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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3451/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA MA, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15101/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 250317183802200270000001 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3505/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza di autotutela relativa alla comunicazione di opzione per lo sconto in fattura trasmessa il 17 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge
34 del 2020.
L'atto oggetto di ricorso consiste nel diniego definitivo di riammissione della comunicazione, notificato via
PEC il 16 maggio 2025 all'intermediario incaricato.
Il condominio aveva comunicato l'opzione per lo sconto in fattura in relazione a lavori di recupero edilizio eseguiti nel 2024 per un importo complessivo di 189.589 euro, con sconto in fattura di 132.711 euro.
Il giorno successivo, il 18 marzo 2025, l'Agenzia aveva sospeso l'efficacia della comunicazione ai sensi dell'articolo 122 bis del decreto legge 34 del 2020, avviando il controllo preventivo.
Il 9 aprile 2025 era stato comunicato il blocco definitivo della comunicazione per mancato superamento dei controlli di coerenza.
Il condominio aveva poi fornito documentazione integrativa, ma l'Ufficio aveva confermato il rigetto dell'istanza di autotutela motivandolo con la posizione debitoria del fornitore Società_1 Srls, il quale risultava avere debiti affidati alla riscossione per oltre 400 mila euro.
Il ricorrente sostiene la completa illegittimità del diniego sotto due profili.
In primo luogo, ritiene che l'articolo 4 comma 2 del decreto legge 39 del 2024, richiamato dall'Ufficio quale base del rischio fiscale, si applichi esclusivamente ai casi di compensazione dei crediti ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 241 del 1997 e non alle cessioni dei crediti da bonus edilizi, che trovano invece disciplina autonoma negli articoli 121, 122 e 122 bis del decreto legge 34 del 2020.
Ne conseguirebbe, secondo il condominio, che il richiamo a quella norma sarebbe inconferente e avrebbe condotto l'Amministrazione a utilizzare un parametro errato e non previsto dal legislatore per la cessione dei crediti.
In secondo luogo, osserva che alla data del 18 marzo 2025, momento in cui è stata disposta la sospensione, la debitoria erariale riferibile alla società Società_1 era pari a 99.476,90 euro, al di sotto del limite di 100 mila euro, poiché gli ulteriori debiti provenivano da ruoli INPS e INAIL che non possono essere inclusi nel computo previsto dall'articolo 4 comma 2.
Il condominio evidenzia infine che il fornitore ha provveduto, tra il 25 e il 30 giugno 2025, a rateizzare integralmente tutti i debiti erariali, eliminando così la causa ostativa che aveva determinato il blocco della comunicazione.
Chiede pertanto l'annullamento del diniego o, in subordine, un nuovo esame dell'istanza alla luce della regolarizzazione sopravvenuta.
L'Agenzia delle Entrate, con le controdeduzioni, chiede invece il rigetto del ricorso. Afferma che l'articolo 4 del decreto legge 39 del 2024 deve essere interpretato in senso sistematico, in combinato disposto con gli articoli 121, 122 e 122 bis del decreto rilancio, poiché disciplina in generale l'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.
L'Ufficio sostiene che il limite debitorio rileva come indice di rischio anche in sede di cessione del credito e che l'espressione crediti d'imposta di cui al presente articolo ricomprende anche i crediti edilizi.
Contesta inoltre la tesi dell'insufficiente ammontare del debito erariale alla data della sospensione, richiamando l'estratto di ruolo dal quale emergerebbe che, già alla data del controllo, la società Società_1 aveva debiti erariali scaduti superiori a 100 mila euro, anche considerando la colonna degli importi complessivamente dovuti.
L'Ufficio aggiunge che i controlli di cui all'articolo 122 bis hanno natura preventiva e che la successiva rateizzazione, intervenuta dopo il diniego, non può retroagire né imporre un riesame dell'atto, poiché ciò vanificherebbe la funzione cautelare della disciplina antifrode.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso. L'art. 121 del D.L. 34/2020 riconosce la facoltà, per il contribuente, di optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione.
L'art. 122-bis introduce un controllo preventivo antifrode: l'Agenzia può sospendere gli effetti della comunicazione di opzione per un periodo non superiore a trenta giorni se emergono profili di rischio;
ove tali profili siano confermati, la comunicazione “si considera non effettuata” e l'esito è comunicato al soggetto trasmittente.
