CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2024, n. 25825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25825 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL TO nato a [...] il [...] MO NI nato a [...] il [...] ZE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi gli Avvocati VINCENZO ARMANDO D'APOTE del Foro di Bologna in difesa di MA ZE che chiede l'annullamento senza rinvio, Avv. FABIO PANCALDI del Foro di Bologna in difesa di TO LL che insiste per l'accoglimento del ricorso,. Avv. SANDRA SALVIGNI del Foro di Latina in difesa di NI MO che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 maggio 2022 con cui VA LO, LE ON e CO RZ erano stati condannati in relazione a vari reati di ricettazione, somministrazione di farmaci o sostanze dopanti, cessione di sostanze stupefacenti ed esercizio abusivo della professione. Con la sentenza di secondo grado si dichiarava di non doversi procedere nei confronti di VA LO in relazione a quattro capi di imputazione poiché i reati ivi descritti erano estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena. Nei confronti degli altri due imputati la condanna veniva confermata ma la pena veniva ridotta. 2. Le difese di tutti gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25825 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 3. Con il primo motivo, LO deduce la triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.) ed il travisamento del fatto in relazione alla qualificazione giuridica (ricettazione) dei fatti descritti nel capo 24. Vi è stata inversione dell'onere della prova in relazione all'origine lecita, in Ucraina (Paese d'origine) dei prodotti acquistati e commercializzati dall'imputato. In aggiunta, la motivazione è totalmente silente in ordine alla consapevolezza dell'origine illecita dei prodotti da parte dell'imputato. 3.1 Con il secondo motivo LO deduce vizi motivazionali ed inosservanza/erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.648.2 c.p.. 4. ON ha formulato tre motivi di ricorso Con il primo motivo si deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione sulla scorta di un'intercettazione telefonica avvenuta tra terzi in merito alla presunta cessione di 10 fiale al ON senza alcuna verifica del fondamento di tale affermazione ovvero del contenuto delle fiale. Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione dell'articolo 348 c.p. (art.606 lett. b c.p.p.). ON non ha mai esercitato abusivamente la professione medica ma si è limitato all'esercizio dell'attività di naturopata, per cui ha conseguito il diploma. Con il terzo motivo si contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.62 bis c.p.. Si lamenta che la Corte d'appello non abbia applicato i criteri indicati dall'art. 133 c.p., limitandosi a valutare l'abitualità ed il grado della condotta senza tuttavia considerarne la ristrettezza temporale ed il comportamento irreprensibile dell'imputato in epoca anteriore e posteriore al novembre 2015. 5. La difesa di RZ ha formulato un unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione all'art. 2, comma 2 c.p.. La Corte ha condannato l'imputato per un reato che secondo la legge posteriore non è più previsto dalla legge come reato. Né rileva il fatto che la disposizione di maggior favore sia stata dichiarata incostituzionale, posto che l'interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe dovuto portare all'equiparazione del trattamento tra le condotte compiute nella vigenza della vecchia disciplina e quelle commesse dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione, prima che essa venisse dichiarata costituzionalmente illegittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Complessivamente, i tre ricorsi sono fondati su motivi che non possono trovare accoglimento. RZ, il cui motivo è infondato, potrà tuttavia beneficiare della intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio per tale ragione, mentre LO e ON, i cui ricorsi sono inammissibili, verranno condannati alle spese processuali ed all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.. Esaminando i ricorsi individualmente, nell'ordine sopra riportato, si osserva quanto segue. 2 2.1 LO. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione impugnata. La difesa si concentra sulla inconsapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità di prodotti che in Ucraina sarebbero di libera vendita, ma ignora che tale aspetto non è affatto il nucleo centrale della affermazione di responsabilità, che si incentra, piuttosto, sulla circostanza (incontestata) che il venditore ucraino (da cui LO ha acquistato) aveva già provveduto con la spedizione all'introduzione illecita della merce nel territorio per la successiva commercializzazione (come recita il capo di imputazione). