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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2447/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 6 novembre 2025 all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via XXVII Luglio n. 61, presso lo studio dell'avv. Veronica Tumeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 subentrata a titolo universale a elettivamente Controparte_2 domiciliata in S. Agata Militello (ME), via Martoglio n.14, presso lo studio dell'avv. Carola Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
– TRIBUNALE DI MESSINA – Controparte_3
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in via dei C.F._2
Mille is. 221 n. 65, è domiciliata per legge, appellati avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare – appello avverso la sentenza n. 421/2024 del Giudice di Pace di Messina In fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 421/2024, Parte_1 emessa nella causa iscritta al R.G. n. 1509/2023 in data il 12 aprile 2024 e depositata in data 15 aprile 2024, non notificata, con la quale il giudice di pace di Messina, decidendo sull'opposizione azionata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520220032679189000 trasmessa da
(nel proseguo per il pagamento Controparte_1 CP_5 dell'importo di euro 2.632,17 (comprensivo di diritti di notifica) a titolo di “spese processuali”, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Messina. A fondamento dell'azione svolta l'appellante, dopo aver premesso che la pretesa oggetto della cartella di pagamento impugnata riguarderebbe un credito asseritamente vantato dal , iscritto al ruolo da Controparte_3
per spese processuali relative al giudizio penale conclusosi con CP_5 sentenza n. 48/2017 del Tribunale di Messina – sez. G.I.P., da ultimo confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13411/2019 del 05.03.2019, ha rappresentato di aver agito in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa erariale e la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e che il Giudice di Pace, però, all'esito del giudizio di primo grado, ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, senza valutare nel merito le eccezioni sollevate dall'opponente. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello, Parte_1 ritenendo la sussistenza della competenza del giudice adito e riproponendo le censure già avanzate in sede di opposizione e non valutate dal Giudice di prime cure: l'intervenuta decadenza della pretesa erariale, la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità della cartella di pagamento per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo. A tal fine, avendo anche provveduto in via prudenziale anche al pagamento della cartella oggetto di impugnazione, comprensiva degli interessi nelle more maturati, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata e la ripetizione delle somme a tale titolo corrisposte. L ha resistito contestando le censure mosse all'impugnata sentenza e CP_5 ne ha chiesto, pertanto, la conferma. Il , nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che la Controparte_3 partita di credito di cui alla cartella impugnata era stata aperta quale partita integrativa per il recupero delle spese dei difensori d'ufficio delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, così come sancito dalla sentenza n. 48/2017 emessa dal Tribunale di Messina – sezione penale, che ha visto la partecipazione dell'odierno appellante nella qualità di imputato;
che la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, aveva successivamente revocato le statuizioni civili nella stessa contenute, così da fare venire meno i presupposti per il recupero delle spese dei difensori delle parti civili;
che, di conseguenza, rilevato l'errore, l'Ufficio recupero crediti appellato avrebbe provveduto all'annullamento della partita di credito. Per tali ragioni, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Anche le altre parti costituite hanno aderito alla superiore richiesta, e ribadito l'avvenuto annullamento della cartella all'ultima udienza;
l'appellante ha
2 insistito nella richiesta di condanna alle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Nel caso di specie, preso atto della dichiarazione avvenuta in corso di causa in ordine all' avvio della procedura di annullamento del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29520220032679189000 resa dal creditore procedente e della conferma all'udienza dell'avvenuto annullamento deve ritenersi sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata e, pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a causa del venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, del loro interesse a proseguire il giudizio. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore, quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale, o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931), circostanza questa verificatasi nel caso di specie, ove tutte le parti hanno concordato sulla cessata materia del contendere. La superiore statuizione, tuttavia, necessità di una pronuncia sulle spese di lite, ove residui – come nel caso in esame – un contrasto sulla loro regolamentazione, che va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che «il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito» (Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24234). Avuto riguardo al tenore complessivo delle difese avanzate dalle parti e valutate le allegazioni probatorie in atti, è possibile riconoscere la probabile infondatezza nel merito della pretesa azionata in giudizio. Sebbene le censure mosse alla sentenza impugnata siano da condividere in ordine alla competenza del giudice civile, in quanto l'impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria, non vertendosi in tema di tributi (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 18979/2017, richiamata da Cass. Civ. 23297/2022, 14598/2020, 2553/2019 e, da ultimo, Cass. Civ. 5798/2023, la quale afferma che «in tema di opposizione a cartelle
