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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2348/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13167/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 IVA-ALTRO 2015 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 BOLLO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1495/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessata materia con vittoria di spese;
Resistente: estinzione per cessata materia e compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONI
Il Collegio pronuncia sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti previsti dall'art. 47-ter del
D. Lgs. 546/1992.
Emerge dagli atti di causa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione nel merito del presente giudizio per effetto dell'annullamento degli avvisi di accertamento propedeutici all'emissione del preavviso di fermo amministrativo impugnato, disposto dall'Ufficio in esecuzione della sentenza del giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, che ha annullato gli avvisi di liquidazione impugnati dalla parte ricorrente.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in forma semplificata, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di IO GU CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13167/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 IVA-ALTRO 2015 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500027567000 BOLLO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1495/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessata materia con vittoria di spese;
Resistente: estinzione per cessata materia e compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONI
Il Collegio pronuncia sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti previsti dall'art. 47-ter del
D. Lgs. 546/1992.
Emerge dagli atti di causa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione nel merito del presente giudizio per effetto dell'annullamento degli avvisi di accertamento propedeutici all'emissione del preavviso di fermo amministrativo impugnato, disposto dall'Ufficio in esecuzione della sentenza del giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, che ha annullato gli avvisi di liquidazione impugnati dalla parte ricorrente.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in forma semplificata, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di IO GU CI