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione di esso come motivo di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, il motivo è inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 2.2 II secondo motivo, che invoca l'applicazione del comma 2 dell'art.648 c.p. in ragione del danno contenuto e quindi di una condotta particolarmente tenue, è manifestamente infondato. Va ricordato infatti che la valutazione della sussistenza delle circostanze, nonché della loro comparazione e bilanciamento come, inverità, di ogni altro aspetto inerente al trattamento sanzionatorio, appartiene al giudice del merito che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel caso specifico, la Corte d'appello ha ampiamente giustificato la propria decisione, a pg.8, evidenziando che la valutazione della gravità della condotta non si esaurisce esclusivamente nel valore della mercanzia (stimata comunque in una "grande quantità" che esclude comunque la minore rilevanza) ma anche negli escamotages adottati e nella estensione del commercio. Si tratta di un giudizio adeguato, perfettamente logico e non contraddittorio, sul quale questa Corte non può intervenire. 3.1 Anche le doglianze del ricorso presentato da ON sono largamente ripetitive di deduzioni già formulate in grado di appello ed in quella sede già analizzate e respinte. Con il primo motivo di ricorso si contesta la fragilità indiziaria in relazione alla ricettazione descritta al capo 44. La deduzione difensiva, basata sulla manifesta illogicità e contraddittorietà motivazionale, è manifestamente infondata. Occorre infatti considerare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella 3 compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, va sempre rimarcato, in quanto costituisce il cuore -ed al tempo stesso il limite- del potere di questa Corte sulla sentenza di merito, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). L'illogicità manifesta, in altre parole, deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu ocu/i) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza non evidenzia discrasie sul piano logico, tanto meno manifeste, dato che la tersa lettura della intercettazione della telefonata intercorsa tra la ER ed il marito TI non lasciano dubbi, come ritenuto già dal giudice di primo grado a pg.19 e poi confermato a pg. 13 della sentenza d'appello, sul soggetto (ON, appunto) destinatario delle 10 fiale in questione. Si tratta di un giudizio pienamente adeguato alla ricostruzione del fatto ed alla logica degli eventi, che la Corte ritiene di confermare, così come va confermata la valutazione di illiceità del commercio (e quindi la rilevanza penale della condotta di ricettazione) alla luce delle considerazioni sviluppate nella sentenza d'appello, che colloca il ON al centro di una rete di 'assistenza' agli atleti per la fornitura di booster della prestazione sportiva. 3.2 Con il secondo motivo, si contesta la qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato nei capi di imputazione 47 e 48. Il motivo è manifestamente infondato. 4 Va ricordato in premessa che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato (di tutti gli imputati), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente c:ostituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Rispetto a ciò, le doglianze in esame, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolta, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, le due Corti di merito, nelle rispettive decisioni (a pg.20-23 la prima, a pg. 13 la seconda) spiegano ampiamente, con appropriate citazioni di giurisprudenza e con particolare riferimento alle pratiche di prescrizione di farmaci (e di analisi) e di somministrazione degli stessi, nonché alla costanza ed all'apparenza della attività, che le caratteristiche con le quali il ON svolgeva la propria professione erano tali da escludere l'occasionalità e da assumere il rilievo della professione medica. Mentre il Tribunale ha fornito una chiara spiegazione della ragione per cui il ON non potesse qualificarsi come dietista, non avendo titolo di studio abilitante né essendo iscritto ad un albo, la Corte ha congruamente spiegato come anche il naturopata, allorché assuma condotte e compia atti -rientranti nella diagnosi, profilassi o cura- propri della professione medica, risponda del reato di esercizio abusivo della professione. 5 A fronte di tali apparati motivazionali, come detto preceduti da opportuna descrizione del fatto e accompagnati da corretto inquadramento giuridico, l'atto di ricorso si presenta come meramente ripetitivo e manifestamente infondato. 3.3 Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, non possono che replicarsi le considerazioni già formulate in precedenza (punto 2.2) sul circoscritto ruolo di questa Corte in ordine alla valutazione discrezionale dei giudici di merito. Nel caso specifico, la valorizzazione dell'esercizio da parte dell'imputato di una professione abusivamente, in maniera costante e perdurante, addirittura in città differenti, a testimonianza dell'entratura dell'imputato nell'ambiente sportivo regionale se non nazionale giustificano ampiamente il giudizio negativo sulla prognosi di potenziale ricaduta nel delitto. 