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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
FR LL, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 868/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Responsabilita Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9538/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 30/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17160009571U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 9538/35/2022 pronunciata il 20.07.2022 e depositata in segreteria il successivo 30.08.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 1511/2022, proposto dal Ricorrente_1 SRLS e Ricorrente_2 LIMITED avverso l'avviso di accertamento n. M17160009571U) notificato alla prima in data 07.12.2021 ed a SBM il 17.12.2021 ed emesso dalla AGENZIA
DOGANE E MONOPOLI – DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO E ABRUZZO UM-SEDE DI ROMA, mediante il quale l'Ufficio accertava in capo all'odierna appellante la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2016.
Avverso detta pronuncia proponevano appello i suindicati contribuenti eccependo in via pregiudiziale che:
- la società Ricorrente_2 sarebbe stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
- la società Ricorrente_2 sarebbe stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
- l'Imposta Unica è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
- l'incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Di poi, nel merito, si eccepiva:
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
- la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta; - la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Quindi, previa istanza di sospensione del giudizio dovendo questa Corte, a parere dell'appellane, sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 945, della L. 208/2015, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. nonché di disporre un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, chiedeva in via principale e nel merito di riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso impugnato;
con vittoria di compensi e spese anche del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 con distrazione in favore del difensore costituito antistatario.
Instavano per la trattazione della controversia in pubblica udienza da remoto ex artt. 33,34 e 34 bis del D. lgs. nr. 546/92.
Si costituiva la parte appellata la quale contro deduceva ed insisteva per la fondatezza dell'avviso di accertamento dell'imposta.
Chiedeva il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, calcolate secondo i criteri e i valori delle tabelle 23 e 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018, e in applicazione dell'art.15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92, nonché oltre sanzione per lite temeraria, ex art. 96 III comma c.p.c..
Le parti appellanti depositavano memoria illustrativa in data 30.11.2025 da allegare al verbale di udienza ma contenente motivi aggiunti e per l'effetto non ammissibili.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. In primis e con effetto assorbente di ogni altra lagnanza mossa nel merito della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, stante l'ormai consolidata e granitica giurisprudenza sul punto, anche della Suprema Corte, nota a questo Collegio ed ampiamente richiamata dall'appellato nelle proprie controdeduzioni, alcun dubbio si pone in merito alla solidarietà dell'obbligazione tributaria in capo al Ricorrente_1 ed alla Ricorrente_2. Come già statuito correttamente dal primo giudice nell'attuale sistema normativo, come modificato dall' art. 1, comma 66 della legge n. 220 del 2010, " ... ai soli fini tributari: a) l'articolo l del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematica, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". Trattandosi di norma di natura interpretativa, come tale non soggetta al principio di irretroattività, la efficacia della norma, pur entrata in vigore dal l gennaio 2011, estende i propri effetti anche ai periodi di imposta precedenti, non ancora scaduti ed è efficace senza che sia minimamente revocabile in dubbio, per i periodi successivi, quindi anche per il 2014.
Tanto destituisce di fondamento ogni istanza di sospensione e di rinvio alla CGUE o alla Corte Costituzionale non sussistendo alcun valido e/o apprezzabile presupposto.
Dunque, tornando al merito della controversia, unico aspetto che qui rileva, la Ricorrente_2, società di diritto maltese, esercente l'attività di gestore delle scommesse attraverso l'operatore autorizzato in Italia
Nominativo_1, centro di trasmissione dati ed esercente l'attività di raccolta delle scommesse da parte del pubblico, è obbligata in via principale al pagamento dell'imposta, mentre il raccoglitore -·l'odierno ricorrente - è obbligato in solido.
L'attuale normativa non è, a parere di questa Corte di Giustizia, in contraddizione con l'art. 401 della direttiva
28.11.2006 n. 2006/112/CE, secondo cui "Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari ... ", né con altre disposizioni di diritto europeo.