Tali esiti assumono la forma, nella prassi, di ricevute di scarto/annullamento.
La Guida ufficiale della Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate precisa che le comunicazioni trasmesse hanno funzione di rendere le opzioni efficaci nei confronti dell'Amministrazione e di consentire la fruibilità/cessione del credito.
L'inefficacia dell'opzione produce quindi un effetto immediato sulla possibilità di monetizzare l'agevolazione.
Orbene la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs.
546/1992, pur essendo formalmente tassativo, consente un'interpretazione estensiva quando l'Amministrazione comunichi al contribuente una pretesa o produca un effetto lesivo individuato (Cass.
5174/2023).
Le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione e la qualificazione dell'atto dipendono dalla natura e dagli effetti del provvedimento: gli atti individuali che incidono su rapporti tributari rientrano nella giurisdizione tributaria (Cass. SU, ord. 15884/2024).
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo favorevole all'impugnabilità della comunicazione di scarto/annullamento, considerando che essa incide in modo diretto e immediato sulla possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale nella forma alternativa prescelta.
La comunicazione di scarto delle opzioni in materia di bonus edilizi va considerata come autonomamente impugnabile poiché assimilabile a un diniego di agevolazione, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 19.
La lesività dell'atto discende dal fatto che esso impedisce la monetizzazione del credito, incide su rapporti contrattuali già perfezionati e priva il contribuente della modalità alternativa di fruizione prevista dall'art. 121, specialmente nei casi in cui la detrazione non sia economicamente fruibile (incapienza).
Un diverso indirizzo interpretativo ritiene lo scarto un atto non impugnabile, assumendo che esso non sia compreso nell'art. 19, non abbia natura impositiva e non precluda la fruizione della detrazione.
Questo Collegio non ritiene condivisibile tale posizione per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'effetto lesivo dell'atto è immediato: la comunicazione si considera non effettuata e ciò priva radicalmente l'opzione della sua efficacia, con conseguente impossibilità di accedere allo sconto/cessione.
In secondo luogo, i principi espressi dalla Cassazione in tema di atti atipici impongono di valorizzare la sostanza e non la forma dell'atto, dovendosi garantire tutela al contribuente contro ogni atto idoneo a incidere sul rapporto tributario.
In terzo luogo, la residua fruizione in detrazione non elimina la lesione, poiché il contribuente ha diritto a scegliere la forma alternativa di fruizione del beneficio prevista dalla legge, e la perdita della possibilità di monetizzazione immediata costituisce pregiudizio concreto.
L'atto impugnato, sebbene non espressamente enumerato dall'art. 19, integra un provvedimento con cui l'Amministrazione nega l'efficacia dell'opzione per lo sconto in fattura, assimilabile al diniego di agevolazione ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, o comunque un atto atipico lesivo secondo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunzie sopra richiamate.
Va, peraltro, evidenziato come l'ADE, in sede di costituzione, non abbia, in alcun modo, contestato l'ammissibilità del ricorso che va, pertanto, affermata.
Passando all'esame dei motivi di doglianza, l'art. 122-bis del D.L. 34/2020 consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere, entro cinque giorni dall'invio, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle opzioni/cessioni che presentano profili di rischio;
se il rischio è confermato, la comunicazione si considera non effettuata.
La norma individua tre ambiti di rischio:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nella comunicazione con i dati presenti in Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione; c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti.
Il controllo 122-bis è, quindi, costituito come filtro preventivo con taglio formale-documentale, diretto a individuare incoerenze e pattern anomali nelle comunicazioni e nei soggetti coinvolti;
non sostituisce i controlli sostanziali che, se negativi, devono sfociare in atti impositivi tipici.
Le ipotesi tipiche rientranti nei predetti criteri sono: incoerenze tra importi, SAL, dati catastali o identificativi e informazioni registrate in Anagrafe;
ricorrenze di soggetti già coinvolti in operazioni analoghe anomale;
catene di cessioni riconducibili a pattern a rischio.
Il nuovo art. 121, comma 3-bis D.L. 34/2020, introdotto nel 2024, prevede, invece, un divieto o una sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti edilizi in presenza di debiti erariali oltre determinate soglie e con specifiche condizioni, incidendo sulla fase di utilizzo di detti crediti a mezzo F24 e non sulla validità o efficacia della comunicazione dell'opzione/cessione.
