Sentenza 25 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2018, n. 41435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41435 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SA IO nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 09/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PATTI sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti - su conforme richiesta del PM - ha disposto l'archiviazione del procedimento "de plano", senza fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art 410 co 3 cpp, pur a seguito della presentazione dell'opposizione da parte della persona offesa.
1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore della persona offesa, che ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio ai sensi degli artt 410/3 e 127 cpp. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Deve premettersi che, secondo la costante esegesi di questa Corte, il decreto di archiviazione può essere oggetto di ricorso per Cassazione in caso di violazione del principio del contraddittorio, essendo questa l'unica ipotesi di vizio denunziabile con l'impugnazione di legittimità. Così,Sez. 4, Sentenza n. 51557 del 16/11/2016 Cc.(dep. 02/12/2016 ) Rv. 268343; Massime precedenti Conformi: N. 8842 del 2006 Rv.233582; N. 9440 del 2010 Rv. 246779, N. 52119 del 2014 Rv. 261681. 1.1 Con eccezione alla citata regola di carattere generale è stato ritenuto, con orientamento consolidato, che il Giudice può emettere il provvedimento di archiviazione, anche in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, solo nel ricorrere delle due condizioni - previste dall'ad 410 co 2 cpp - dell'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione delle indagini suppletive, ovvero per la loro inidoneità - ad esempio perché irrilevanti o non pertinenti - ad incidere sui risultati dell'indagine già svolte, e per l'infondatezza della notizia di reato.
1.2 In proposito questa Corte ha ritenuto che, nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato, sia all'inammissibilità dell'opposizione( Sentenza 167 del 24/11/2010 Rv 249236); questa può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari. Solo nel caso in cui difettino le predette condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio, censurabile, quindi, con ricorso per cassazione. Sez. 6, Sentenza n. 53433 del 06/11/2014 Cc. (dep. 22/12/2014 ) Rv. 262079 Conforme Sez 4 sent 167 del 24.11.2010 cc dep.
4.1.2011 Rv 249236. 2. Applicando tali chiari principi - che qui occorre ribadire - al caso concreto, va osservato che il Giudice del merito non ha in nulla argomentato circa l'inammissibilità dell'opposizione e l'irrilevanza dei mezzi di prova proposti e l'infondatezza della notizia di reato, limitandosi ad i indicare le notevoli difficoltà per l'accertamento dell'autore del reato derivanti da rogatorie molto costose e dall'esito incerto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Patti, sezione Gip/Gup, per l'ulteriore corso
PQM
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso. Deciso il 12.4.2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Paolo Antonio Bruno taPOtilT