Il sistema tributario italiano, infatti, prevede che il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse sia chiunque gestisca con qualsiasi mezzo, anche semplicemente telematico ed anche soltanto per conto di soggetti terzi ubicati all'estero, concorsi, pronostici o scommesse di qualsiasi tipo e genere, pur in assenza di titolo autorizzativo.
Deve altresì convenirsi con quanto esposto dalla resistente Agenzia in, ordine alla compatibilità della normativa con gli artt. 3 e 53 Cost.
Presupposto oggettivo dell'imposta è la circostanza che la scommessa venga accettata in territorio italiano;
deve infatti ritenersi avvenuta nel territorio italiano l'accettazione delle scommesse raccolte dal bookmaker estero attraverso l'operatore di diritto italiano (Ricorrente_1) operante sul territorio nazionale, legato al primo da vincoli di contratto e di rappresentanza;
ma anche accedendo alla diversa tesi secondo cui le scommesse debbano ritenersi accettate all'estero, non verrebbe meno il presupposto di territorialità, dal momento che non si richiede che il luogo di conclusione del contratto sia quello nazionale ma soltanto che le scommesse vengano in qualsiasi modo accettate nel territorio dello Stato italiano.
Ciò che appare determinante è infatti la circostanza che sul territorio italiano si trovi colui che riceve ed accetta la proposta di scommessa già formulata dal bookmaker straniero;
in sostanza, è in Italia· che avviene l'incontro definitivo e irrevocabile delle volontà fra scommettitore che manifesta la volontà di effettuare una scommessa sulla base di un'offerta pubblicizzata nel locale ricevitoria e ricevitore delle scommesse, che rappresenta l'interfaccia del bookmaker nei confronti dello scommettitore nel momento in cui riceve da quest'ultimo i soldi oggetto della scommessa e gli consegna la ricevuta che attesta la volontà del bookmaker di accettare la scommessa già pubblicizzata mediante offerta al pubblico.
Parimenti infondati sono i motivi di gravame attinenti la condanna alle spese e l'invocata esimente dall'applicazione delle sanzioni in virtù dell'obiettiva condizione di incertezza prevista dall'art. 6, D. Lgs. n.
472/1997. Circa il primo profilo, l'art.15, comma 2-sexies del D. lgs 546/92, che prevede espressamente che nel caso in cui l'Amministrazione ( ente impositore ) sia ricorsa all'assistenza tecnica del funzionario e non dell'Avvocatura dello Stato, le spese da porre a carico della parte soccombente siano liquidate dal giudice applicando la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20 % degli onorari di avvocato ivi previsti “ quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni d'ufficio e tenuto conto dell'indennità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato” . Sul punto si richiamano la sentenza Cassazione Civile
n. 24675/2011, la sentenza della Cassazione Civile n. 23055/2019 nonchè Ordinanza Cassazione Civile n.
9730 del 2021, depositata il 14/04/2021- Ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 che, forti del dettato normativo, ribadiscono una regola consolidata anche presso il collegio di legittimità).
Circa l'invocata esimente (come più volte affermato dalla Cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25 ottobre 2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7502 del 27 marzo 2009; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14 gennaio 2015; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17195 del 26 giugno 2019) in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce (potere conferito dall'art. 8 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del Dlgs. 27 luglio 2000, n. 212) deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratta, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto. L'incertezza normativa oggettiva, come sottolineato dalla
Cassazione postula quindi una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (cfr., Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24 giugno 2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23845 del 23 novembre 2016). Venendo al caso in giudizio si osserva che non si configura alcuna situazione di incertezza sull'interpretazione delle norme applicabili al caso in esame, stante anche le numerose pronunce giurisprudenziali richiamate in parte motiva, e, per l'effetto, alcun dubbio di interpretativo sussiste in capo a questa Corte sulla portata delle norme dettate in subjecta materia.
Assorbito ogni altro motivo.
Vista la complessità della materia si dispone al compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese compensate. Roma 3.12.2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
FR LL, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 868/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Responsabilita Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9538/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 30/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17160009571U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 9538/35/2022 pronunciata il 20.07.2022 e depositata in segreteria il successivo 30.08.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 1511/2022, proposto dal Ricorrente_1 SRLS e Ricorrente_2 LIMITED avverso l'avviso di accertamento n. M17160009571U) notificato alla prima in data 07.12.2021 ed a SBM il 17.12.2021 ed emesso dalla AGENZIA
DOGANE E MONOPOLI – DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO E ABRUZZO UM-SEDE DI ROMA, mediante il quale l'Ufficio accertava in capo all'odierna appellante la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2016.
Avverso detta pronuncia proponevano appello i suindicati contribuenti eccependo in via pregiudiziale che:
- la società Ricorrente_2 sarebbe stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64;
- la società Ricorrente_2 sarebbe stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
- l'Imposta Unica è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015;
- l'incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Di poi, nel merito, si eccepiva:
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
- la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta; - la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Quindi, previa istanza di sospensione del giudizio dovendo questa Corte, a parere dell'appellane, sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 945, della L. 208/2015, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. nonché di disporre un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, chiedeva in via principale e nel merito di riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso impugnato;
con vittoria di compensi e spese anche del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 con distrazione in favore del difensore costituito antistatario.
Instavano per la trattazione della controversia in pubblica udienza da remoto ex artt. 33,34 e 34 bis del D. lgs. nr. 546/92.
Si costituiva la parte appellata la quale contro deduceva ed insisteva per la fondatezza dell'avviso di accertamento dell'imposta.
Chiedeva il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, calcolate secondo i criteri e i valori delle tabelle 23 e 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018, e in applicazione dell'art.15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92, nonché oltre sanzione per lite temeraria, ex art. 96 III comma c.p.c..
Le parti appellanti depositavano memoria illustrativa in data 30.11.2025 da allegare al verbale di udienza ma contenente motivi aggiunti e per l'effetto non ammissibili.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. In primis e con effetto assorbente di ogni altra lagnanza mossa nel merito della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, stante l'ormai consolidata e granitica giurisprudenza sul punto, anche della Suprema Corte, nota a questo Collegio ed ampiamente richiamata dall'appellato nelle proprie controdeduzioni, alcun dubbio si pone in merito alla solidarietà dell'obbligazione tributaria in capo al Ricorrente_1 ed alla Ricorrente_2. Come già statuito correttamente dal primo giudice nell'attuale sistema normativo, come modificato dall' art. 1, comma 66 della legge n. 220 del 2010, " ... ai soli fini tributari: a) l'articolo l del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematica, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". Trattandosi di norma di natura interpretativa, come tale non soggetta al principio di irretroattività, la efficacia della norma, pur entrata in vigore dal l gennaio 2011, estende i propri effetti anche ai periodi di imposta precedenti, non ancora scaduti ed è efficace senza che sia minimamente revocabile in dubbio, per i periodi successivi, quindi anche per il 2014.
Tanto destituisce di fondamento ogni istanza di sospensione e di rinvio alla CGUE o alla Corte Costituzionale non sussistendo alcun valido e/o apprezzabile presupposto.
Dunque, tornando al merito della controversia, unico aspetto che qui rileva, la Ricorrente_2, società di diritto maltese, esercente l'attività di gestore delle scommesse attraverso l'operatore autorizzato in Italia
Nominativo_1, centro di trasmissione dati ed esercente l'attività di raccolta delle scommesse da parte del pubblico, è obbligata in via principale al pagamento dell'imposta, mentre il raccoglitore -·l'odierno ricorrente - è obbligato in solido.
L'attuale normativa non è, a parere di questa Corte di Giustizia, in contraddizione con l'art. 401 della direttiva
28.11.2006 n. 2006/112/CE, secondo cui "Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari ... ", né con altre disposizioni di diritto europeo.