Questa Corte ritiene di affermare che la condizione che impedisce l'accesso alla compensazione dei crediti di imposta, a norma dell'art.121 comma 3 bis, non integri uno dei “profili di rischio” disciplinati dall'122-bis, atteso che questi ultimi sono tipizzati e fondati, essenzialmente sulla coerenza e regolarità dei dati, sulla profilazione dei crediti e dei soggetti nonché sull'analisi di analoghe cessioni pregresse.
Il comma 3-bis, invece, opera nella diversa fase dell'utilizzo in compensazione dei crediti, come preclusione o sospensione dell'uso in F24, fino a concorrenza di determinati carichi, e non appare, pertanto, idoneo ad incidere sulla validità della comunicazione/opzione ai fini dell'art. 122-bis.
Pertanto, la presenza di debiti erariali che attiva il 3-bis non costituisce, di per sé, un “profilo di rischio” 122- bis idoneo a giustificare l'annullamento della comunicazione.
La mera esistenza di debiti erariali non rientra, quindi, tra i criteri legali di rischio 122-bis.
Soltanto qualora tale dato si accompagnasse a incoerenze oggettive o a pattern anomali nei crediti e nei soggetti (rientranti nelle tre categorie legali) potrebbe rilevare come elemento di contesto nella profilazione, ma non come profilo di rischio autonomo idoneo, da solo, a giustificare lo “scarto” ex 122-bis.
Conclusivamente il ricorso va accolto e, conformemente alle richieste del ricorrente, va annullato il provvedimento di diniego dell'amministrazione (rigetto dell'istanza di autotutela n. 250317183802200270000001 del 17 marzo 2025), affermando l'insussistenza di ragioni ostative ex art.122 bis del D.L. n.34 del 2020.
Ovviamente tale statuizione non integra, di per sé, l'accertamento della spettanza del credito d'imposta in capo al cessionario (peraltro estraneo al presente giudizio), derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020 per l'importo ivi indicato.
L'oggetto dell'impugnazione proposta in questa sede è, infatti, rappresentato dal provvedimento di diniego espresso in relazione all'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di scarto;
dunque, il giudizio richiesto alla Corte riguarda la legittimità dell'operato dell'amministrazione che ha ritenuto di aver correttamente escluso gli effetti dell'opzione esercitata dal titolare del diritto alla detrazione per le spese sostenute per i lavori indicati in premessa.
Del tutto autonomo ed indipendente è il profilo dell'effettività del diritto alla detrazione e, conseguentemente, del credito d'imposta ceduto dal committente, oggi ricorrente, alla società appaltatrice cessionaria (estranea al giudizio); e ciò trova riscontro nella disciplina dettata per l'esercizio dell'opzione (art. 121 d.l. 34/2020), per i controlli su di essa affidati all'amministrazione (art. 122 bis d.l. 34/2020), che riguardano esclusivamente la coerenza delle comunicazioni effettuate, rispetto ad indici di potenziale rischio fraudolento;
il che lascia intatti, per espressa disposizione normativa, gli ordinari poteri di controllo, esercitabili nei termini di legge per tutti i crediti, sia quelli relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (art. 122 bis, comma 3) sia in generale per tutte le cessioni dei crediti originati dall'opzione relative alle detrazioni spettanti (art. 121, comma 4 e 5), per accertare la sussistenza dei presupposti di validità del diritto alla detrazione (e, in conseguenza, del credito di imposta).
Peraltro, poiché allo stato attuale l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento con cui è stato contestato il diritto del committente a fruire delle detrazioni per i lavori eseguiti, non vi è spazio per un'azione di accertamento di un diritto che non risulta, allo stato, disconosciuto o contestato dall'amministrazione.
Le obiettive incertezze giurisprudenziali in merito all'impugnabilità del diniego dell'opzione per lo sconto in fattura giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego dell'amministrazione (rigetto dell'istanza di autotutela n. 250317183802200270000001 del 17 marzo 2025), affermando l'insussistenza di ragioni ostative ex art.122 bis del D.L. n.34 del 2020 all'operazione di sconto in fattura indicata in premessa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA MA, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15101/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 250317183802200270000001 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3505/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza di autotutela relativa alla comunicazione di opzione per lo sconto in fattura trasmessa il 17 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge
34 del 2020.
