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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5049/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. RICCIO BIAGIO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_1 P.IVA_1
Controparte_2
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.09.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1563/2023, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.663,60 oltre interessi, in ragione della fideiussione da egli rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti in capo alla società
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
dai contratti di conto corrente n. 1000/00001804 e di impegno di firma n. Parte_2
03279/8200/020062248, originariamente stipulati con , poi fusa per CP_3
incorporazione in . Controparte_4
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità parziale della fideiussione, in quanto conforme al modello ABI
dichiarato illegittimo per violazione della normativa Antitrust, nonché l'intervenuta decadenza della dall'azione per il mancato rispetto del termine semestrale di cui CP_4
all'art. 1957 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, in qualità di cessionaria del credito originariamente CP_1
vantato da ha insistito, invece, per il rigetto dell'opposizione e la Controparte_4
conferma del decreto ingiuntivo, contestando la conformità della fideiussione al modello
ABI ritenuto illegittimo ed escludendo l'avvenuta dimostrazione ad opera della controparte della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale;
sostenendo, in ogni caso, l'applicabilità
della nullità in questione alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche;
negando, infine, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., per aver a fronte della espressa rinuncia del fideiussore al termine di cui alla norma in questione, della riconducibilità della fideiussione in parola all'ambito dei contratti autonomi di garanzia e del tempestivo invio da parte dell'istituto di credito al garante della diffida ad adempiere, a seguito della revoca della linea di credito.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
2 Pur essendo noto a questo giudice l'orientamento espresso da Cass. n. 27243/2024 in punto di estensione alle fideiussioni specifiche della portata applicativa dei principi espressi dalle
Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza e conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale, l'orientamento allo stato prevalente, cui il Tribunale ritiene di dare seguito, è di segno contrario.
In ogni caso, a ben vedere, anche a prescindere dall'accertamento della effettiva nullità,
peraltro parziale, della fideiussione in parola, in quanto asseritamente riproduttiva del modello ABI e frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non può non osservarsi in concreto come la garanzia azionata in via monitoria sia stata anzitutto rilasciata con la formula “a semplice richiesta scritta”.
Riguardo agli effetti di tale clausola, contenuta nell'art. 7, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo,
mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire
3 soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se sola ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale,
esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr.
Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
4 Nel caso in esame, risulta documentalmente provato, oltre che non specificamente contestato che la banca si sia tempestivamente attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal posto che – CP_5
come già anticipato - si tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n.
41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c.
Da ultimo, occorre altresì rilevare come le garanzie sottoscritte dal a ben vedere, Parte_1
in quanto contenenti la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” e
“indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”, debbano essere ricondotte nel novero dei contratti autonomi di garanzia.
Conseguentemente, non può che essere applicato al caso di specie il principio pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “al contratto autonomo di
garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di
cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue
ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al
carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e
ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione
principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo
fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri
5 termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di
sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o
efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”. (cfr.
Cass. SS.UU. 18/2/2010, n. 3947 e Cass. 28/03/2017 n. 7883).
In definitiva, anche a prescindere dunque dall'accertamento della nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria, avendo il creditore dato prova di essersi attivato nei confronti del fideiussore entro il termine semestrale di decadenza, le garanzie prestate da quest'ultimo non si sono estinte e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo dal medesimo proposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1563/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1
liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14.10.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. RICCIO BIAGIO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_1 P.IVA_1
Controparte_2
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.09.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1563/2023, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.663,60 oltre interessi, in ragione della fideiussione da egli rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti in capo alla società
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dai contratti di conto corrente n. 1000/00001804 e di impegno di firma n. Parte_2
03279/8200/020062248, originariamente stipulati con , poi fusa per CP_3
incorporazione in . Controparte_4
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità parziale della fideiussione, in quanto conforme al modello ABI
dichiarato illegittimo per violazione della normativa Antitrust, nonché l'intervenuta decadenza della dall'azione per il mancato rispetto del termine semestrale di cui CP_4
all'art. 1957 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, in qualità di cessionaria del credito originariamente CP_1
vantato da ha insistito, invece, per il rigetto dell'opposizione e la Controparte_4
conferma del decreto ingiuntivo, contestando la conformità della fideiussione al modello
ABI ritenuto illegittimo ed escludendo l'avvenuta dimostrazione ad opera della controparte della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale;
sostenendo, in ogni caso, l'applicabilità
della nullità in questione alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche;
negando, infine, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., per aver a fronte della espressa rinuncia del fideiussore al termine di cui alla norma in questione, della riconducibilità della fideiussione in parola all'ambito dei contratti autonomi di garanzia e del tempestivo invio da parte dell'istituto di credito al garante della diffida ad adempiere, a seguito della revoca della linea di credito.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
2 Pur essendo noto a questo giudice l'orientamento espresso da Cass. n. 27243/2024 in punto di estensione alle fideiussioni specifiche della portata applicativa dei principi espressi dalle
Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza e conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale, l'orientamento allo stato prevalente, cui il Tribunale ritiene di dare seguito, è di segno contrario.
In ogni caso, a ben vedere, anche a prescindere dall'accertamento della effettiva nullità,
peraltro parziale, della fideiussione in parola, in quanto asseritamente riproduttiva del modello ABI e frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non può non osservarsi in concreto come la garanzia azionata in via monitoria sia stata anzitutto rilasciata con la formula “a semplice richiesta scritta”.
Riguardo agli effetti di tale clausola, contenuta nell'art. 7, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo,
mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire
3 soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se sola ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale,
esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr.
Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
4 Nel caso in esame, risulta documentalmente provato, oltre che non specificamente contestato che la banca si sia tempestivamente attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal posto che – CP_5
come già anticipato - si tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n.
41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c.
Da ultimo, occorre altresì rilevare come le garanzie sottoscritte dal a ben vedere, Parte_1
in quanto contenenti la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” e
“indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”, debbano essere ricondotte nel novero dei contratti autonomi di garanzia.
Conseguentemente, non può che essere applicato al caso di specie il principio pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “al contratto autonomo di
garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di
cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue
ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al
carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e
ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione
principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo
fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri
5 termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di
sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o
efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”. (cfr.
Cass. SS.UU. 18/2/2010, n. 3947 e Cass. 28/03/2017 n. 7883).
In definitiva, anche a prescindere dunque dall'accertamento della nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria, avendo il creditore dato prova di essersi attivato nei confronti del fideiussore entro il termine semestrale di decadenza, le garanzie prestate da quest'ultimo non si sono estinte e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo dal medesimo proposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1563/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1
liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14.10.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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