4. RZ ha fondato il proprio ricorso su un unico motivo, che va a ripetere l'argomento già in precedenza formulato della non punibilità dell'imputato per un fatto che non costituisce reato secondo la legge posteriore. Senza la necessità di ripetere nel dettaglio la vicenda, è sufficiente ricordare che l'imputato era stato tratto a giudizio per una ipotesi delittuosa (art.9 comma 7 L. 14 dicembre 2000, n.376) che, in epoca successiva, era stata 'ristretta' dal legislatore con l'inserimento, nella fattispecie incriminatrice, di un elemento ulteriore, il dolo specifico, non sussistente nella previsione vigente all'epoca della commissione del fatto da parte del RZ. Poiché al RZ veniva contestata la vendita di prodotti dopanti senza la specifica intenzione di alterare i risultati di competizioni sportive, come richiesto dalla addizione, il fatto ascrittogli non era più previsto dalla legge come reato e l'imputato doveva andare assolto. La soluzione non era destinata a mutare nemmeno a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione sopravvenuta. Infatti, sosteneva la difesa, basandosi su un precedente di questa Corte (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/Augussori), l'espunzione della disposizione dall'ordinamento non poteva avere effetto ex tunc nei confronti dell'imputato, il cui affidamento nell'assetto normativo più favorevole doveva trovare protezione in base ai principi costituzionali (art.25, comma 2, Cost.) e convenzionali (art. 7 CEDU). La tesi sostenuta dalla difesa, basandosi sull'indicata sentenza, è infondata. In realtà, il precedente è rimasto sostanzialmente isolato nella giurisprudenza di questa Corte giacché sentenze anteriori (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016 Menti Rv. 267410 - 01; Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016 Facciuto Rv. 269068 - 01) e posteriori (Sez. 3, n. 41046 del 14/02/2018 Zungri Rv. 274324 - 01; Sez.2, n.13609 del 9/02/2021, Aiello;
Sez.1, n.8290 del 27/01/2021, Sadiki;
Sez.2, n.40531 del 17/09/2019, Mura;
Sez.1, n. 19335 del 30/01/2019, Mallia) hanno seguito l'interpretazione che si rifà direttamente alla lettura dell'art.136 Cost. escludendo che altre disposizioni di livello costituzionale (art.25, comma 2, Cost.) o subordinato (art.2 comma 2 c.p.) possano entrare in gioco nella prospettiva di una interpretazione sistematica. La sentenza citata dalla difesa (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/Augussori) ha il pregio della esposizione dei principi costituzionali in materia, tratti da numerose pronunce della Corte Costituzionale ma tuttavia giunge ad una soluzione insoddisfacente sotto due profili. 6 4 In primo luogo, nel menzionare e commentare la sentenza della Corte Costituzionale n.394 del 2006, ritenuta fondamentale per la comprensione dello sviluppo della giurisprudenza costituzionale sul punto, valorizza la parte in cui la Corte Costituzionale "osserva che seppure i fatti commessi prima e dopo l'entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici nella loro materialità, ala non lo sono sul piano della "rimproverabilità"; ma è altrettanto vero che il principio della retroattività in mitius è legato ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali;
così che in virtù di tale concezione, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisoc:iali del soggetto, quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Conseguentemente, se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta - nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno (o che sia sufficiente un presidio meno energico) - tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore". La pronuncia della Cassazione di seguito ammette che "Tuttavia, sempre ad avviso dei giudici delle leggi, il collegamento del principio della retroattività della lex mitior al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite, nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole - assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli". Ma a tal punto, la sentenza evocata dalla difesa non considera il passaggio fondamentale della sentenza n.394 del 2006 sul tema in questione, ove si afferma che 'il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti;
ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa". 7 In secondo luogo, la pronuncia, incentrando la soluzione sul principio dell'affidamento dell'individuo nei confronti dell'Autorità e sulla relativa tutela, pur a costo di tutelare colui che, avendo commesso un reato ritenuto più grave, si era visto dalla legislazione sopravvenuta, successivamente dichiarata incostituzionale, abrogare il reato o trattarlo più favorevolmente, perviene alla soluzione, del tutto contraddittoria che l'affidamento in tali casi tutelato sarebbe quello di trarre vantaggio da una disposizione costituzionalmente illegittima avendo commesso un reato, condizione per nulla meritevole di protezione né dal punto di vista dell'individuo (che trae vantaggio da due illegalità, quella personalmente commessa, e quella rappresentata dalla legge dichiarata incostituzionale) né dal punto di vista della collettività. Per tali ragioni, la tesi propugnata dalla difesa non è fondata. Tuttavia, in considerazione dell'epoca del fatto (26 novembre 2015) e della pena edittale massima (tre anni di reclusione) il reato è estinto per prescrizione, in assenza di significative sospensioni della prescrizione (l'unica, per legittimo impedimento di uno dei difensori ha avuto durata inferiore al mese, tra il 22 marzo ed il 20 aprile 2022), il 24 giugno 2023. 5. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dei RZ mentre va dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi, con pronunce conseguenti in tema di spese e di ammenda, determinata nella misura, ritenuta equa, di C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RZ CO, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Coijsigliere rel tore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi gli Avvocati VINCENZO ARMANDO D'APOTE del Foro di Bologna in difesa di MA ZE che chiede l'annullamento senza rinvio, Avv. FABIO PANCALDI del Foro di Bologna in difesa di TO LL che insiste per l'accoglimento del ricorso,. Avv. SANDRA SALVIGNI del Foro di Latina in difesa di NI MO che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 maggio 2022 con cui VA LO, LE ON e CO RZ erano stati condannati in relazione a vari reati di ricettazione, somministrazione di farmaci o sostanze dopanti, cessione di sostanze stupefacenti ed esercizio abusivo della professione. Con la sentenza di secondo grado si dichiarava di non doversi procedere nei confronti di VA LO in relazione a quattro capi di imputazione poiché i reati ivi descritti erano estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena. Nei confronti degli altri due imputati la condanna veniva confermata ma la pena veniva ridotta. 2. Le difese di tutti gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25825 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 3. Con il primo motivo, LO deduce la triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.) ed il travisamento del fatto in relazione alla qualificazione giuridica (ricettazione) dei fatti descritti nel capo 24. Vi è stata inversione dell'onere della prova in relazione all'origine lecita, in Ucraina (Paese d'origine) dei prodotti acquistati e commercializzati dall'imputato. In aggiunta, la motivazione è totalmente silente in ordine alla consapevolezza dell'origine illecita dei prodotti da parte dell'imputato. 3.1 Con il secondo motivo LO deduce vizi motivazionali ed inosservanza/erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.648.2 c.p.. 4. ON ha formulato tre motivi di ricorso Con il primo motivo si deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione sulla scorta di un'intercettazione telefonica avvenuta tra terzi in merito alla presunta cessione di 10 fiale al ON senza alcuna verifica del fondamento di tale affermazione ovvero del contenuto delle fiale. Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione dell'articolo 348 c.p. (art.606 lett. b c.p.p.). ON non ha mai esercitato abusivamente la professione medica ma si è limitato all'esercizio dell'attività di naturopata, per cui ha conseguito il diploma. Con il terzo motivo si contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.62 bis c.p.. Si lamenta che la Corte d'appello non abbia applicato i criteri indicati dall'art. 133 c.p., limitandosi a valutare l'abitualità ed il grado della condotta senza tuttavia considerarne la ristrettezza temporale ed il comportamento irreprensibile dell'imputato in epoca anteriore e posteriore al novembre 2015. 5. La difesa di RZ ha formulato un unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione all'art. 2, comma 2 c.p.. La Corte ha condannato l'imputato per un reato che secondo la legge posteriore non è più previsto dalla legge come reato. Né rileva il fatto che la disposizione di maggior favore sia stata dichiarata incostituzionale, posto che l'interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe dovuto portare all'equiparazione del trattamento tra le condotte compiute nella vigenza della vecchia disciplina e quelle commesse dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione, prima che essa venisse dichiarata costituzionalmente illegittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Complessivamente, i tre ricorsi sono fondati su motivi che non possono trovare accoglimento. RZ, il cui motivo è infondato, potrà tuttavia beneficiare della intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio per tale ragione, mentre LO e ON, i cui ricorsi sono inammissibili, verranno condannati alle spese processuali ed all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.. Esaminando i ricorsi individualmente, nell'ordine sopra riportato, si osserva quanto segue. 2 2.1 LO. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione impugnata. La difesa si concentra sulla inconsapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità di prodotti che in Ucraina sarebbero di libera vendita, ma ignora che tale aspetto non è affatto il nucleo centrale della affermazione di responsabilità, che si incentra, piuttosto, sulla circostanza (incontestata) che il venditore ucraino (da cui LO ha acquistato) aveva già provveduto con la spedizione all'introduzione illecita della merce nel territorio per la successiva commercializzazione (come recita il capo di imputazione). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione di esso come motivo di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, il motivo è inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 2.2 II secondo motivo, che invoca l'applicazione del comma 2 dell'art.648 c.p. in ragione del danno contenuto e quindi di una condotta particolarmente tenue, è manifestamente infondato. Va ricordato infatti che la valutazione della sussistenza delle circostanze, nonché della loro comparazione e bilanciamento come, inverità, di ogni altro aspetto inerente al trattamento sanzionatorio, appartiene al giudice del merito che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel caso specifico, la Corte d'appello ha ampiamente giustificato la propria decisione, a pg.8, evidenziando che la valutazione della gravità della condotta non si esaurisce esclusivamente nel valore della mercanzia (stimata comunque in una "grande quantità" che esclude comunque la minore rilevanza) ma anche negli escamotages adottati e nella estensione del commercio. Si tratta di un giudizio adeguato, perfettamente logico e non contraddittorio, sul quale questa Corte non può intervenire. 