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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7235/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 25/10/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LO DALILA;
E
(MILANO (MI), 26/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LO DALILA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento // cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 09/06/2012 in Anguillara SA
(RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14 P II s.
C Anno 2012).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 619/2025 pubbl. il 23/03/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Quanto all'affidamento dei figli minori: 1) i minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna sita in Roma Via Chiara Lubich 12;
2) i bambini vedranno il padre, al quale sono molto affezionati, e nel superiore interesse dei minori ad una frequentazione costante e continuativa:
- due pomeriggi alla settimana (da concordarsi di settimana in settimana entro il sabato della settimana precedente) dall'uscita di scuola con pernotto fino al giorno, dopo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola ovvero, in caso di non pernotto, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato insieme;
- i bambini trascorreranno con i genitori i weekend alternandosi tra i due;
nella settimana in cui i bambini starà il week end con il padre, egli li terrà dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, quando li riaccompagnerà direttamente a scuola. I weekend dispari del calendario, con il papà, i weekend pari con la mamma.
- durante il periodo trascorso con ciascun genitore, quest'ultimo gestirà interamente in autonomia gli impegni dei bambini, accompagnandoli ad esempio ad eventi sportivi, feste di compleanno...: l'altro genitore potrà assistervi ed eventualmente parteciparvi, e, alla fine dell'evento, il bambino proseguirà il resto del weekend con il genitore di turno;
in nessun caso l'altro genitore potrà comunque interferire con i programmi dell'altro per il tempo che vi trascorre in via esclusiva. In pieno spirito di collaborazione, ogni evento sportivo o sociale sarà condiviso dal genitore collocatario con l'altro genitore entro il sabato precedente alla data dell'evento stesso, per opportuna conoscenza.
- durante il periodo trascorso con ciascun genitore, quest'ultimo gestirà interamente in autonomia le frequentazioni la famiglia di origine, amici e parenti, che contribuiscono a formare intorno ai bambini una compagine familiare compatta e affettuosa.
- durante le festività:
a) ad anni alterni, negli anni di calendario dispari, i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; l'anno in cui trascorrerà il 24 dicembre con il padre, questi lo terrà con se dall'ultimo giorno di scuola prima dell'inizio delle vacanza di Natale sino al giorno 25 mattina, quando lo porterà a casa della madre entro le ore 12,00 con pernotto presso lo stesso la notte della Vigilia. Per poi riprenderlo il giorno 31 dicembre così da consentire di trascorrere il Capodanno insieme al papà che lo terrà poi con sé dal giorno 1 gennaio fino all'inizio della scuola successivamente all'epifania. Negli anni di calendario pari, in cui il padre terrà con sé il minore il giorno 25 dicembre, lo terrà con sé anche per la festività del Santo Stefano e fino al giorno 31 dicembre, quando lo riporterà alla casa materna entro le 12,00 per trascorrere il capodanno con la madre che lo terrà con sé dal giorno 1 gennaio fino all'inizio della scuola successivamente all'epifania. b) la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
negli anni di calendario dispari, in cui il padre terrà con sé i bambini il giorno di Pasqua, li preleverà dalla casa della madre il sabato santo nel corso del pomeriggio non oltre le ore 19,00, così da poter cenare con il papà e li riporterà il giorno di Pasquetta entro le ore 10,00.
Negli anni di calendario pari in cui il padre terrà con sé i bambini a Pasquetta, li preleverà da casa della madre entro le ore 19,00 del giorno di Pasqua, così da consentirgli di cenare insieme al papà e li terrà con se fino al giorno scolastico successivo.
c) durante le altre festività nazionali: (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) negli anni di calendario dispari i bambini trascorrerà con il padre il 25 aprile, il 2 giugno, ed il 1° novembre, negli anni di calendario pari i bimbi trascorrerà con il padre il 1° maggio e l'8 dicembre.
