Articolo 45 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 44Articolo 46
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 45.
Il ((Presidente della Regione)) presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
Il ((Presidente della Regione)) risponde della attivita' diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001