L'atto oggetto di ricorso consiste nel diniego definitivo di riammissione della comunicazione, notificato via
PEC il 16 maggio 2025 all'intermediario incaricato.
Il condominio aveva comunicato l'opzione per lo sconto in fattura in relazione a lavori di recupero edilizio eseguiti nel 2024 per un importo complessivo di 189.589 euro, con sconto in fattura di 132.711 euro.
Il giorno successivo, il 18 marzo 2025, l'Agenzia aveva sospeso l'efficacia della comunicazione ai sensi dell'articolo 122 bis del decreto legge 34 del 2020, avviando il controllo preventivo.
Il 9 aprile 2025 era stato comunicato il blocco definitivo della comunicazione per mancato superamento dei controlli di coerenza.
Il condominio aveva poi fornito documentazione integrativa, ma l'Ufficio aveva confermato il rigetto dell'istanza di autotutela motivandolo con la posizione debitoria del fornitore Società_1 Srls, il quale risultava avere debiti affidati alla riscossione per oltre 400 mila euro.
Il ricorrente sostiene la completa illegittimità del diniego sotto due profili.
In primo luogo, ritiene che l'articolo 4 comma 2 del decreto legge 39 del 2024, richiamato dall'Ufficio quale base del rischio fiscale, si applichi esclusivamente ai casi di compensazione dei crediti ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 241 del 1997 e non alle cessioni dei crediti da bonus edilizi, che trovano invece disciplina autonoma negli articoli 121, 122 e 122 bis del decreto legge 34 del 2020.
Ne conseguirebbe, secondo il condominio, che il richiamo a quella norma sarebbe inconferente e avrebbe condotto l'Amministrazione a utilizzare un parametro errato e non previsto dal legislatore per la cessione dei crediti.
In secondo luogo, osserva che alla data del 18 marzo 2025, momento in cui è stata disposta la sospensione, la debitoria erariale riferibile alla società Società_1 era pari a 99.476,90 euro, al di sotto del limite di 100 mila euro, poiché gli ulteriori debiti provenivano da ruoli INPS e INAIL che non possono essere inclusi nel computo previsto dall'articolo 4 comma 2.
Il condominio evidenzia infine che il fornitore ha provveduto, tra il 25 e il 30 giugno 2025, a rateizzare integralmente tutti i debiti erariali, eliminando così la causa ostativa che aveva determinato il blocco della comunicazione.
Chiede pertanto l'annullamento del diniego o, in subordine, un nuovo esame dell'istanza alla luce della regolarizzazione sopravvenuta.
L'Agenzia delle Entrate, con le controdeduzioni, chiede invece il rigetto del ricorso. Afferma che l'articolo 4 del decreto legge 39 del 2024 deve essere interpretato in senso sistematico, in combinato disposto con gli articoli 121, 122 e 122 bis del decreto rilancio, poiché disciplina in generale l'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.
L'Ufficio sostiene che il limite debitorio rileva come indice di rischio anche in sede di cessione del credito e che l'espressione crediti d'imposta di cui al presente articolo ricomprende anche i crediti edilizi.
Contesta inoltre la tesi dell'insufficiente ammontare del debito erariale alla data della sospensione, richiamando l'estratto di ruolo dal quale emergerebbe che, già alla data del controllo, la società Società_1 aveva debiti erariali scaduti superiori a 100 mila euro, anche considerando la colonna degli importi complessivamente dovuti.
L'Ufficio aggiunge che i controlli di cui all'articolo 122 bis hanno natura preventiva e che la successiva rateizzazione, intervenuta dopo il diniego, non può retroagire né imporre un riesame dell'atto, poiché ciò vanificherebbe la funzione cautelare della disciplina antifrode.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso. L'art. 121 del D.L. 34/2020 riconosce la facoltà, per il contribuente, di optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione.
L'art. 122-bis introduce un controllo preventivo antifrode: l'Agenzia può sospendere gli effetti della comunicazione di opzione per un periodo non superiore a trenta giorni se emergono profili di rischio;
ove tali profili siano confermati, la comunicazione “si considera non effettuata” e l'esito è comunicato al soggetto trasmittente.