- negli anni pari, nel mese di luglio, in cui la scuola non è operativa, il papà terrà con sè
i bambini per due settimane consecutive le prime due settimane del mese, ed ancora di nuovo le prime due settimane del mese di agosto;
- negli anni dispari, nel mese di luglio, in cui la scuola non è operativa, il papà terrà con sé i bambini per due settimane consecutive le seconde due settimane del mese, ed ancora di nuovo le due settimane del mese di agosto, comunicando anche la località ove verranno trascorse le settimane stesse. L'anno in cui il padre terrà con sé i bambini le prime due settimane del mese di luglio, terrà con sé i bambini le prime due settimane del mese di agosto;
quando terrà con sé il minore nelle seconde due settimane di luglio, terrà con sé
i figli nelle seconde due settimane del mese di agosto: in tal modo i bambini non starà mai senza vedere uno dei due genitori, a cui sono parimenti affezionati per più di due settimane.
Durante i periodi di luglio ed agosto in cui terrà con sé i bambini, ciascun genitore potrà a sue spese eventualmente iscrivere la bambina ad un centro estivo di propria scelta, dandone i riferimenti all'altro genitore per ogni evenienza entro l'inizio del periodo di frequentazione. In tal modo i genitori potranno occuparsi del minore per l'intero periodo in cui la scuola non è operativa al fine di agevolare l'un l'altro lo svolgimento della propria attività lavorativa alternativamente ad un periodo di riposo. I genitori stabiliscono sin d'ora che la necessità di iscrivere ad eventuali centri estivi piuttosto che di fruire di un ausilio esterno (ad es. baby-sitter) poiché esigenza sentita parimenti da entrambi in virtù delle reciproche necessità lavorative, verranno oltre che scelti di comune accordo, anche condivisi nella misura della metà del costo.
- i bambini trascorreranno ad anni alterni il proprio compleanno con uno dei due genitori, fermo restando la facoltà per gli stessi di decidere di partecipare insieme a tale giorno, tenuto anche conto della volontà dei bambini. Negli anni di calendario pari con il padre, negli anni di calendario dispari con la madre. i bambini trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei loro rispettivi compleanni;
- i bambini trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, previo accordo tra i due genitori in merito alle modalità di svolgimento di queste giornate. In caso di mancato accordo, si applicherà il regime di visita ordinario;
3) il papà versa entro il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sulle coordinate che la mamma renderà note la somma euro 350,00 mensili per ciascun bambino, per complessivi euro 700,00 con la rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente per iscritto. La mamma continuerà a percepire gli assegni familiari come avvenuto sino ad ora.
4) i genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro. Si impegnano, infine, a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altra in presenza del figlio.
Quanto al regime patrimoniale dei coniugi
Nessuno corrisponderà nulla a titolo di mantenimento essendo ciascun coniuge economicamente indipendente e non tenuto a spese di alloggio. Non sussistono veicoli in comproprietà.
Il conto corrente tratto su condiviso, verrà riassegnato esclusivamente alla CP_2 moglie e il marito risolverà il contratto con l'istituto di credito. Poiché la casa familiare sita in Roma alla Via di Macchia Saponara 48 intestata al marito, è stata acquistata con gli sforzi economici di entrambi, quest'ultimo riconosce in capo alla moglie la somma complessiva di euro 100.000,00 (diconsi centomila/00) che rifonderà con le seguenti modalità:
- la somma di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero in qualunque momento antecedente previa comunicazione con allegata distinta alla moglie del bonifico effettuato;
- la somma di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) entro 5 anni;
- la moglie se ne allontanerà recandosi a casa dei genitori sita in Roma in via Marcel
Proust 40 momentaneamente sino a prendere possesso dell'immobile già acquistato che verrà consegnato nel giugno 2024”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/06/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
7235/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/06/2012 in Anguillara
SA (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14
P II s. C Anno 2012) tra OM (RM), 25/10/1976) e Parte_1 [...]