3.1 Anche le doglianze del ricorso presentato da ON sono largamente ripetitive di deduzioni già formulate in grado di appello ed in quella sede già analizzate e respinte. Con il primo motivo di ricorso si contesta la fragilità indiziaria in relazione alla ricettazione descritta al capo 44. La deduzione difensiva, basata sulla manifesta illogicità e contraddittorietà motivazionale, è manifestamente infondata. Occorre infatti considerare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella 3 compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, va sempre rimarcato, in quanto costituisce il cuore -ed al tempo stesso il limite- del potere di questa Corte sulla sentenza di merito, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). L'illogicità manifesta, in altre parole, deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu ocu/i) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza non evidenzia discrasie sul piano logico, tanto meno manifeste, dato che la tersa lettura della intercettazione della telefonata intercorsa tra la ER ed il marito TI non lasciano dubbi, come ritenuto già dal giudice di primo grado a pg.19 e poi confermato a pg. 13 della sentenza d'appello, sul soggetto (ON, appunto) destinatario delle 10 fiale in questione. Si tratta di un giudizio pienamente adeguato alla ricostruzione del fatto ed alla logica degli eventi, che la Corte ritiene di confermare, così come va confermata la valutazione di illiceità del commercio (e quindi la rilevanza penale della condotta di ricettazione) alla luce delle considerazioni sviluppate nella sentenza d'appello, che colloca il ON al centro di una rete di 'assistenza' agli atleti per la fornitura di booster della prestazione sportiva. 3.2 Con il secondo motivo, si contesta la qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato nei capi di imputazione 47 e 48. Il motivo è manifestamente infondato. 4 Va ricordato in premessa che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato (di tutti gli imputati), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente c:ostituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Rispetto a ciò, le doglianze in esame, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolta, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, le due Corti di merito, nelle rispettive decisioni (a pg.20-23 la prima, a pg. 13 la seconda) spiegano ampiamente, con appropriate citazioni di giurisprudenza e con particolare riferimento alle pratiche di prescrizione di farmaci (e di analisi) e di somministrazione degli stessi, nonché alla costanza ed all'apparenza della attività, che le caratteristiche con le quali il ON svolgeva la propria professione erano tali da escludere l'occasionalità e da assumere il rilievo della professione medica. Mentre il Tribunale ha fornito una chiara spiegazione della ragione per cui il ON non potesse qualificarsi come dietista, non avendo titolo di studio abilitante né essendo iscritto ad un albo, la Corte ha congruamente spiegato come anche il naturopata, allorché assuma condotte e compia atti -rientranti nella diagnosi, profilassi o cura- propri della professione medica, risponda del reato di esercizio abusivo della professione. 5 A fronte di tali apparati motivazionali, come detto preceduti da opportuna descrizione del fatto e accompagnati da corretto inquadramento giuridico, l'atto di ricorso si presenta come meramente ripetitivo e manifestamente infondato. 3.3 Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, non possono che replicarsi le considerazioni già formulate in precedenza (punto 2.2) sul circoscritto ruolo di questa Corte in ordine alla valutazione discrezionale dei giudici di merito. Nel caso specifico, la valorizzazione dell'esercizio da parte dell'imputato di una professione abusivamente, in maniera costante e perdurante, addirittura in città differenti, a testimonianza dell'entratura dell'imputato nell'ambiente sportivo regionale se non nazionale giustificano ampiamente il giudizio negativo sulla prognosi di potenziale ricaduta nel delitto. 