Tali esiti assumono la forma, nella prassi, di ricevute di scarto/annullamento.
La Guida ufficiale della Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate precisa che le comunicazioni trasmesse hanno funzione di rendere le opzioni efficaci nei confronti dell'Amministrazione e di consentire la fruibilità/cessione del credito.
L'inefficacia dell'opzione produce quindi un effetto immediato sulla possibilità di monetizzare l'agevolazione.
Orbene la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs.
546/1992, pur essendo formalmente tassativo, consente un'interpretazione estensiva quando l'Amministrazione comunichi al contribuente una pretesa o produca un effetto lesivo individuato (Cass.
5174/2023).
Le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione e la qualificazione dell'atto dipendono dalla natura e dagli effetti del provvedimento: gli atti individuali che incidono su rapporti tributari rientrano nella giurisdizione tributaria (Cass. SU, ord. 15884/2024).
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo favorevole all'impugnabilità della comunicazione di scarto/annullamento, considerando che essa incide in modo diretto e immediato sulla possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale nella forma alternativa prescelta.
La comunicazione di scarto delle opzioni in materia di bonus edilizi va considerata come autonomamente impugnabile poiché assimilabile a un diniego di agevolazione, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 19.
La lesività dell'atto discende dal fatto che esso impedisce la monetizzazione del credito, incide su rapporti contrattuali già perfezionati e priva il contribuente della modalità alternativa di fruizione prevista dall'art. 121, specialmente nei casi in cui la detrazione non sia economicamente fruibile (incapienza).
Un diverso indirizzo interpretativo ritiene lo scarto un atto non impugnabile, assumendo che esso non sia compreso nell'art. 19, non abbia natura impositiva e non precluda la fruizione della detrazione.
Questo Collegio non ritiene condivisibile tale posizione per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'effetto lesivo dell'atto è immediato: la comunicazione si considera non effettuata e ciò priva radicalmente l'opzione della sua efficacia, con conseguente impossibilità di accedere allo sconto/cessione.
In secondo luogo, i principi espressi dalla Cassazione in tema di atti atipici impongono di valorizzare la sostanza e non la forma dell'atto, dovendosi garantire tutela al contribuente contro ogni atto idoneo a incidere sul rapporto tributario.
In terzo luogo, la residua fruizione in detrazione non elimina la lesione, poiché il contribuente ha diritto a scegliere la forma alternativa di fruizione del beneficio prevista dalla legge, e la perdita della possibilità di monetizzazione immediata costituisce pregiudizio concreto.
L'atto impugnato, sebbene non espressamente enumerato dall'art. 19, integra un provvedimento con cui l'Amministrazione nega l'efficacia dell'opzione per lo sconto in fattura, assimilabile al diniego di agevolazione ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, o comunque un atto atipico lesivo secondo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunzie sopra richiamate.
Va, peraltro, evidenziato come l'ADE, in sede di costituzione, non abbia, in alcun modo, contestato l'ammissibilità del ricorso che va, pertanto, affermata.
Passando all'esame dei motivi di doglianza, l'art. 122-bis del D.L. 34/2020 consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere, entro cinque giorni dall'invio, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle opzioni/cessioni che presentano profili di rischio;
se il rischio è confermato, la comunicazione si considera non effettuata.
La norma individua tre ambiti di rischio:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nella comunicazione con i dati presenti in Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione; c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti.
Il controllo 122-bis è, quindi, costituito come filtro preventivo con taglio formale-documentale, diretto a individuare incoerenze e pattern anomali nelle comunicazioni e nei soggetti coinvolti;
non sostituisce i controlli sostanziali che, se negativi, devono sfociare in atti impositivi tipici.
Le ipotesi tipiche rientranti nei predetti criteri sono: incoerenze tra importi, SAL, dati catastali o identificativi e informazioni registrate in Anagrafe;
ricorrenze di soggetti già coinvolti in operazioni analoghe anomale;
catene di cessioni riconducibili a pattern a rischio.
Il nuovo art. 121, comma 3-bis D.L. 34/2020, introdotto nel 2024, prevede, invece, un divieto o una sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti edilizi in presenza di debiti erariali oltre determinate soglie e con specifiche condizioni, incidendo sulla fase di utilizzo di detti crediti a mezzo F24 e non sulla validità o efficacia della comunicazione dell'opzione/cessione.