Il sistema tributario italiano, infatti, prevede che il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse sia chiunque gestisca con qualsiasi mezzo, anche semplicemente telematico ed anche soltanto per conto di soggetti terzi ubicati all'estero, concorsi, pronostici o scommesse di qualsiasi tipo e genere, pur in assenza di titolo autorizzativo.
Deve altresì convenirsi con quanto esposto dalla resistente Agenzia in, ordine alla compatibilità della normativa con gli artt. 3 e 53 Cost.
Presupposto oggettivo dell'imposta è la circostanza che la scommessa venga accettata in territorio italiano;
deve infatti ritenersi avvenuta nel territorio italiano l'accettazione delle scommesse raccolte dal bookmaker estero attraverso l'operatore di diritto italiano (Ricorrente_1) operante sul territorio nazionale, legato al primo da vincoli di contratto e di rappresentanza;
ma anche accedendo alla diversa tesi secondo cui le scommesse debbano ritenersi accettate all'estero, non verrebbe meno il presupposto di territorialità, dal momento che non si richiede che il luogo di conclusione del contratto sia quello nazionale ma soltanto che le scommesse vengano in qualsiasi modo accettate nel territorio dello Stato italiano.
Ciò che appare determinante è infatti la circostanza che sul territorio italiano si trovi colui che riceve ed accetta la proposta di scommessa già formulata dal bookmaker straniero;
in sostanza, è in Italia· che avviene l'incontro definitivo e irrevocabile delle volontà fra scommettitore che manifesta la volontà di effettuare una scommessa sulla base di un'offerta pubblicizzata nel locale ricevitoria e ricevitore delle scommesse, che rappresenta l'interfaccia del bookmaker nei confronti dello scommettitore nel momento in cui riceve da quest'ultimo i soldi oggetto della scommessa e gli consegna la ricevuta che attesta la volontà del bookmaker di accettare la scommessa già pubblicizzata mediante offerta al pubblico.
Parimenti infondati sono i motivi di gravame attinenti la condanna alle spese e l'invocata esimente dall'applicazione delle sanzioni in virtù dell'obiettiva condizione di incertezza prevista dall'art. 6, D. Lgs. n.
472/1997. Circa il primo profilo, l'art.15, comma 2-sexies del D. lgs 546/92, che prevede espressamente che nel caso in cui l'Amministrazione ( ente impositore ) sia ricorsa all'assistenza tecnica del funzionario e non dell'Avvocatura dello Stato, le spese da porre a carico della parte soccombente siano liquidate dal giudice applicando la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20 % degli onorari di avvocato ivi previsti “ quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni d'ufficio e tenuto conto dell'indennità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato” . Sul punto si richiamano la sentenza Cassazione Civile
n. 24675/2011, la sentenza della Cassazione Civile n. 23055/2019 nonchè Ordinanza Cassazione Civile n.
9730 del 2021, depositata il 14/04/2021- Ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 che, forti del dettato normativo, ribadiscono una regola consolidata anche presso il collegio di legittimità).
Circa l'invocata esimente (come più volte affermato dalla Cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25 ottobre 2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7502 del 27 marzo 2009; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14 gennaio 2015; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17195 del 26 giugno 2019) in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce (potere conferito dall'art. 8 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del Dlgs. 27 luglio 2000, n. 212) deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratta, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto. L'incertezza normativa oggettiva, come sottolineato dalla
Cassazione postula quindi una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (cfr., Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24 giugno 2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23845 del 23 novembre 2016). Venendo al caso in giudizio si osserva che non si configura alcuna situazione di incertezza sull'interpretazione delle norme applicabili al caso in esame, stante anche le numerose pronunce giurisprudenziali richiamate in parte motiva, e, per l'effetto, alcun dubbio di interpretativo sussiste in capo a questa Corte sulla portata delle norme dettate in subjecta materia.
Assorbito ogni altro motivo.
Vista la complessità della materia si dispone al compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese compensate. Roma 3.12.2025