3 di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile»), nel merito, gli ulteriori motivi di opposizione (decadenza della pretesa erariale e la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti), riproposti anche in sede di appello, sono da ritenere infondati. Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dalla pretesa sul presupposto che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. c) DPR 602/73, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata necessariamente “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”, mentre avrebbe provveduto alla notifica solo in CP_5 data 30 marzo 2023, a distanza di oltre tre anni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna (sentenza n. 13411/2019 del 05.03.2019, depositata il 27.03.2019), occorre rilevare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, «la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)» (Cass. civ. sent. n. 12614/2023). Pertanto, «posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco» (Cass. n. 28529/2018), rilevato altresì che secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto, Cass. civ. sent. n. 20856/2021, non massimata), deve escludersi il ricorso all'attuale disposto dell'art 25, c. 1 lett. c) DPR 602/73 – che prevede la necessità di notifica della cartella entro il termine massimo sopra indicato – deve escludersi che si sia verificata la decadenza invocata da parte opponente così come riproposta anche nel presente giudizio. Avuto riguardo poi alla contestata nullità della cartella, sia per difetto di motivazione che per la mancata indicazione delle singole voci di spese giudiziarie e della loro riferibilità al provvedimento giudiziale oggetto di esecuzione, va anzitutto precisato che, in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative ad una sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04.07.2009 – data di entrata
4 in vigore della L. 69/2009, che ha modificato l'art. 227 ter D.P.R. 115/2002 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 D.P.R. 115/2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter. Inoltre, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui al Controparte_6
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2019, n. 2553, Rv. 652486-01; nello stesso senso;
per citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non massimate)… allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, è necessario che l'opponente
“alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti”, dovendo costui, altresì, spiegare quale sia, “in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi”, ovvero quale sia “l'ulteriore deduzione che in quella sede” egli potrebbe svolgere “dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita” (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2022, n. 7234, Rv. 664443-01)» (Cass. civ. sent. n. 6240/2023). Nel caso di specie, nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione risultano adeguatamente indicati tanto il provvedimento giudiziario fondante l'iscrizione a ruolo (“PROVVEDIMENTO NUMERO:48 DI TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA 21/02/2017”), quanto il soggetto che ha emesso il ruolo (“ in nome e per conto del Controparte_7 [...]
, Tribunale di Messina – ), gli estremi Controparte_3 Controparte_4 della partita di credito aperta presso il relativo ufficio, il numero del ruolo (“n. 2022/003615 Atti giudiziari 2017”), la specie del ruolo (“ordinario”) e la data in cui lo stesso è stato reso esecutivo (“05-09-2022”), il responsabile del procedimento, l'ufficio incaricato per eventuali chiarimenti, la tabella riepilogativa con la specificazione dell'anno (“2017”), del codice del tributo (“1E10”), della causale (“spese processuali”), dell'importo a ruolo (“2.626,29”), dei diritti di notifica spettanti all' Controparte_8
[...] (“5,88”) e del totale da pagare entro e oltre le scadenze
[...]
(“2.632,17”). È di tutta evidenza che gli elementi in parola siano sufficienti ad assicurare al contribuente la piena conoscibilità del presupposto della pretesa impositiva, conclusione avvalorata anche dal fatto che lo stesso è stato in grado di azionare il presente giudizio al fine di contestarne la validità, ragion per cui l'obbligo di motivazione della cartella deve ritenersi pienamente rispettato e non risulta provata – dovendosi, anzi, ritenere smentita dagli atti di causa – l'esistenza di una concreta lesione del diritto di difesa dell'opponente, odierno appellante. In conclusione, ai soli fini della determinazione delle spese di giudizio in ossequio al principio della soccombenza virtuale, l'appello è infondato, restando assorbita la valutazione su ogni ulteriore questione. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della fondatezza dell'appello in ordine alla competenza del giudice ordinario, dell'infondatezza dell'appello nel resto accompagnata tuttavia da un'affermata erroneità dell'intrapresa azione esecutiva nei confronti dell'appellante, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Infine, tenuto conto della revoca delle statuizioni civili nell'ambito del procedimento penale che ha dato origine alla pretesa creditoria, del conseguente venir meno dei presupposti per il recupero delle spese dei difensori delle parti civili e dell'impegno dell'Ufficio recupero crediti del Ministero di Giustizia che, rilevato l'errore, procederà all'annullamento della partita di credito, ha diritto ad ottenere la ripetizione delle Parte_1 somme a tale titolo corrisposte all' oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, domanda nella quale la parte ha insistito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2447/2024 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a restituire a Controparte_1
l'importo di € 2.697,93 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo. 3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via XXVII Luglio n. 61, presso lo studio dell'avv. Veronica Tumeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 subentrata a titolo universale a elettivamente Controparte_2 domiciliata in S. Agata Militello (ME), via Martoglio n.14, presso lo studio dell'avv. Carola Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
– TRIBUNALE DI MESSINA – Controparte_3
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in via dei C.F._2
Mille is. 221 n. 65, è domiciliata per legge, appellati avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare – appello avverso la sentenza n. 421/2024 del Giudice di Pace di Messina In fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 421/2024, Parte_1 emessa nella causa iscritta al R.G. n. 1509/2023 in data il 12 aprile 2024 e depositata in data 15 aprile 2024, non notificata, con la quale il giudice di pace di Messina, decidendo sull'opposizione azionata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520220032679189000 trasmessa da
(nel proseguo per il pagamento Controparte_1 CP_5 dell'importo di euro 2.632,17 (comprensivo di diritti di notifica) a titolo di “spese processuali”, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Messina. A fondamento dell'azione svolta l'appellante, dopo aver premesso che la pretesa oggetto della cartella di pagamento impugnata riguarderebbe un credito asseritamente vantato dal , iscritto al ruolo da Controparte_3
per spese processuali relative al giudizio penale conclusosi con CP_5 sentenza n. 48/2017 del Tribunale di Messina – sez. G.I.P., da ultimo confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13411/2019 del 05.03.2019, ha rappresentato di aver agito in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa erariale e la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e che il Giudice di Pace, però, all'esito del giudizio di primo grado, ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, senza valutare nel merito le eccezioni sollevate dall'opponente. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello, Parte_1 ritenendo la sussistenza della competenza del giudice adito e riproponendo le censure già avanzate in sede di opposizione e non valutate dal Giudice di prime cure: l'intervenuta decadenza della pretesa erariale, la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità della cartella di pagamento per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo. A tal fine, avendo anche provveduto in via prudenziale anche al pagamento della cartella oggetto di impugnazione, comprensiva degli interessi nelle more maturati, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata e la ripetizione delle somme a tale titolo corrisposte. L ha resistito contestando le censure mosse all'impugnata sentenza e CP_5 ne ha chiesto, pertanto, la conferma. Il , nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che la Controparte_3 partita di credito di cui alla cartella impugnata era stata aperta quale partita integrativa per il recupero delle spese dei difensori d'ufficio delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, così come sancito dalla sentenza n. 48/2017 emessa dal Tribunale di Messina – sezione penale, che ha visto la partecipazione dell'odierno appellante nella qualità di imputato;
che la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, aveva successivamente revocato le statuizioni civili nella stessa contenute, così da fare venire meno i presupposti per il recupero delle spese dei difensori delle parti civili;
che, di conseguenza, rilevato l'errore, l'Ufficio recupero crediti appellato avrebbe provveduto all'annullamento della partita di credito. Per tali ragioni, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Anche le altre parti costituite hanno aderito alla superiore richiesta, e ribadito l'avvenuto annullamento della cartella all'ultima udienza;
l'appellante ha
2 insistito nella richiesta di condanna alle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Nel caso di specie, preso atto della dichiarazione avvenuta in corso di causa in ordine all' avvio della procedura di annullamento del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29520220032679189000 resa dal creditore procedente e della conferma all'udienza dell'avvenuto annullamento deve ritenersi sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata e, pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a causa del venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, del loro interesse a proseguire il giudizio. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore, quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale, o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931), circostanza questa verificatasi nel caso di specie, ove tutte le parti hanno concordato sulla cessata materia del contendere. La superiore statuizione, tuttavia, necessità di una pronuncia sulle spese di lite, ove residui – come nel caso in esame – un contrasto sulla loro regolamentazione, che va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che «il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito» (Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24234). Avuto riguardo al tenore complessivo delle difese avanzate dalle parti e valutate le allegazioni probatorie in atti, è possibile riconoscere la probabile infondatezza nel merito della pretesa azionata in giudizio. Sebbene le censure mosse alla sentenza impugnata siano da condividere in ordine alla competenza del giudice civile, in quanto l'impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria, non vertendosi in tema di tributi (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 18979/2017, richiamata da Cass. Civ. 23297/2022, 14598/2020, 2553/2019 e, da ultimo, Cass. Civ. 5798/2023, la quale afferma che «in tema di opposizione a cartelle
3 di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile»), nel merito, gli ulteriori motivi di opposizione (decadenza della pretesa erariale e la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti), riproposti anche in sede di appello, sono da ritenere infondati. Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dalla pretesa sul presupposto che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. c) DPR 602/73, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata necessariamente “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”, mentre avrebbe provveduto alla notifica solo in CP_5 data 30 marzo 2023, a distanza di oltre tre anni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna (sentenza n. 13411/2019 del 05.03.2019, depositata il 27.03.2019), occorre rilevare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, «la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)» (Cass. civ. sent. n. 12614/2023). Pertanto, «posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco» (Cass. n. 28529/2018), rilevato altresì che secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto, Cass. civ. sent. n. 20856/2021, non massimata), deve escludersi il ricorso all'attuale disposto dell'art 25, c. 1 lett. c) DPR 602/73 – che prevede la necessità di notifica della cartella entro il termine massimo sopra indicato – deve escludersi che si sia verificata la decadenza invocata da parte opponente così come riproposta anche nel presente giudizio. Avuto riguardo poi alla contestata nullità della cartella, sia per difetto di motivazione che per la mancata indicazione delle singole voci di spese giudiziarie e della loro riferibilità al provvedimento giudiziale oggetto di esecuzione, va anzitutto precisato che, in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative ad una sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04.07.2009 – data di entrata
4 in vigore della L. 69/2009, che ha modificato l'art. 227 ter D.P.R. 115/2002 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 D.P.R. 115/2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter. Inoltre, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui al Controparte_6
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2019, n. 2553, Rv. 652486-01; nello stesso senso;
per citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non massimate)… allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, è necessario che l'opponente
“alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti”, dovendo costui, altresì, spiegare quale sia, “in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi”, ovvero quale sia “l'ulteriore deduzione che in quella sede” egli potrebbe svolgere “dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita” (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2022, n. 7234, Rv. 664443-01)» (Cass. civ. sent. n. 6240/2023). Nel caso di specie, nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione risultano adeguatamente indicati tanto il provvedimento giudiziario fondante l'iscrizione a ruolo (“PROVVEDIMENTO NUMERO:48 DI TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA 21/02/2017”), quanto il soggetto che ha emesso il ruolo (“ in nome e per conto del Controparte_7 [...]
, Tribunale di Messina – ), gli estremi Controparte_3 Controparte_4 della partita di credito aperta presso il relativo ufficio, il numero del ruolo (“n. 2022/003615 Atti giudiziari 2017”), la specie del ruolo (“ordinario”) e la data in cui lo stesso è stato reso esecutivo (“05-09-2022”), il responsabile del procedimento, l'ufficio incaricato per eventuali chiarimenti, la tabella riepilogativa con la specificazione dell'anno (“2017”), del codice del tributo (“1E10”), della causale (“spese processuali”), dell'importo a ruolo (“2.626,29”), dei diritti di notifica spettanti all' Controparte_8
[...] (“5,88”) e del totale da pagare entro e oltre le scadenze
[...]
(“2.632,17”). È di tutta evidenza che gli elementi in parola siano sufficienti ad assicurare al contribuente la piena conoscibilità del presupposto della pretesa impositiva, conclusione avvalorata anche dal fatto che lo stesso è stato in grado di azionare il presente giudizio al fine di contestarne la validità, ragion per cui l'obbligo di motivazione della cartella deve ritenersi pienamente rispettato e non risulta provata – dovendosi, anzi, ritenere smentita dagli atti di causa – l'esistenza di una concreta lesione del diritto di difesa dell'opponente, odierno appellante. In conclusione, ai soli fini della determinazione delle spese di giudizio in ossequio al principio della soccombenza virtuale, l'appello è infondato, restando assorbita la valutazione su ogni ulteriore questione. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della fondatezza dell'appello in ordine alla competenza del giudice ordinario, dell'infondatezza dell'appello nel resto accompagnata tuttavia da un'affermata erroneità dell'intrapresa azione esecutiva nei confronti dell'appellante, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Infine, tenuto conto della revoca delle statuizioni civili nell'ambito del procedimento penale che ha dato origine alla pretesa creditoria, del conseguente venir meno dei presupposti per il recupero delle spese dei difensori delle parti civili e dell'impegno dell'Ufficio recupero crediti del Ministero di Giustizia che, rilevato l'errore, procederà all'annullamento della partita di credito, ha diritto ad ottenere la ripetizione delle Parte_1 somme a tale titolo corrisposte all' oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, domanda nella quale la parte ha insistito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2447/2024 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a restituire a Controparte_1
l'importo di € 2.697,93 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo. 3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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