Questa Corte ritiene di affermare che la condizione che impedisce l'accesso alla compensazione dei crediti di imposta, a norma dell'art.121 comma 3 bis, non integri uno dei “profili di rischio” disciplinati dall'122-bis, atteso che questi ultimi sono tipizzati e fondati, essenzialmente sulla coerenza e regolarità dei dati, sulla profilazione dei crediti e dei soggetti nonché sull'analisi di analoghe cessioni pregresse.
Il comma 3-bis, invece, opera nella diversa fase dell'utilizzo in compensazione dei crediti, come preclusione o sospensione dell'uso in F24, fino a concorrenza di determinati carichi, e non appare, pertanto, idoneo ad incidere sulla validità della comunicazione/opzione ai fini dell'art. 122-bis.
Pertanto, la presenza di debiti erariali che attiva il 3-bis non costituisce, di per sé, un “profilo di rischio” 122- bis idoneo a giustificare l'annullamento della comunicazione.
La mera esistenza di debiti erariali non rientra, quindi, tra i criteri legali di rischio 122-bis.
Soltanto qualora tale dato si accompagnasse a incoerenze oggettive o a pattern anomali nei crediti e nei soggetti (rientranti nelle tre categorie legali) potrebbe rilevare come elemento di contesto nella profilazione, ma non come profilo di rischio autonomo idoneo, da solo, a giustificare lo “scarto” ex 122-bis.
Conclusivamente il ricorso va accolto e, conformemente alle richieste del ricorrente, va annullato il provvedimento di diniego dell'amministrazione (rigetto dell'istanza di autotutela n. 250317183802200270000001 del 17 marzo 2025), affermando l'insussistenza di ragioni ostative ex art.122 bis del D.L. n.34 del 2020.
Ovviamente tale statuizione non integra, di per sé, l'accertamento della spettanza del credito d'imposta in capo al cessionario (peraltro estraneo al presente giudizio), derivante dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del d.l. n. 34/2020 per l'importo ivi indicato.
L'oggetto dell'impugnazione proposta in questa sede è, infatti, rappresentato dal provvedimento di diniego espresso in relazione all'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di scarto;
dunque, il giudizio richiesto alla Corte riguarda la legittimità dell'operato dell'amministrazione che ha ritenuto di aver correttamente escluso gli effetti dell'opzione esercitata dal titolare del diritto alla detrazione per le spese sostenute per i lavori indicati in premessa.
Del tutto autonomo ed indipendente è il profilo dell'effettività del diritto alla detrazione e, conseguentemente, del credito d'imposta ceduto dal committente, oggi ricorrente, alla società appaltatrice cessionaria (estranea al giudizio); e ciò trova riscontro nella disciplina dettata per l'esercizio dell'opzione (art. 121 d.l. 34/2020), per i controlli su di essa affidati all'amministrazione (art. 122 bis d.l. 34/2020), che riguardano esclusivamente la coerenza delle comunicazioni effettuate, rispetto ad indici di potenziale rischio fraudolento;
il che lascia intatti, per espressa disposizione normativa, gli ordinari poteri di controllo, esercitabili nei termini di legge per tutti i crediti, sia quelli relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (art. 122 bis, comma 3) sia in generale per tutte le cessioni dei crediti originati dall'opzione relative alle detrazioni spettanti (art. 121, comma 4 e 5), per accertare la sussistenza dei presupposti di validità del diritto alla detrazione (e, in conseguenza, del credito di imposta).
Peraltro, poiché allo stato attuale l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento con cui è stato contestato il diritto del committente a fruire delle detrazioni per i lavori eseguiti, non vi è spazio per un'azione di accertamento di un diritto che non risulta, allo stato, disconosciuto o contestato dall'amministrazione.
Le obiettive incertezze giurisprudenziali in merito all'impugnabilità del diniego dell'opzione per lo sconto in fattura giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego dell'amministrazione (rigetto dell'istanza di autotutela n. 250317183802200270000001 del 17 marzo 2025), affermando l'insussistenza di ragioni ostative ex art.122 bis del D.L. n.34 del 2020 all'operazione di sconto in fattura indicata in premessa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)