Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 971
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, anche in relazione al diritto europeo.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, anche in relazione al diritto europeo.

  • Rigettato
    Natura diretta dell'Imposta Unica

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, anche in relazione al diritto europeo e ai principi costituzionali.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione presupposto soggettivo

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul presupposto territoriale

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra le parti e la legittimità della normativa italiana in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, ritenendo che il presupposto di territorialità sia soddisfatto.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, escludendo l'esistenza di condizioni di incertezza normativa oggettiva che giustifichino l'inapplicabilità delle sanzioni.

  • Rigettato
    Richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, affermando che non sussistono validi presupposti per la sospensione del giudizio e per i rinvii richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 971
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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