Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026REG.PROV.COLL.
N. 05122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Truppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di “La Spezia”, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 279/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di “La Spezia” e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NI SS AR viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS- - Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, attualmente in congedo-, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Liguria il provvedimento n. 39491 del 9 settembre 2024, a mezzo del quale l’Autorità prefettizia ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, la cui prima licenza è stata rilasciata nel 2005 e, da allora, ripetutamente rinnovata. La Prefettura intimata avrebbe motivato il mancato rinnovo della licenza limitandosi a ritenere che: “non sussistono ragioni attuali giustificative del porto d’arma”.
1.1. Nel ricorso l’interessato ha dedotto due motivi di censura, esaminati congiuntamente dal primo giudice, stante la loro stretta connessione. In particolare il ricorrente ha censurato l’impugnato diniego per carenza di presupposti, istruttoria e motivazione, nonché per violazione del legittimo affidamento rispetto ai precedenti rinnovi.
1.2. A sostegno della propria prospettazione ed al fine di dimostrare la sussistenza di elementi di pericolo per la sua incolumità, il signor -OMISSIS-, ha indicato: i. la partecipazione allo svolgimento delle indagini a carico di pericolosi mafiosi, con il pericolo di reazioni violente da parte di chi ha subito condanne a seguito di tale attività; ii. l’attuale impiego, quale responsabile del patrimonio in un’azienda che produce pane che, secondo quanto affermato dal datore di lavoro con comunicazione del 24.10.2024 (posteriore all’adozione del provvedimento impugnato), avrebbe richiesto il possesso dell’arma, come elemento necessario allo svolgimento dell’impiego. Ha soggiunto il ricorrente che il rinnovo annuale e consecutivo della licenza dalla data del primo rilascio avrebbe ingenerato il ragionevole affidamento riguardo all’esito favorevole della richiesta dell’ultimo rinnovo.
2. Il T.A.R. di Genova, con la sentenza n. 279 del 2025, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale, dopo aver fatto richiamo alla giurisprudenza prevalente, secondo cui “il dimostrato bisogno non può – tra l’altro - essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola”, ha respinto il ricorso, in considerazione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in tema di detenzione e porto di armi nonché della istruttoria effettuata dal Commando provinciale dei Carabinieri, da cui “non sono emersi pericoli ritenuti attuali e concreti per l’incolumità del ricorrente”, né sono state riscontrate minacce da parte di pregiudicati, né tantomeno notizie di azioni contro il ricorrente da parte di tali soggetti.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, prospettando l’erroneità della stessa decisione, in relazione al rilievo del difetto d’istruttoria e di motivazione in presenza di un titolo autorizzatorio risalente nel tempo, rinnovata negli anni, l'Amministrazione ; ad avviso del ricorrente, nel caso in cui l’Autorità intenda modificare il proprio intendimento e, quindi, rigettare il rinnovo, non può esimersi dall’argomentare i motivi che hanno portato al venir meno delle condizioni iniziali di rilascio del permesso. Né tali rilievi negativi possono essere semplicemente desunti dal fatto che … negli anni dopo il congedo il signor -OMISSIS-non abbia subito minacce da parte di pregiudicati .
3.1. In sostanza, l’Amministrazione avrebbe operato in modo automatico e senza un’adeguata motivazione che desse conto della ragione del diniego nonostante il ripetuto rinnovo della licenza nel corso degli anni che consentiva al ricorrente di svolgere la sua attività con le mansioni per le quali era stato assunto, essendosi limitata semplicemente ad affermare che “non sono stati evidenziati elementi volti a dimostrare un pericolo contingente”, ciò che non sarebbe sufficiente a giustificare - a dire del ricorrente - il cambio di valutazione, operato rispetto agli anni precedenti.
3.2. L’appellante evidenzia, infine, che la Prefettura si sarebbe limitata pedissequamente a riprodurre le considerazioni del Comando Provinciale Carabinieri de “La Spezia”, asseritamente inconferenti, sia in ordine ai trascorsi del -OMISSIS-in servizio, sia in ordine al rapporto di lavoro attualmente in essere con la società -OMISSIS-
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente in giudizio il 1°luglio 2025.
5. Con ordinanza cautelare n. 2564 del 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso con la seguente motivazione: “Considerato che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito”.
6. Parte appellante ha depositato documenti il 16.7.2025 e un’ulteriore memoria il 18.11.2025.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica dell’11.12.2025.
8. L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
9. Va, anzitutto, rilevato che, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel rilascio dei titoli di porto d’arma, può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un difetto di motivazione dell’atto impugnato.
9.1. Innanzitutto, non sembra trascurabile la circostanza che, nonostante i ripetuti rinnovi della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione sia pervenuta alla contestata conclusione negativa del procedimento di rinnovo del titolo, senza dar conto delle specifiche ragioni - in assenza di sopravvenuti fatti ostativi-, che avrebbero potuto giustificare il mancato rinnovo.
9.2. In secondo luogo, la negativa valutazione effettuata dalla Prefettura, sul requisito oggettivo per il rinnovo delle licenze, si è basata prevalentemente sul rilievo che il richiedente “non ha mai denunziato di avere subìto nuove aggressioni”.
9.3. In questo quadro, la motivazione, seppure fosse stata di esito negativo, avrebbe dovuto considerare perché non si poteva tener conto dell’incensuratezza dell’interessato e del suo complessivo comportamento, nonché del fatto che lo stesso svolge lavoro dipendente quale responsabile della protezione del patrimonio aziendale della società -OMISSIS-(cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 24.10.2024) e spiegare le ragioni del mancato rinnovo del precedente titolo.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va, quindi, accolto in relazione al difetto di motivazione dell’atto impugnato e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EZ ED, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
NI SS AR, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SS AR | EZ ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.