(MILANO (MI), 26/12/1973), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7235/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 25/10/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LO DALILA;
E
(MILANO (MI), 26/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LO DALILA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento // cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 09/06/2012 in Anguillara SA
(RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14 P II s.
C Anno 2012).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 619/2025 pubbl. il 23/03/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Quanto all'affidamento dei figli minori: 1) i minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna sita in Roma Via Chiara Lubich 12;
2) i bambini vedranno il padre, al quale sono molto affezionati, e nel superiore interesse dei minori ad una frequentazione costante e continuativa:
- due pomeriggi alla settimana (da concordarsi di settimana in settimana entro il sabato della settimana precedente) dall'uscita di scuola con pernotto fino al giorno, dopo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola ovvero, in caso di non pernotto, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato insieme;
- i bambini trascorreranno con i genitori i weekend alternandosi tra i due;
nella settimana in cui i bambini starà il week end con il padre, egli li terrà dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, quando li riaccompagnerà direttamente a scuola. I weekend dispari del calendario, con il papà, i weekend pari con la mamma.
- durante il periodo trascorso con ciascun genitore, quest'ultimo gestirà interamente in autonomia gli impegni dei bambini, accompagnandoli ad esempio ad eventi sportivi, feste di compleanno...: l'altro genitore potrà assistervi ed eventualmente parteciparvi, e, alla fine dell'evento, il bambino proseguirà il resto del weekend con il genitore di turno;
in nessun caso l'altro genitore potrà comunque interferire con i programmi dell'altro per il tempo che vi trascorre in via esclusiva. In pieno spirito di collaborazione, ogni evento sportivo o sociale sarà condiviso dal genitore collocatario con l'altro genitore entro il sabato precedente alla data dell'evento stesso, per opportuna conoscenza.
- durante il periodo trascorso con ciascun genitore, quest'ultimo gestirà interamente in autonomia le frequentazioni la famiglia di origine, amici e parenti, che contribuiscono a formare intorno ai bambini una compagine familiare compatta e affettuosa.
- durante le festività:
a) ad anni alterni, negli anni di calendario dispari, i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; l'anno in cui trascorrerà il 24 dicembre con il padre, questi lo terrà con se dall'ultimo giorno di scuola prima dell'inizio delle vacanza di Natale sino al giorno 25 mattina, quando lo porterà a casa della madre entro le ore 12,00 con pernotto presso lo stesso la notte della Vigilia. Per poi riprenderlo il giorno 31 dicembre così da consentire di trascorrere il Capodanno insieme al papà che lo terrà poi con sé dal giorno 1 gennaio fino all'inizio della scuola successivamente all'epifania. Negli anni di calendario pari, in cui il padre terrà con sé il minore il giorno 25 dicembre, lo terrà con sé anche per la festività del Santo Stefano e fino al giorno 31 dicembre, quando lo riporterà alla casa materna entro le 12,00 per trascorrere il capodanno con la madre che lo terrà con sé dal giorno 1 gennaio fino all'inizio della scuola successivamente all'epifania. b) la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
negli anni di calendario dispari, in cui il padre terrà con sé i bambini il giorno di Pasqua, li preleverà dalla casa della madre il sabato santo nel corso del pomeriggio non oltre le ore 19,00, così da poter cenare con il papà e li riporterà il giorno di Pasquetta entro le ore 10,00.
Negli anni di calendario pari in cui il padre terrà con sé i bambini a Pasquetta, li preleverà da casa della madre entro le ore 19,00 del giorno di Pasqua, così da consentirgli di cenare insieme al papà e li terrà con se fino al giorno scolastico successivo.
c) durante le altre festività nazionali: (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) negli anni di calendario dispari i bambini trascorrerà con il padre il 25 aprile, il 2 giugno, ed il 1° novembre, negli anni di calendario pari i bimbi trascorrerà con il padre il 1° maggio e l'8 dicembre.
