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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9262/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9262/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._4
VALERIO ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
4.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2016 gli attori citavano in giudizio la
[...]
al fine di far dichiarare la contrarietà ai principi di cui Controparte_1 all'articolo 1175 e 1375 c.c. delle escussione delle polizze cedute in pegno avvenuta in data
19.12.2014, con condanna della convenuta al risarcimento della danno subito dagli attori pagina 1 di 5 pari ad € 216.953,67. In subordine, chiedevano l'accertamento della remissione in data
4.3.2008 del debito garantito ai sensi dell'articolo 1301 c.c. e, in subordine gradato,
l'accertamento della contrarietà ai principi di cui all'articolo 1175 e 1375 c.c. quanto alla illegittima produzione degli interessi corrispettivi determinati in violazione degli articoli
1346 e 1418 c.c..
L'Istituto di Credito non si costituiva e alla prima udienza di comparizione delle parti il G.I. ne dichiarava la contumacia concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'attore decedeva e intervenivano in giudizio in qualità di suoi eredi i signori Parte_4
e nonché la signora costituita anche in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio.
A seguito di rimessione in decisione, con ordinanza del 26.3.2024 la causa veniva rimessa
Cont in istruttoria al fine di acquisire prova della notifica in formato . nonché il certificato di morte, lo stato di famiglia storico e la denuncia di successione del de cuius.
Acquisita la suddetta documentazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda promossa da parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente si deve ricordare che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che, notoriamente, non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi.
Procedendo all'esame delle domande svolte in via principale, non è dato rinvenire alcuna violazione degli obblighi di buona fede in capo all'Istituto di Credito.
Dalla comunicazione del 19.12.2014 della MPS, si evince che la ha provveduto ad CP_1 escutere le polizze “Elios Coupon” sottoscritte dal de cuius in data 1.7.2002 e in data
24.7.2002, del valore nominale rispettivamente di € 50.075,00 e d € 165.000,00, a fronte del maggior credito dovuto in forza della sentenza n. 321/2011 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato in data 22.3.2012, ed a fronte di una complessiva esposizione debitoria di € 353.254,70 così costituita: € 4.300,00 per spese liquidate in sentenza;
€ 39.602,34 per sorte capitale del c/c 11229Y garantito dal con la costituzione in pegno delle polizze Pt_1 escusse e con la fideiussione di € 350.000,00 rilasciata in data 18.4.2003; € 117.737,72 per interessi dal 1.1.2025 al 22.3.2012; € 4.353,22 per interessi dal 23.3.2012 alla data di detta pagina 2 di 5 comunicazione;
€ 97.111,02 quale residua sorte in linea capitale al 4.3.2008 del mutuo chirografario n. 065/4044992 garantito sempre con fideiussione;
€ 56.559,24 per interessi dal 1.1.2005 al 4.3.2008; € 33.591,16 per interessi dal 5.3.2008 alla data della comunicazione.
Tali somme risultano dovute in forza, in particolare, della sentenza n. 321/2011, la quale, si ribadisce, è passata in giudicato;
né risulta che la abbia realizzato il credito “in altre CP_1 sedi”, come asserito da parte attrice
Dalla restante documentazione in atti - la quale peraltro non è numerata -, non si evince del resto alcuna inerzia da parte della si consideri, infatti, che gli stessi attori riferiscono CP_1
che la nel 2005 ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo Controparte_1
(non prodotto in giudizio) e nel 2006 ha pignorato un capannone di proprietà della società
FE PO S.r.l. (debitrice principale), di cui il afferma di essere stato socio. Pt_1
Detta procedura è stata estinta nel maggio 2007 per mancato deposito della istanza di vendita. Inoltre, nel 2008 la si è fusa con la a tale Controparte_1 Controparte_3
proposito, si rileva che fra la e i signori e era in corso dal 2005 CP_3 Pt_1 Pt_3
un giudizio promosso dagli odierni attori per sentire dichiarare la nullità degli atti costitutivi di pegno sulle polizze vita “Elios Coupon”; tale giudizio, rubricato al RG n.
3071/2005, si è concluso soltanto nel febbraio 2011 con la condanna del al Pt_1 pagamento alla della somma di € 350.000,00, oltre interessi e spese Controparte_3
legali.
Non è supportata da alcun elemento probatorio nemmeno l'affermazione secondo cui la
Banca convenuta avrebbe lucrato “sull'incertezza della situazione” non escutendo le polizze cedute in pegno già nel 2008; anzi, al contrario, si ribadisce che nel 2008 pendeva il giudizio instaurato dal de cuius e dalla coniuge vertente proprio sulla validità degli Pt_3
atti costituivi di pegno.
Risulta, peraltro, che la FE PO S.r.l. ha venduto in data 29.1.2007 (allorquando era ancora in corso la procedura esecutiva immobiliare) il capannone di sua proprietà a tale società VELP BELFOUR S.r.l. per il prezzo di € 580.000,00 da versarsi in rate mensili di €
5.000,00 cadauna, senza interessi, a decorrere dal 5.2.2007. Non è dato sapere, non essendo in atti una visura ipotecaria del bene aggiornata alla attualità (o quanto meno, alla data di proposizione della domanda, ma soltanto al 2013), quali siano state le vicende dello stesso successivamente alla compravendita, atteso che la aveva iscritto Controparte_1
ipoteca giudiziale sullo stesso.
pagina 3 di 5 Risulta in ogni caso del tutto sfornita di riscontri l'affermazione secondo cui la CP_1 avrebbe “concesso al debitore principale di cedere l'immobile oggetto di ipoteca giudiziale consentendogli di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali, danneggiando così la posizione dei garanti”. Appare invero il caso di notare che, a seguito della compravendita del
29.1.2007, la società FE PO S.r.l. si è spogliata del bene immobile a fronte di un corrispettivo il cui pagamento è stato rateizzato in ben 116 rate, con un saldo a quasi dieci anni dalla compravendita, rendendo così improbabile o quanto meno difficoltosa l'escussione del credito.
Quanto alle ulteriori doglianze, svolte in via subordinata, si rileva quanto segue.
Nella comunicazione succitata della e datata 19.12.2014 ai punti 5 e 6 si Controparte_1 legge rispettivamente: “…al 04/03/2008 (data di escussione del Pegno sul mutuo rilasciato da altro Garante)…” e “…al 04/03/2008 (data di escussione del Pegno sul mutuo rilasciato dalla Garante )…”. Orbene, secondo parte attrice “dal tenore Persona_2
della dichiarazione resa dalla si deve ritenere Controparte_1
che il creditore ha concesso a favore della condebitrice (parzialmente) adempiente la remissione del debito residuo, e a tale dichiarazione deve riconoscersi valenza di remissione con piena efficacia liberatoria anche in favore delle altre coobbligate, sulla base dell'art. 1301, comma 1°, cod. civ.,”.
L'assunto è infondato non potendosi desumere, alla luce della comunicazione del
19.12.2014, che la banca abbia effettuato la remissione in favore degli odierni attori, quanto meno espressamente. Inoltre, se pure è ammessa la remissione tacita, è tuttavia necessario che ricorra un comportamento logicamente inequivoco e incompatibile con la volontà di far permanere il vincolo obbligatorio – comportamento che, è appena il caso di notare, non emerge nel caso di specie.
Quanto agli interessi applicati dall'Istituto di Credito, è appena il caso di notare che il
Tribunale di Velletri con la sentenza n. 321/2011, passata in giudicato, ha stabilito che le doglianze relative alla variazione del tasso di interesse sono prive di rilievo e generiche, condannando il a corrispondere anche gli interessi come chiesti dalla sulla Pt_1 CP_1 somma di € 350.000,00.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) spese irripetibili.
Velletri, 29 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9262/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._4
VALERIO ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
4.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2016 gli attori citavano in giudizio la
[...]
al fine di far dichiarare la contrarietà ai principi di cui Controparte_1 all'articolo 1175 e 1375 c.c. delle escussione delle polizze cedute in pegno avvenuta in data
19.12.2014, con condanna della convenuta al risarcimento della danno subito dagli attori pagina 1 di 5 pari ad € 216.953,67. In subordine, chiedevano l'accertamento della remissione in data
4.3.2008 del debito garantito ai sensi dell'articolo 1301 c.c. e, in subordine gradato,
l'accertamento della contrarietà ai principi di cui all'articolo 1175 e 1375 c.c. quanto alla illegittima produzione degli interessi corrispettivi determinati in violazione degli articoli
1346 e 1418 c.c..
L'Istituto di Credito non si costituiva e alla prima udienza di comparizione delle parti il G.I. ne dichiarava la contumacia concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'attore decedeva e intervenivano in giudizio in qualità di suoi eredi i signori Parte_4
e nonché la signora costituita anche in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio.
A seguito di rimessione in decisione, con ordinanza del 26.3.2024 la causa veniva rimessa
Cont in istruttoria al fine di acquisire prova della notifica in formato . nonché il certificato di morte, lo stato di famiglia storico e la denuncia di successione del de cuius.
Acquisita la suddetta documentazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda promossa da parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente si deve ricordare che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che, notoriamente, non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi.
Procedendo all'esame delle domande svolte in via principale, non è dato rinvenire alcuna violazione degli obblighi di buona fede in capo all'Istituto di Credito.
Dalla comunicazione del 19.12.2014 della MPS, si evince che la ha provveduto ad CP_1 escutere le polizze “Elios Coupon” sottoscritte dal de cuius in data 1.7.2002 e in data
24.7.2002, del valore nominale rispettivamente di € 50.075,00 e d € 165.000,00, a fronte del maggior credito dovuto in forza della sentenza n. 321/2011 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato in data 22.3.2012, ed a fronte di una complessiva esposizione debitoria di € 353.254,70 così costituita: € 4.300,00 per spese liquidate in sentenza;
€ 39.602,34 per sorte capitale del c/c 11229Y garantito dal con la costituzione in pegno delle polizze Pt_1 escusse e con la fideiussione di € 350.000,00 rilasciata in data 18.4.2003; € 117.737,72 per interessi dal 1.1.2025 al 22.3.2012; € 4.353,22 per interessi dal 23.3.2012 alla data di detta pagina 2 di 5 comunicazione;
€ 97.111,02 quale residua sorte in linea capitale al 4.3.2008 del mutuo chirografario n. 065/4044992 garantito sempre con fideiussione;
€ 56.559,24 per interessi dal 1.1.2005 al 4.3.2008; € 33.591,16 per interessi dal 5.3.2008 alla data della comunicazione.
Tali somme risultano dovute in forza, in particolare, della sentenza n. 321/2011, la quale, si ribadisce, è passata in giudicato;
né risulta che la abbia realizzato il credito “in altre CP_1 sedi”, come asserito da parte attrice
Dalla restante documentazione in atti - la quale peraltro non è numerata -, non si evince del resto alcuna inerzia da parte della si consideri, infatti, che gli stessi attori riferiscono CP_1
che la nel 2005 ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo Controparte_1
(non prodotto in giudizio) e nel 2006 ha pignorato un capannone di proprietà della società
FE PO S.r.l. (debitrice principale), di cui il afferma di essere stato socio. Pt_1
Detta procedura è stata estinta nel maggio 2007 per mancato deposito della istanza di vendita. Inoltre, nel 2008 la si è fusa con la a tale Controparte_1 Controparte_3
proposito, si rileva che fra la e i signori e era in corso dal 2005 CP_3 Pt_1 Pt_3
un giudizio promosso dagli odierni attori per sentire dichiarare la nullità degli atti costitutivi di pegno sulle polizze vita “Elios Coupon”; tale giudizio, rubricato al RG n.
3071/2005, si è concluso soltanto nel febbraio 2011 con la condanna del al Pt_1 pagamento alla della somma di € 350.000,00, oltre interessi e spese Controparte_3
legali.
Non è supportata da alcun elemento probatorio nemmeno l'affermazione secondo cui la
Banca convenuta avrebbe lucrato “sull'incertezza della situazione” non escutendo le polizze cedute in pegno già nel 2008; anzi, al contrario, si ribadisce che nel 2008 pendeva il giudizio instaurato dal de cuius e dalla coniuge vertente proprio sulla validità degli Pt_3
atti costituivi di pegno.
Risulta, peraltro, che la FE PO S.r.l. ha venduto in data 29.1.2007 (allorquando era ancora in corso la procedura esecutiva immobiliare) il capannone di sua proprietà a tale società VELP BELFOUR S.r.l. per il prezzo di € 580.000,00 da versarsi in rate mensili di €
5.000,00 cadauna, senza interessi, a decorrere dal 5.2.2007. Non è dato sapere, non essendo in atti una visura ipotecaria del bene aggiornata alla attualità (o quanto meno, alla data di proposizione della domanda, ma soltanto al 2013), quali siano state le vicende dello stesso successivamente alla compravendita, atteso che la aveva iscritto Controparte_1
ipoteca giudiziale sullo stesso.
pagina 3 di 5 Risulta in ogni caso del tutto sfornita di riscontri l'affermazione secondo cui la CP_1 avrebbe “concesso al debitore principale di cedere l'immobile oggetto di ipoteca giudiziale consentendogli di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali, danneggiando così la posizione dei garanti”. Appare invero il caso di notare che, a seguito della compravendita del
29.1.2007, la società FE PO S.r.l. si è spogliata del bene immobile a fronte di un corrispettivo il cui pagamento è stato rateizzato in ben 116 rate, con un saldo a quasi dieci anni dalla compravendita, rendendo così improbabile o quanto meno difficoltosa l'escussione del credito.
Quanto alle ulteriori doglianze, svolte in via subordinata, si rileva quanto segue.
Nella comunicazione succitata della e datata 19.12.2014 ai punti 5 e 6 si Controparte_1 legge rispettivamente: “…al 04/03/2008 (data di escussione del Pegno sul mutuo rilasciato da altro Garante)…” e “…al 04/03/2008 (data di escussione del Pegno sul mutuo rilasciato dalla Garante )…”. Orbene, secondo parte attrice “dal tenore Persona_2
della dichiarazione resa dalla si deve ritenere Controparte_1
che il creditore ha concesso a favore della condebitrice (parzialmente) adempiente la remissione del debito residuo, e a tale dichiarazione deve riconoscersi valenza di remissione con piena efficacia liberatoria anche in favore delle altre coobbligate, sulla base dell'art. 1301, comma 1°, cod. civ.,”.
L'assunto è infondato non potendosi desumere, alla luce della comunicazione del
19.12.2014, che la banca abbia effettuato la remissione in favore degli odierni attori, quanto meno espressamente. Inoltre, se pure è ammessa la remissione tacita, è tuttavia necessario che ricorra un comportamento logicamente inequivoco e incompatibile con la volontà di far permanere il vincolo obbligatorio – comportamento che, è appena il caso di notare, non emerge nel caso di specie.
Quanto agli interessi applicati dall'Istituto di Credito, è appena il caso di notare che il
Tribunale di Velletri con la sentenza n. 321/2011, passata in giudicato, ha stabilito che le doglianze relative alla variazione del tasso di interesse sono prive di rilievo e generiche, condannando il a corrispondere anche gli interessi come chiesti dalla sulla Pt_1 CP_1 somma di € 350.000,00.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) spese irripetibili.
Velletri, 29 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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