4. RZ ha fondato il proprio ricorso su un unico motivo, che va a ripetere l'argomento già in precedenza formulato della non punibilità dell'imputato per un fatto che non costituisce reato secondo la legge posteriore. Senza la necessità di ripetere nel dettaglio la vicenda, è sufficiente ricordare che l'imputato era stato tratto a giudizio per una ipotesi delittuosa (art.9 comma 7 L. 14 dicembre 2000, n.376) che, in epoca successiva, era stata 'ristretta' dal legislatore con l'inserimento, nella fattispecie incriminatrice, di un elemento ulteriore, il dolo specifico, non sussistente nella previsione vigente all'epoca della commissione del fatto da parte del RZ. Poiché al RZ veniva contestata la vendita di prodotti dopanti senza la specifica intenzione di alterare i risultati di competizioni sportive, come richiesto dalla addizione, il fatto ascrittogli non era più previsto dalla legge come reato e l'imputato doveva andare assolto. La soluzione non era destinata a mutare nemmeno a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione sopravvenuta. Infatti, sosteneva la difesa, basandosi su un precedente di questa Corte (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/Augussori), l'espunzione della disposizione dall'ordinamento non poteva avere effetto ex tunc nei confronti dell'imputato, il cui affidamento nell'assetto normativo più favorevole doveva trovare protezione in base ai principi costituzionali (art.25, comma 2, Cost.) e convenzionali (art. 7 CEDU). La tesi sostenuta dalla difesa, basandosi sull'indicata sentenza, è infondata. In realtà, il precedente è rimasto sostanzialmente isolato nella giurisprudenza di questa Corte giacché sentenze anteriori (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016 Menti Rv. 267410 - 01; Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016 Facciuto Rv. 269068 - 01) e posteriori (Sez. 3, n. 41046 del 14/02/2018 Zungri Rv. 274324 - 01; Sez.2, n.13609 del 9/02/2021, Aiello;
Sez.1, n.8290 del 27/01/2021, Sadiki;
Sez.2, n.40531 del 17/09/2019, Mura;
Sez.1, n. 19335 del 30/01/2019, Mallia) hanno seguito l'interpretazione che si rifà direttamente alla lettura dell'art.136 Cost. escludendo che altre disposizioni di livello costituzionale (art.25, comma 2, Cost.) o subordinato (art.2 comma 2 c.p.) possano entrare in gioco nella prospettiva di una interpretazione sistematica. La sentenza citata dalla difesa (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/Augussori) ha il pregio della esposizione dei principi costituzionali in materia, tratti da numerose pronunce della Corte Costituzionale ma tuttavia giunge ad una soluzione insoddisfacente sotto due profili. 6 4 In primo luogo, nel menzionare e commentare la sentenza della Corte Costituzionale n.394 del 2006, ritenuta fondamentale per la comprensione dello sviluppo della giurisprudenza costituzionale sul punto, valorizza la parte in cui la Corte Costituzionale "osserva che seppure i fatti commessi prima e dopo l'entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici nella loro materialità, ala non lo sono sul piano della "rimproverabilità"; ma è altrettanto vero che il principio della retroattività in mitius è legato ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali;
così che in virtù di tale concezione, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisoc:iali del soggetto, quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Conseguentemente, se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta - nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno (o che sia sufficiente un presidio meno energico) - tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore". La pronuncia della Cassazione di seguito ammette che "Tuttavia, sempre ad avviso dei giudici delle leggi, il collegamento del principio della retroattività della lex mitior al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite, nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole - assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli". Ma a tal punto, la sentenza evocata dalla difesa non considera il passaggio fondamentale della sentenza n.394 del 2006 sul tema in questione, ove si afferma che 'il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti;
ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa". 7 In secondo luogo, la pronuncia, incentrando la soluzione sul principio dell'affidamento dell'individuo nei confronti dell'Autorità e sulla relativa tutela, pur a costo di tutelare colui che, avendo commesso un reato ritenuto più grave, si era visto dalla legislazione sopravvenuta, successivamente dichiarata incostituzionale, abrogare il reato o trattarlo più favorevolmente, perviene alla soluzione, del tutto contraddittoria che l'affidamento in tali casi tutelato sarebbe quello di trarre vantaggio da una disposizione costituzionalmente illegittima avendo commesso un reato, condizione per nulla meritevole di protezione né dal punto di vista dell'individuo (che trae vantaggio da due illegalità, quella personalmente commessa, e quella rappresentata dalla legge dichiarata incostituzionale) né dal punto di vista della collettività. Per tali ragioni, la tesi propugnata dalla difesa non è fondata. Tuttavia, in considerazione dell'epoca del fatto (26 novembre 2015) e della pena edittale massima (tre anni di reclusione) il reato è estinto per prescrizione, in assenza di significative sospensioni della prescrizione (l'unica, per legittimo impedimento di uno dei difensori ha avuto durata inferiore al mese, tra il 22 marzo ed il 20 aprile 2022), il 24 giugno 2023. 5. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dei RZ mentre va dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi, con pronunce conseguenti in tema di spese e di ammenda, determinata nella misura, ritenuta equa, di C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RZ CO, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Coijsigliere rel tore La Presidente