- negli anni pari, nel mese di luglio, in cui la scuola non è operativa, il papà terrà con sè
i bambini per due settimane consecutive le prime due settimane del mese, ed ancora di nuovo le prime due settimane del mese di agosto;
- negli anni dispari, nel mese di luglio, in cui la scuola non è operativa, il papà terrà con sé i bambini per due settimane consecutive le seconde due settimane del mese, ed ancora di nuovo le due settimane del mese di agosto, comunicando anche la località ove verranno trascorse le settimane stesse. L'anno in cui il padre terrà con sé i bambini le prime due settimane del mese di luglio, terrà con sé i bambini le prime due settimane del mese di agosto;
quando terrà con sé il minore nelle seconde due settimane di luglio, terrà con sé
i figli nelle seconde due settimane del mese di agosto: in tal modo i bambini non starà mai senza vedere uno dei due genitori, a cui sono parimenti affezionati per più di due settimane.
Durante i periodi di luglio ed agosto in cui terrà con sé i bambini, ciascun genitore potrà a sue spese eventualmente iscrivere la bambina ad un centro estivo di propria scelta, dandone i riferimenti all'altro genitore per ogni evenienza entro l'inizio del periodo di frequentazione. In tal modo i genitori potranno occuparsi del minore per l'intero periodo in cui la scuola non è operativa al fine di agevolare l'un l'altro lo svolgimento della propria attività lavorativa alternativamente ad un periodo di riposo. I genitori stabiliscono sin d'ora che la necessità di iscrivere ad eventuali centri estivi piuttosto che di fruire di un ausilio esterno (ad es. baby-sitter) poiché esigenza sentita parimenti da entrambi in virtù delle reciproche necessità lavorative, verranno oltre che scelti di comune accordo, anche condivisi nella misura della metà del costo.
- i bambini trascorreranno ad anni alterni il proprio compleanno con uno dei due genitori, fermo restando la facoltà per gli stessi di decidere di partecipare insieme a tale giorno, tenuto anche conto della volontà dei bambini. Negli anni di calendario pari con il padre, negli anni di calendario dispari con la madre. i bambini trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei loro rispettivi compleanni;
- i bambini trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, previo accordo tra i due genitori in merito alle modalità di svolgimento di queste giornate. In caso di mancato accordo, si applicherà il regime di visita ordinario;
3) il papà versa entro il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sulle coordinate che la mamma renderà note la somma euro 350,00 mensili per ciascun bambino, per complessivi euro 700,00 con la rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente per iscritto. La mamma continuerà a percepire gli assegni familiari come avvenuto sino ad ora.
4) i genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro. Si impegnano, infine, a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altra in presenza del figlio.
Quanto al regime patrimoniale dei coniugi
Nessuno corrisponderà nulla a titolo di mantenimento essendo ciascun coniuge economicamente indipendente e non tenuto a spese di alloggio. Non sussistono veicoli in comproprietà.
Il conto corrente tratto su condiviso, verrà riassegnato esclusivamente alla CP_2 moglie e il marito risolverà il contratto con l'istituto di credito. Poiché la casa familiare sita in Roma alla Via di Macchia Saponara 48 intestata al marito, è stata acquistata con gli sforzi economici di entrambi, quest'ultimo riconosce in capo alla moglie la somma complessiva di euro 100.000,00 (diconsi centomila/00) che rifonderà con le seguenti modalità:
- la somma di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero in qualunque momento antecedente previa comunicazione con allegata distinta alla moglie del bonifico effettuato;
- la somma di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) entro 5 anni;
- la moglie se ne allontanerà recandosi a casa dei genitori sita in Roma in via Marcel
Proust 40 momentaneamente sino a prendere possesso dell'immobile già acquistato che verrà consegnato nel giugno 2024”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/06/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
7235/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/06/2012 in Anguillara
SA (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14
P II s. C Anno 2012) tra OM (RM), 25/10/1976) e Parte_1 [...]
(MILANO (MI), 26/12/1973), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi