Sentenza 7 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia dello smarrimento di assegni bancari, attribuendosi in tal modo al legittimo portatore l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illeciti dei titoli, ed irrilevante dovendosi ritenere, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato, quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile sulla base degli elementi ivi contenuti.
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- 1. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegnoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2009, n. 7490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7490 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 07/01/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10334/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PADULA Eupremio, n. a Francavilla Fontana il giorno 8 giugno 1963;
nei confronti della sentenza in data 22 marzo 2004 della Corte d'appello di Lecce;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato DE LEONARDIS Cosimo.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava quella in data 10 febbraio 2003 del Tribunale di Brindisi, appellata da Eupremio Padula, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. per vere denunciato falsamente all'autorità di avere smarrito due carnet di assegni bancari contenenti uno l'assegno 363789821, e l'altro, tutti gli assegni 363796381-82-83- 84-85-86-87-88-89 e 90 - vedi elenco riportato nella sentenza di primo grado -, tra i quali anche quelli (in numero di cinque, ciascuno di L. 8.500.000) consegnati a EP AR in cambio di una transazione concernente l'acquisto da parte del ricorrente di alcune partite di patate;
assegni tutti tratti sul conto corrente del Banco di Napoli, Filiale di Francavilla Fontana.
Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole, con atto depositato il 27 gennaio 2006, della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, in quanto, nella specie, non si sarebbe incolpata una persona con la consapevolezza della sua innocenza, ma si sarebbe denunciato semplicemente lo smarrimento di un carnet di assegni, poiché, altrimenti, la calunnia dovrebbe estendersi a tutti i beneficiari di quegli assegni. Nè si potrebbe ritenere automaticamente l'intento calunnioso per sottrarsi a una propria obbligazione, dato che la denuncia potrebbe essere stata fatta per questioni su elementi controversi del rapporto commerciale. Difetterebbe, pertanto, l'elemento materiale e quello psicologico del reato.
Il ricorrente propone anche motivi aggiunti depositati il 22 febbraio 2006 con i quali, richiamando la rubrica dei motivi del ricorso principale, illustra, in primo luogo, la mancanza dell'elemento soggettivo che richiede la consapevolezza dal parte del denunciante dell'innocenza dell'incolpato. Con altro motivo aggiunto sostiene che, nel caso, vi sarebbe stata violazione del principio del ne bis in idem, ravvisabile nella pubblicazione della sentenza del Tribunale di MA, sezione distaccata di Pisticci, notificata al ricorrente il 4 novembre 2005 (in epoca successiva alla sentenza della Corte d'appello ora all'esame di questa Corte), pronuncia nella quale, sotto la rubrica di simulazione di reato, si contestava all'imputato di avere denunciato falsamente alla stazione dei carabinieri di Tursi, in data 24 maggio 1996, lo smarrimento dell'assegno bancario 363789820 tratto sul c.c. 27002711 del Banco di Napoli, Filiale di Francavilla Fontana, titolo negoziato in favore di LL IL che lo metteva all'incasso, così simulando il reato di cui all'art. 648 c.p.: il delitto di simulazione di reato era dichiarato estinto per prescrizione.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Va osservato che colui il quale denuncia falsamente lo smarrimento di un assegno bancario (o anche di un carnet di assegni bancari) attribuisce, sicuramente, al legittimo portatore l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illeciti di tale assegno: in relazione a tale comportamento calunniatorio possono configurarsi reati quali il furto aggravato o la ricettazione;
il dolo della calunnia, d'altra parte, si estende, sino a ricomprendere l'intera gamma di tali illeciti penali. L'imputazione, in caso di falsa denuncia di un intero carnet, potrebbe certamente estendersi a tutti i prenditori degli assegni che abbiano avuto rapporti commerciali con l'imputato nei confronti dei quali quest'ultimo sia debitore di somme, ma questo non esclude certamente, anzi conferma il reato commesso in danno del AR.
Nel caso, ricorre l'ipotesi della cd. calunnia implicita che si verifica ogni qualvolta dal tenore della denuncia e dal contesto delle circostanze emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a una persona che si sa innocente anche se non sia individuata ma la cui identificazione sia determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria. La conclusione cui si perviene è insensibile alle possibili eventualità di controversie inter partes sugli estremi del rapporto commerciale, peraltro solo ipotizzate dal ricorrente. L'intenzione di calunniare il AR era comunque implicita nella denuncia di smarrimento degli assegni e non vi sono dubbi sul dolo per le ragioni anzidette Sez. 6, Sentenza n. 33556 del 24/09/2002 Ud. (dep. 08/10/2002) Rv. 222748; Sez. 6, Sentenza n. 37039 del 01/07/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226876; Sez. 6, Sentenza n. 31758 del 03/06/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226305 Sez. 2, Sentenza n. 43398 del 22/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227595. Inammissibile è anche il motivo aggiunto. Anzitutto, sembra che la proposta questione di ne bis in idem non riguardi lo "stesso fatto", in quanto l'assegno di cui alla sentenza del Tribunale di MA, sezione distaccata di Pisticci, è un assegno diverso (363789820 anziché 363789821, v. rispettivamente, sentenza Tribunale di MA e sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi) da quelli di cui si discute nel presente giudizio, consegnati al AR, ed è l'unico che sia stato negoziato per l'incasso dalla moglie di quest'ultimo, IL ET (onde diversa appare anche la persona offesa). In secondo luogo perché, ammesso che si tratti dello stesso fatto (o anche di un errore materiale nella indicazione dei due suddetti assegni), sarebbe comunque eseguibile la sentenza di appello pronunciata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 669 c.p., comma 8. Infatti, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione venutasi antecedentemente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna della Corte d'appello di Bari il reato di cui alla sentenza di MA (data coincidente con quella odierna per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) sarebbe eseguibile comunque la sentenza di condanna. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009