'11.4.2018.
La cartella di pagamento 09720180049078248000 è stata notificata, in data 16.6.2018, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57313981935-2 del 22.6.2018.
La cartella di pagamento 09720190056444639000 è stata notificata, in data 1.6.2019, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57323510271-2 del 14.6.2019.
La cartella di pagamento 09720190158967132000 è stata notificata, in data 10.9.2019, mediante consegna a persona qualificatosi portiere e dell'avvenuta notificazione è stata data notizia con lettera raccomandata n. 57328717841-8 del 16.9.2019.
La Suprema Corte ha anche chiarito, a riguardo, che la notifica al portiere deve essere seguita dalla spedizione di “una raccomandata "semplice", e non con avviso di ricevimento (Cass. 2377/22).
Sulla decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria si osserva che le cartelle di pagamento
09720170256714214000, 09720180049078248000, 09720190056444639000, 09720190158967132000, non sono state opposte nel termine perentorio stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, pertanto, la pretesa tributaria è divenuta definitiva è non più contestabile.
I termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto dei D.L. 18/2020, Pertanto, tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione del 2023 non è decorso il quinquennio previsto dall'art. 2948 c. c..e la pretesa tributaria non è prescritta.
Circa poi la cartella di pagamento n. 09720170076019355000 (imposta di registro), oggetto di sgravio da parte della Agenzia delle Entrate DPII e dalla resistente richiamata nelle controdeduzioni, si osserva che la stessa non risulta essere oggetto del presente giudizio.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, considerata la rituale notifica delle cartelle e, per il principio del ne bis in idem, accertata l'esistenza di un precedente giudizio avverso altra intimazione, basata sulle medesime cartelle, definito con sentenza n.12187/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez.24, che sembrerebbe non essere stata impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 600 pari ad €200,00 per ciascuna parte resistente da distrarsi per l'Agenzia Entrate Riscossione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile .Condanna il condominio ricorrente alle spese liquidate in complessivi
€600,00